Sentenza 9 novembre 2004
Massime • 1
È competente il giudice per le indagini preliminari a emettere il sequestro preventivo richiesto, dal P.M., dopo il rinvio a giudizio e prima che gli atti siano trasmessi al giudice del dibattimento, essendo applicabile, in via analogica, quanto previsto dall'art. 317 comma secondo cod. proc. pen. per il sequestro conservativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/11/2004, n. 47240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47240 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 09/11/2004
Dott. MARCHESE NT - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 4355
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 023055/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato nel procedimento a carico di:
EF NT e altri;
GIP TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA;
nei confronti di:
2) CORTE DI APPELLO DI NAPOLI;
ORDINANZA del 09/06/2004 CORTE APPELLO di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIORDANO UMBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. De Sandro che ha chiesto dichiararsi le competenze del Gip del Tribunale di Torre Annunziata;
sentiti i difensori avv. Maiorano e Vadino;
OSSERVA
Con sentenza in data 25/3/03 il GUP del Tribunale di Torre Annunziata ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di EF NT e altri imputati di abuso in atti di ufficio e di realizzazione di opere edilizie sulla base di concessioni illegittime. Proposto gravame dal P.M., con ordinanza in data 3/2/04 la Corte di appello di Napoli ha disposto il rinvio a giudizio degli imputati davanti al Tribunale di Torre Annunziata in composizione collegiale. Il 5/5/04 il P.M. ha chiesto al Tribunale l'emissione di decreto di sequestro preventivo dei manufatti oggetto degli illeciti contestati e delle aree pertinenti.
Il Presidente del Tribunale, rilevato che il fascicolo del procedimento si trovava ancora presso la Corte di appello che aveva disposto il rinvio a giudizio, ritenendone la competenza ha disposto che la richiesta di sequestro venisse trasmessa a tale Ufficio. Con ordinanza in data 13/5/04 la Corte di appello ha declinato la competenza sull'assunto che i suoi poteri erano esclusivamente quelli indicati nei commi 6^ e 7^ dell'art. 428 C.P.P., e cioè di confermare la sentenza di non luogo a procedere ovvero di disporre il rinvio a giudizio, e che nelle more della trasmissione degli atti al Tribunale per tutto il resto era competente il GIP.
Con ordinanza in data 21/5/04 il GIP ha sollevato conflitto negativo di competenza, richiamandosi al disposto dell'art. 279 C.P.P. secondo cui sull'applicazione, modifica e revoca delle misure cautelari personali provvede il giudice che procede.
La Corte di appello ha fatto pervenire a norma dell'art. 31 comma 2^ C.P.P. osservazioni con le quali evidenzia l'improprietà di tale richiamo, trattandosi di misura cautelare reale disciplinata dall'art. 321 C.P.P. (secondo cui spetta provvedere sulla richiesta di sequestro preventivo al giudice competente a pronunciarsi nel merito e, prima dell'esercizio dell'azione penale, al giudice delle indagini preliminari) ed essendo applicabile in via analogica quanto disposto dall'art. 317 comma 2^ C.P.P. per il sequestro conservativo. Il conflitto, ammissibile in rito, va risolto con la declaratoria di competenza del GIP.
Dovendosi invero avere riguardo alle norme sulle misure cautelari reali e non essendo dall'art. 321 C.P.P. presa in considerazione la situazione particolare - esistente nel momento in cui è sorto il contrasto la cui risoluzione è stata demandata a questa Corte e risultante dagli atti trasmessi - determinatasi per il fatto che il sequestro preventivo in questione è stato chiesto dopo l'esercizio dell'azione penale e dopo che la Corte di appello, quale giudice dell'impugnazione di cui all'art. 428 C.P.P., aveva disposto il rinvio a giudizio degli imputati davanti al Tribunale di Torre Annunziata ma quando gli atti non erano ancora pervenuti a quest'ultimo giudice, si deve fare senz'altro riferimento, alla stregua del principio già da questa Corte affermato (cfr. Sez. 1^ 30/5/94, Milanesi, rv. 199.079) secondo cui è possibile l'applicazione per analogia al sequestro preventivo della disciplina prevista per il sequestro conservativo, a quanto per una situazione siffatta è specificamente stabilito dall'art. 317 comma 2^ C.P.P.. Orbene secondo tale norma, se è stata come nel caso di specie pronunciata sentenza di non luogo a procedere soggetta a impugnazione, dopo il provvedimento che dispone il giudizio e prima che gli atti siano trasmessi al giudice competente provvede sulla richiesta di sequestro il giudice per le indagini preliminari.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del GIP del Tribunale di Torre Annunziata, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2004