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Sentenza 17 febbraio 2023
Sentenza 17 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/02/2023, n. 7002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7002 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NI GI nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 04/07/2022 della CORTE DI APPELLO DI TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta MARINELLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4 luglio 2022 la Corte di appello di Trieste dichiarava inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta ex art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. nei confronti della dottoressa MA Salvà, quale giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trieste nel processo a carico di RG PR, sul presupposto che la stessa avesse indebitamente manifestato il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione, avendo in precedenza 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 7002 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 12/01/2023 rigettato una richiesta di revoca del sequestro preventivo presentata dal difensore dell'imputato. La Corte territoriale, in primo luogo, rilevava la inammissibilità dell'istanza, depositata solo presso la cancelleria del giudice ricusato e non presso quella della Corte di appello;
in secondo luogo, riteneva comunque inammissibile la dichiarazione per la manifesta infondatezza dei motivi dedotti, non essendo configurabile una menomazione dell'imparzialità del giudice quando la funzione pregiudicante e quella pregiudicata si collocano, come nel caso di specie, all'interno della medesima fase processuale. 2. Ha proposto ricorso RG PR, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione di legge per l'errata applicazione degli artt. 38, comma 3, e 41 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per travisamento del fatto processuale, in quanto la Corte di appello ha erroneamente ritenuto che l'istanza non fosse stata depositata anche presso la cancelleria della Corte di appello, come invece risulta dagli atti. 2.2. Con il secondo motivo l'ordinanza è stata censurata per violazione di legge e vizio della motivazione là dove non ha giustificato la dichiarazione di inammissibilità con procedura de plano, omettendo di esaminare il merito della istanza di ricusazione, con la quale si era lamentata una indebita manifestazione del proprio convincimento da parte del giudice e non già una sua incompatibilità ad esprimersi sui provvedimenti cautelari. 3. Nella propria requisitoria il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, condividendo la valutazione della Corte di appello circa l'assenza della manifestazione di un indebito convincimento da parte della Corte di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Va in primo luogo osservato che dagli atti allegati al ricorso risulta che effettivamente la dichiarazione di ricusazione fu depositata tempestivamente, in data 24 giugno 2022, anche presso la cancelleria della Corte di appello, cosicché, sotto questo profilo, l'istanza è stata erroneamente ritenuta inammissibile. Con fondamento, poi, il ricorrente ha osservato che la motivazione circa la manifesta infondatezza è stata tutta incentrata sulla insussistenza di una causa di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen. nel caso in cui il giudice che procede 2 si pronunci in materia cautelare, spettandogli in questo caso "una competenza accessoria, che si radica in ragione di quella principale, che gli è propria, del giudizio di merito". La dichiarazione, però, faceva riferimento alla indebita manifestazione del proprio convincimento da parte del giudice, prevista come causa di ricusazione dall'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., e non già alla sussistenza di una causa di incompatibilità. La questione in discussione riguardava un diverso tema, pure affrontato in una risalente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo la quale «costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento da parte del giudice, prevista come causa di ricusazione dall'art. 37, comma 1, lett. b) c.p.p., l'anticipazione di valutazioni sul merito della res iudicanda, ovvero sulla colpevolezza od innocenza dell'imputato in ordine ai fatti oggetto del processo, compiuta sia all'interno del medesimo procedimento che in un procedimento diverso senza che tali valutazioni siano imposte o giustificate dalle sequenze procedimentali previste dalla legge od allorché esse invadano senza necessità e senza nesso funzionale con l'atto da compiere l'ambito della decisione finale di merito, anticipandone in tutto od in parte gli esiti» (Sez. U, n. 41263 del 27/9/2005, Falzone, Rv. 232067; in senso conforme cfr. Sez. 3, n. 27996 del 09/03/2021, Agostini, Rv. 281591; Sez. 2, n. 36250 del 24/11/2020, Preziuso, Rv. 280314; Sez. 4, n. 42024 del 06/07/2017, Ventrici, Rv. 270769; Sez. 6, n. 43965 del 30/09/2015, Pasi, Rv. 264985; da ultimo v. Sez. 6, n. 38344 del 12/07/2022, Picano, non mass.) 3. L'inammissibilità della richiesta di ricusazione, da dichiarare con procedura de plano, senza la fissazione della camera di consiglio, è prevista dal codice di rito (art. 41, comma 1, cod. proc. pen.) - a prescindere da difetti o vizi inerenti alla legittimazione, ai termini ed alle forme, che nel caso di specie non rilevano - «quando i motivi addotti sono manifestamente infondati», mentre «[s]ul merito della ricusazione la corte decide a norma dell'art. 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni» (comma 3 dello stesso articolo). Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «la sommaria delibazione di manifesta infondatezza si arresta in limine, rispetto all'ambito peculiare dello scrutinio di merito;
si tratta, infatti, della verifica esterna di corrispondenza al modello legale, concernendo, il sindacato del giudice, la mera plausibilità, risultante ictu ocu/i, dei motivi che sorreggono l'atto, con effetti di stretto diritto processuale e a salvaguardia del limite invalicabile all'impiego di moduli volti a eludere lo schema del procedimento» (Sez. 6, n. 37112 del 3 05/04/2012, Iannuzzi, Rv. 253462; in senso conforme v. Sez. 4, n. 42024 del 06/07/2017, Ventrici, non mass. sul punto;
Sez. 3, n. 18147 del 29/05/2015, Ponnilio, Rv. 266576; Sez. 1, n. 1634 del 16/12/2014, dep. 2015, Arena, Rv. 262001; da ultimo v. Sez. 5, n. 36252 del 08/07/2022, Marsella, non mass.). Nel caso di specie, alla luce della ricordata motivazione dell'ordinanza impugnata, risulta chiaro come i motivi siano stati ritenuti manifestamente infondati senza una corretta interpretazione della questione devoluta. Ne consegue la illegittimità del ricorso alla procedura de plano prevista dall'art. 41, comma 1, cod. proc. pen., che comporta l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Trieste per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Trieste per l'ulteriore corso. Così deciso il 12 gennaio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta MARINELLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4 luglio 2022 la Corte di appello di Trieste dichiarava inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta ex art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. nei confronti della dottoressa MA Salvà, quale giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trieste nel processo a carico di RG PR, sul presupposto che la stessa avesse indebitamente manifestato il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione, avendo in precedenza 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 7002 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 12/01/2023 rigettato una richiesta di revoca del sequestro preventivo presentata dal difensore dell'imputato. La Corte territoriale, in primo luogo, rilevava la inammissibilità dell'istanza, depositata solo presso la cancelleria del giudice ricusato e non presso quella della Corte di appello;
in secondo luogo, riteneva comunque inammissibile la dichiarazione per la manifesta infondatezza dei motivi dedotti, non essendo configurabile una menomazione dell'imparzialità del giudice quando la funzione pregiudicante e quella pregiudicata si collocano, come nel caso di specie, all'interno della medesima fase processuale. 2. Ha proposto ricorso RG PR, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione di legge per l'errata applicazione degli artt. 38, comma 3, e 41 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per travisamento del fatto processuale, in quanto la Corte di appello ha erroneamente ritenuto che l'istanza non fosse stata depositata anche presso la cancelleria della Corte di appello, come invece risulta dagli atti. 2.2. Con il secondo motivo l'ordinanza è stata censurata per violazione di legge e vizio della motivazione là dove non ha giustificato la dichiarazione di inammissibilità con procedura de plano, omettendo di esaminare il merito della istanza di ricusazione, con la quale si era lamentata una indebita manifestazione del proprio convincimento da parte del giudice e non già una sua incompatibilità ad esprimersi sui provvedimenti cautelari. 3. Nella propria requisitoria il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, condividendo la valutazione della Corte di appello circa l'assenza della manifestazione di un indebito convincimento da parte della Corte di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Va in primo luogo osservato che dagli atti allegati al ricorso risulta che effettivamente la dichiarazione di ricusazione fu depositata tempestivamente, in data 24 giugno 2022, anche presso la cancelleria della Corte di appello, cosicché, sotto questo profilo, l'istanza è stata erroneamente ritenuta inammissibile. Con fondamento, poi, il ricorrente ha osservato che la motivazione circa la manifesta infondatezza è stata tutta incentrata sulla insussistenza di una causa di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen. nel caso in cui il giudice che procede 2 si pronunci in materia cautelare, spettandogli in questo caso "una competenza accessoria, che si radica in ragione di quella principale, che gli è propria, del giudizio di merito". La dichiarazione, però, faceva riferimento alla indebita manifestazione del proprio convincimento da parte del giudice, prevista come causa di ricusazione dall'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., e non già alla sussistenza di una causa di incompatibilità. La questione in discussione riguardava un diverso tema, pure affrontato in una risalente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo la quale «costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento da parte del giudice, prevista come causa di ricusazione dall'art. 37, comma 1, lett. b) c.p.p., l'anticipazione di valutazioni sul merito della res iudicanda, ovvero sulla colpevolezza od innocenza dell'imputato in ordine ai fatti oggetto del processo, compiuta sia all'interno del medesimo procedimento che in un procedimento diverso senza che tali valutazioni siano imposte o giustificate dalle sequenze procedimentali previste dalla legge od allorché esse invadano senza necessità e senza nesso funzionale con l'atto da compiere l'ambito della decisione finale di merito, anticipandone in tutto od in parte gli esiti» (Sez. U, n. 41263 del 27/9/2005, Falzone, Rv. 232067; in senso conforme cfr. Sez. 3, n. 27996 del 09/03/2021, Agostini, Rv. 281591; Sez. 2, n. 36250 del 24/11/2020, Preziuso, Rv. 280314; Sez. 4, n. 42024 del 06/07/2017, Ventrici, Rv. 270769; Sez. 6, n. 43965 del 30/09/2015, Pasi, Rv. 264985; da ultimo v. Sez. 6, n. 38344 del 12/07/2022, Picano, non mass.) 3. L'inammissibilità della richiesta di ricusazione, da dichiarare con procedura de plano, senza la fissazione della camera di consiglio, è prevista dal codice di rito (art. 41, comma 1, cod. proc. pen.) - a prescindere da difetti o vizi inerenti alla legittimazione, ai termini ed alle forme, che nel caso di specie non rilevano - «quando i motivi addotti sono manifestamente infondati», mentre «[s]ul merito della ricusazione la corte decide a norma dell'art. 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni» (comma 3 dello stesso articolo). Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «la sommaria delibazione di manifesta infondatezza si arresta in limine, rispetto all'ambito peculiare dello scrutinio di merito;
si tratta, infatti, della verifica esterna di corrispondenza al modello legale, concernendo, il sindacato del giudice, la mera plausibilità, risultante ictu ocu/i, dei motivi che sorreggono l'atto, con effetti di stretto diritto processuale e a salvaguardia del limite invalicabile all'impiego di moduli volti a eludere lo schema del procedimento» (Sez. 6, n. 37112 del 3 05/04/2012, Iannuzzi, Rv. 253462; in senso conforme v. Sez. 4, n. 42024 del 06/07/2017, Ventrici, non mass. sul punto;
Sez. 3, n. 18147 del 29/05/2015, Ponnilio, Rv. 266576; Sez. 1, n. 1634 del 16/12/2014, dep. 2015, Arena, Rv. 262001; da ultimo v. Sez. 5, n. 36252 del 08/07/2022, Marsella, non mass.). Nel caso di specie, alla luce della ricordata motivazione dell'ordinanza impugnata, risulta chiaro come i motivi siano stati ritenuti manifestamente infondati senza una corretta interpretazione della questione devoluta. Ne consegue la illegittimità del ricorso alla procedura de plano prevista dall'art. 41, comma 1, cod. proc. pen., che comporta l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Trieste per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Trieste per l'ulteriore corso. Così deciso il 12 gennaio 2023.