Sentenza 18 giugno 2014
Massime • 1
Il disposto di cui all'art. 78, comma primo, cod.pen., secondo cui la pena da applicare nel caso di concorso di reati che importano pene detentive temporanee non può superare il limite massimo di anni trenta di reclusione, non deve essere inteso nel senso che il condannato non possa essere detenuto per un periodo complessivamente eccedente i trenta anni nel corso della vita, ma nel senso che, nella esecuzione di una pluralità di condanne a pena detentiva, il criterio moderatore in questione opera con riguardo alla somma tra il residuo delle pene ancora da espiare all'atto della commissione di un nuovo reato e la pena per quest'ultimo inflitta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/06/2014, n. 37630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37630 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 18/06/2014
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 1977
Dott. LOCATELLI Giuseppe - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Consigliere - N. 51093/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN IE N. IL 13/01/1954;
avverso l'ordinanza n. 178/2013 GIP TRIBUNALE di LA SPEZIA, del 08/10/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
lette le conclusioni del PG Dott. Mazzotta Gabriele che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 8.10.2013 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di La Spezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'incidente di esecuzione proposto da NZ ER avverso il provvedimento di cumulo pene concorrenti emesso il 7.6.2013 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia. Avverso l'ordinanza il difensore propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi: violazione degli artt. 78 e 80 c.p. poiché il pubblico ministero prima e il giudice dell'esecuzione poi non hanno tenuto conto del criterio limitatore di anni 30 stabilito dall'art. 78 c.p.; poiché il ricorrente risulta avere scontato pene detentive nella misura di anni 32, nessuna ulteriore pena detentiva poteva essere eseguita nei suoi confronti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il disposto dell'art. 78 c.p., comma 1, n. 1, secondo cui la pena da applicare nel caso di concorso di reati che importano pene detentive temporanee non può superare il limite massimo di anni trenta di reclusione, non deve essere inteso nel senso che il pluricondannato non possa essere detenuto, nel corso della vita, per un periodo complessivamente eccedente tale limite, poiché ciò equivarrebbe ad una ratifica di impunità per qualsiasi delitto commesso da soggetti che abbiano già scontato una pena pari ad anni 30 di reclusione;
la norma non ha valenza assoluta bensì relativa, nel senso che, in caso di esecuzione di una pluralità di condanne a pena detentiva, il criterio moderatore in questione opera con riguardo alla somma tra il residuo delle pene ancora da espiare all'atto della commissione (in stato di libertà o in detenzione) di ogni nuovo reato e la pena per quest'ultimo inflitta. (Sez. 1, n. 25119 del 21/05/2004, Finini, Rv. 228145).
In presenza di una pluralità di condanne e di periodi di detenzione sofferti in tempi diversi, non è possibile procedere a un unico cumulo delle pene concorrenti e detrarre, poi, da detto cumulo, la somma complessiva dei periodi di presofferto, qualora i periodi di carcerazione si riferiscano a condanne per reati commessi in tempi diversi, prima, durante e dopo la detenzione, poiché tale modalità di computo delle pene concorrenti si porrebbe in contrasto con il principio stabilito dall'art. 657 c.p.p., comma 4 secondo cui l'esecuzione della pena non può precedere la commissione del reato. In tal caso, è necessario procedere alla formazione di cumuli parziali con computo separato, per ciascuno di essi delle detrazioni che devono a vario titolo essere operate e con applicazione, prima sui cumuli parziali e poi su quello finale, del criterio moderatore previsto dall'art. 78 c.p. (da ultimo Sez. 1, n. 40252 del 26/04/2012, Di Paola, Rv. 253668; Sez. 1, n. 17148 de. 23/04/2010, pg in proc. Fabiano, Rv. 247076).
Di tali principi ha fatto corretta applicazione il giudice dell'esecuzione. A norma dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente NZ ER deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2014