Sentenza 21 maggio 2004
Massime • 1
Dalla previsione dell'art. 78, comma primo, n. 1, cod. pen., secondo la quale la pena da applicare nel caso di concorso di reati che importano pene detentive temporanee non può superare il limite massimo di trent'anni di reclusione non discende che non si possa essere detenuti, nel corso della vita, per un tempo complessivamente eccedente tale limite, giacché ciò comporterebbe, una volta che esso fosse raggiunto, l'impunità per qualsiasi delitto successivamente commesso, ma solo che il criterio moderatore in questione operi, nel caso di reiterazione di reati, con riguardo alla somma tra il residuo della pena da espiare all'atto della commissione (in stato di libertà o in detenzione) di ogni nuovo reato e la pena per quest'ultimo inflitta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/05/2004, n. 25119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25119 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 21/05/2004
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 2455
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 020804/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IN AN RI N. IL 07/01/1953;
avverso SENTENZA del 18/03/2003 GIP TRIBUNALE di NOVARA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. CEDRANGOLO, il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RILEVATO IN FATTO
- che con l'impugnata ordinanza, per quanto qui d'interesse, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Novara, in funzione di giudice dell'esecuzione, respinse la richiesta di IN GI RI volta ad ottenere l'applicazione del c.d. "cumulo giuridico", ex art. 78, comma primo, n. 1, cod. pen., sulle pene detentive a lui inflitte con diverse sentenze di condanna, osservando, a sostegno di tale decisione, che la più grave tra le singole pene inflitte era quella di anni sei e mesi sei di reclusione e che la loro somma aritmetica, non superiore al quintuplo di detta pena, era inferiore ad anni trenta, ammontando ad anni 29 e mesi 2 di reclusione;
- che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il IN, con atto a propria firma, poi seguito da motivi aggiunti e memorie, sostenendo, in sintesi, che indebitamente non sarebbe stato tenuto conto di un periodo di circa anni 13 di reclusione sofferti tra il 1977 ed il 1990, contando i quali il totale delle pene inflitte avrebbe superato gli anni 40 di reclusione;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, come questa Corte ha innumerevoli volte avuto occasione di chiarire (ved., per tutte, fra le più recenti: Cass. 1^, 13 giugno - 4 agosto 2000 n. 4361, Padovani, RV 216742; Cass. 5^, 25 novembre 1992 - 8 febbraio 1993 n. 2064, Soru), il limite dei trent'anni previsto dall'art. 78 cod. pen. non significa che nessuno possa essere detenuto, nel corso della sua vita, per un tempo complessivamente eccedente il detto limite, giacché ciò comporterebbe, una volta che esso fosse stato raggiunto, l'impunità per qualsiasi delitto successivamente commesso, dovendosi invece ritenere che il criterio moderatore in questione operi soltanto, nel caso di reiterazione di reati, con riguardo alla somma tra il residuo della pena da espiare all'atto della commissione (in stato di libertà o in detenzione) di ogni nuovo reato, e la pena per quest'ultimo inflitta;
- che, pertanto, dal solo fatto rappresentato nel ricorso che il IN, a suo dire, avrebbe assommato, tra pene già espiate e pene ancora da espiare, oltre 40 anni di reclusione, non può automaticamente desumersi che egli abbia diritto all'applicazione del "cumulo giuridico", fermo restando, naturalmente, che, qualora, oltre al fatto anzidetto, sussistessero altri elementi (dei quali nel ricorso non si fa cenno) che, nel rispetto dei principi di diritto dianzi richiamati, rendano effettivamente applicabile il detto istituto, nulla gli impedirà di segnalarli al competente organo dell'esecuzione onde ottenere una modifica della posizione giuridica, con possibilità, in caso di diniego, di rivolgersi nuovamente al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 c.p.p.;
- che, conclusivamente, il ricorso, siccome manifestamente privo di giuridico fondamento, non può, quindi, che essere dichiarato inammissibile, con le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in Euro Cinquecento.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di Euro Cinquecento alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2004