Cass. pen., sez. I, sentenza 21/05/2004, n. 25119
CASS
Sentenza 21 maggio 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Dalla previsione dell'art. 78, comma primo, n. 1, cod. pen., secondo la quale la pena da applicare nel caso di concorso di reati che importano pene detentive temporanee non può superare il limite massimo di trent'anni di reclusione non discende che non si possa essere detenuti, nel corso della vita, per un tempo complessivamente eccedente tale limite, giacché ciò comporterebbe, una volta che esso fosse raggiunto, l'impunità per qualsiasi delitto successivamente commesso, ma solo che il criterio moderatore in questione operi, nel caso di reiterazione di reati, con riguardo alla somma tra il residuo della pena da espiare all'atto della commissione (in stato di libertà o in detenzione) di ogni nuovo reato e la pena per quest'ultimo inflitta.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 21/05/2004, n. 25119
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25119
    Data del deposito : 21 maggio 2004

    Testo completo