Cass. pen., sez. I, sentenza 18/06/2014, n. 37630
CASS
Sentenza 18 giugno 2014

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Il disposto di cui all'art. 78, comma primo, cod.pen., secondo cui la pena da applicare nel caso di concorso di reati che importano pene detentive temporanee non può superare il limite massimo di anni trenta di reclusione, non deve essere inteso nel senso che il condannato non possa essere detenuto per un periodo complessivamente eccedente i trenta anni nel corso della vita, ma nel senso che, nella esecuzione di una pluralità di condanne a pena detentiva, il criterio moderatore in questione opera con riguardo alla somma tra il residuo delle pene ancora da espiare all'atto della commissione di un nuovo reato e la pena per quest'ultimo inflitta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 18/06/2014, n. 37630
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37630
    Data del deposito : 18 giugno 2014

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