Sentenza 23 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/02/2002, n. 2656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2656 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2002 |
Testo completo
| Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 0 2 6 5 6/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORT Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 12134/99 Dott. Massimo GENGHINI - Rel. Consigliere Cron.6381 Dott. Pietro CUOCO Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud. 06/12/01 Consigliere Dott. Maura LA TERZA ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: PA IN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GONZAGA 37, presso lo studio dell'avvocato BATTAGLIA SALVATORE, rappresentato e difeso dagli avvocati MODICA FRANCESCO, DI FRANCESCO OLINDO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 2001 presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 4778 rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE -1- ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 449/98 del Tribunale di AGRIGENTO, depositata il 20/05/98 R.G.N. 1580/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/01 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto del 17 novembre 1997 NT PP propose appello avverso la sentenza con cui il Pretore di Agrigento aveva respinto la sua domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità. illegittimamente revocatogli dall'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.). Il Tribunale ha respinto l'appello. affermando che, in base al parere del consulente tecnico d'ufficio nominato in primo grado, fondato su idonea valutazione e logiche argomentazioni. il ricorrente era affetto da spondilouncoartrosi cervicale con note di spondilosi lombare, esiti еино consolidati di pregresso trauma alla I L., e modesto quadro di litiasi renale: e la riduzione del quadro clinico e sintomatologico connesso alle pregresse patologie aveva determinato la cessazione dello stato di invalidità. Per la cassazione di questa sentenza ricorre NT PP. percorrendo le linee di quattro motivi: l'I.N.P.S. ha depositato procura. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione della legge 12 giugno 1984 n. 222 e dell'art. 2909 cod. civ. nonché erronea motivazione, il ricorrente sostiene che. poiché l'I.N.P.S. aveva revocato l'assegno di invalidità precedentemente riconosciutogli con sentenza passata in giudicato, la contestazione dell'atto di revoca esigeva che in sede giudiziale si effettuasse la comparazione fra la situazione accertata dalla sentenza e la situazione esistente al tempo della revoca: l'omissione di questa comparazione rendeva insufficiente il parere ed immotivata la decisione. 3 Con il secondo motivo. denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222 nonché vizio di motivazione, il ricorrente sostiene che il consulente tecnico d'ufficio aveva omesso di valutare le infermità nel quadro dell'attività svolta (attività di manovale, che esigeva l'esposizione a condizioni climatiche disagiate e turni di lavoro onerosi): omettendo di dare risposta alle censure proposte dall'appellante e recependo acriticamente questo parere. la sentenza era illegittima ed immotivata. Con il terzo motivo. denunciando per l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. omessa ed insufficiente motivazione. il ricorrente sostiene che la sentenza non dà specifica ed adeguata motivazione dell'adesione al parere del consulente tecnico d'ufficio. Con il quarto motivo. denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. violazione e falsa applicazione dell'art. 441 cod. proc. civ. e dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ. nonché omessa motivazione, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha omesso di valutare adeguatamente la dismorfia vertebrale lombosacrale, aggravatasi anche nel corso del giudizio. connessione devono essere I motivi. che per la loro congiuntamente esaminati, sono infondati. La relazione tecnica d'ufficio, che espressamente richiamata, è parte integrante della sentenza impugnata, esamina la valutazione della situazione di invalidità che era alla base del pregresso giudiziale riconoscimento del diritto (poi revocato): il conseguente parere è fondato sulla comparazione di quella situazione con la situazione esistente al tempo della revoca. Nella 4 predetta relazione, poi, si dà espressamente atto dell'attività di manovale. svolta dal ricorrente. In ordine al terzo ed al quarto motivo, è da affermare che la decisione deve emergere dagli elementi della causa come un prodotto necessario. attraverso un rapporto che escluda ogni alternativa decisione: solo questa necessità giustifica la sentenza. E la motivazione. quale percorso logico che conduce dagli elementi della causa alla decisione. ha la funzione di descrivere questa necessità, non solo nel suo aspetto positivo (come esistenza della necessità, dedotta dagli elementi interni alla logica del giudicante). bensì nel suo aspetto negativo: assenza di alternative. emergente da adeguata critica che escluda la хиого rilevanza di elementi esterni. di natura materiale (ad esempio, i fatti posteriori al parere tecnico d'ufficio) logica (ad esempio. la critica al predetto parere) o processuale (i mezzi istruttori richiesti), astrattamente idonei a delineare conseguenze divergenti dall'adottata decisione. La descrizione di questa necessità può essere effettuata anche per relationem, attraverso elementi esterni, che. espressamente richiamati. diventano parte integrante della decisione. In questa ipotesi, l'adesione alla consulenza tecnica d'ufficio, descrizione dell'aspetto positivo della necessità, esige specifica motivazione del giudicante solo ove vi siano elementi di segno contrario. che. in quanto non valutati dal consulente tecnico d'ufficio nella loro insufficienza. determinino la carenza dell'aspetto negativo della necessità. Nel caso in esame. il ricorrente non ha dedotto alcun elemento di segno contrario, che esigesse specifica adeguata motivazione. 5 Ciò è a dirsi anche per la lamentata infermità sopraggiunta nel corso del giudizio. Ed invero, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile il giudice di merito ha l'obbligo di esaminare e valutare anche i fatti (nuove infermità od aggravamenti delle preesistenti) verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e del procedimento giudiziario (art. 149 disp. att. cod. proc. civ.). L'obbligo tuttavia emerge nella misura in cui in sede di merito siano segnalati elementi idonei a far ipotizzare di questi fatti l'esistenza: e (per la necessaria autosufficienza del ricorso: Cass. 11 ottobre 1995 n. 10611) la rilevabilità del relativo inadempimento in sede di legittimità esige che gli elementi stessi siano stati adeguatamente segnalati al giudice di merito (che li abbia disattesi), siano (pur solo) potenzialmente idonei a condurre ad una diversa decisione, e siano dal ricorrente descritti in modo autosufficiente nella loro consistenza e nella loro determinante rilevanza. Alcuna specificazione di ciò è stata fornita dal ricorrente. Il ricorso deve essere respinto. Ed in applicazione dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.. nulla è da disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e nulla dispone in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2001. Il Consigliere estensore Preto Cusse IL PRESIDENTE Masuimo freylici Alle DELL 2316