Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/07/2006, n. 29414
CASS
Sentenza 13 luglio 2006

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Il ritardo nel deposito della motivazione del provvedimento con cui il tribunale ha rigettato la richiesta di riesame della misura coercitiva non dà causa ad una delle nullità d'ordine generale previste per il difetto di assistenza e rappresentanza dell'imputato, perchè non vanifica e non deprime la capacità di assistenza del difensore e l'effettività del diritto di difesa. (La Corte precisa che il ritardo nel deposito della motivazione del provvedimento è comunque suscettibile di essere sanzionato in sede di responsabilità disciplinare e civile e, all'occorrenza, anche penale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/07/2006, n. 29414
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29414
    Data del deposito : 13 luglio 2006

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