Sentenza 18 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/06/2002, n. 8843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8843 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 08 843/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIAN LA CORTE Oggetto EZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE - Presidente - R.G.N. 19305/99 Dott. Natale CAPITANIO Rel. Consigliere - Cron.гилоз Dott. Federico ROSELLI - Consigliere- Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud.18/02/02 Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE HE LE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. DE SANCTIS 4, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE TENCHINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, presso rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE 2002 724 ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta -1- delega in calce alla copia notificata del ricorso;
B resistente con mandato avverso la sentenza n. 5659/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 25/03/99 - R.G.N. 21572/95 - R.G.N. 21572/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/02 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato DI LULLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- De CH LL
contro
INPS SVOLGIMENTO DEL PROCESSO LL De CH conveniva in giudizio l'INPS davanti al ET di Roma in data 13 novembre 1993 chiedendo che venisse riconosciuto il diritto alla pensione di inabilità o all'assegno ordinario di invalidità, essendo affetto da infermità che ne riducevano la capacità di lavoro sino alla soglia di invalidità prevista dalla legge. Con sentenza in data 28 settembre 1994 il ET adito accoglieva la domanda riconoscendo all'assicurato il diritto all'assegno ordinario di invalidità a decorrere dal 1° aprile 1992. Con sentenza in data 23 settembre 1998 il Tribunale di Roma, disposta consulenza tecnica, in accoglimento dell'appello dell'INPS, rigettava la domanda dell'assicurato. Il De CH ricorre per cassazione con unico articolato motivo. L'INPS si è costituito con procura e ha partecipato all'udienza di discussione. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico articolato motivo di ricorso il De CH si duole che il Tribunale,in M conformità al parere espresso dal consulente tecnico nominato, abbia affermato che esso presentasse patologie a scarsa incidenza funzionale e di modesta entità, prive di carattere usurante e tali da non concretare il diritto alla pensione di inabilità o all'assegno di invalidità. Il Tribunale, invece, avrebbe dovuto offrire una sufficiente motivazione della sua convinzione al fine di spiegare per quale ragione fosse da condividere il parere di non invalidità espresso dal consulente tecnico nominato rispetto a quello designato dal ET 1 che, invece, aveva ritenuto le infermità accertate di natura invalidante e in misura tale da comportar il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità. Più in particolare il ricorrente lamenta che il consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale non aveva preso in considerazione le patologie preesistenti, come l'artrosi polidistrettuale e il marcato stato depressivo in un soggetto affetto da cardiopatia ischemica anginoso e dispnoico, infarto miocardico,ipertensiva, disturbo pregresso spondilodiscoartrosi, spondilolistesi e gonoartrosi. Peraltro, aggiunge il ricorrente, viene riportata nella stessa relazione della consulenza tecnica disposta in appello una gravissima sciatalgia con Lasègue positivo, deambulazione claudicante per arto più corto di 2 cm., depressione endogena con insonnia, bulimia, autolesionismo ripetitivo, angoscia e perdita di coscienza. Né risponderebbe a verità, conclude infine il ricorrente, che tali osservazioni espresse con la consulenza di parte, coinvolgessero profili già esaminati dal consulente tecnico nominato dal Tribunale. Il ricorso è infondato. -cheCome ha evidenziato lo stesso ricorrente, il consulente tecnico nominato dal Tribunale ne aveva condiviso il parere al quale si era richiamato integralmente per la motivazione della sua decisione --aveva affermato che l'assicurato di anni 50, già titolare di una impresa edile e attualmente artigiano idraulico, risultava affetto da esiti di infarto miocardico consistente in anomalie della cinesi segmentaria in soggetto con buon compenso emodinamico e negatività di ulteriori segni e sintomi evidenziabili da relativi accertamenti diagnostici, spodilodiscoartrosi con lieve spondilolistesi anteriore tra la quarta e la quinta vertebra ' lombare e gonoartrosi scarsamente limitanti dal punto di vista funzionale,ancorché in con M 2 eccedenza ponderale di discreta entità ma emendabile e con stato depressivo ansioso di lieve entità. Come viene ad evincersi dalla sopra indicata descrizione, il consulente tecnico nominato dal Tribunale non aveva trascurata alcuna delle infermità denunziate dal ricorrente e ribadite con la consulenza di parte, anche se le aveva valutate come di gravità o incidenza funzionale non sufficientemente gravi da diminuire la capacità di lavoro sino a raggiungere la soglia invalidante. ли D'altra parte in presenza in presenza di due o più consulenze tecniche d'ufficio il giudice ex art. 116 primo comma c.p.c. è libero di apprezzare e scegliere quella che ritenga piò convincente allo stesso modo delle prove e delle risultanze processuali acquisite, pur non rivestendo la consulenza tecnica natura di prova ma mezzo di prova. L'unico limite imposto al giudice di merito, in tal caso, è quello derivante dall'obbligo di rispondere con proprie argomentazioni o con il richiamo alle argomentazioni espresse - dall'ausiliare di cui ha condiviso il parere alle osservazioni o alle censure espresse dalla parte a mezzo del suo difensore o del consulente dalla medesima nominato. Tuttavia anche in tale ipotesi la decisione del giudice di merito non è censurabile in sede di legittimità ove non vengano denunziate carenze o errori diagnostici tali da integrare gli estremi del vizio di motivazione denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. (v. anche: Cass. 18 giugno 1998 n. 6106; Cass. 11 gennaio 2000 n. 225 ). Nella specie la sentenza impugnata non appare viziata di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ex art. 360 citato, essendosi il Tribunale richiamato, a integrazione della motivazione, alla relazione del consulente tecnico nominato dal medesimo e avendo tale consulente esaurientemente risposto alle osservazioni della parte e del 3 consulente dalla stessa nominato con valutazioni diagnostiche contro le quali non sono state mosse censure di errori o deficienze diagnostiche ma soltanto diverse valutazioni, non demandabili al giudice della legittimità. Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo ripristinato nella sua formulazione originaria a seguito della sentenza n. 134 del 13 aprile 1994 della Corte Costituzionale. La pretesa fatta valere in giudizio, diretta a conseguire prestazioni previdenziali, non può, infatti, essere considerata come manifestamente infondata e temeraria.
P.Q.M.
I D , O L 3 L 3 0 O 5 1 La Corte rigetta il ricorso. B A . I S : T S D N R A A T A ' 3 , T L 7 S A L - S O E 8 E P Nulla per le spese del giudizio. - D P 1 S M I 1 I I S N N A E G E D G S O E I G A T E A Così deciso in Roma il 18 febbraio 2002. D N L E E O S T , E A T O I L R L R T I E S I D D Il Consigliere estensore G O E R Match Cagit II Presidente Lahk 스 Price Sersellehuse IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 18 610.2002 oggi. A IL CANCELLIERE 4