Sentenza 13 luglio 2006
Massime • 1
Il ritardo nel deposito della motivazione del provvedimento con cui il tribunale ha rigettato la richiesta di riesame della misura coercitiva non dà causa ad una delle nullità d'ordine generale previste per il difetto di assistenza e rappresentanza dell'imputato, perchè non vanifica e non deprime la capacità di assistenza del difensore e l'effettività del diritto di difesa. (La Corte precisa che il ritardo nel deposito della motivazione del provvedimento è comunque suscettibile di essere sanzionato in sede di responsabilità disciplinare e civile e, all'occorrenza, anche penale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/07/2006, n. 29414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29414 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2006 |
Testo completo
29414/0 6 Sentenza n.1505 14 Registro generale n. 23272\06
Udienza in Camera di consiglio del 13.7.2006
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta Penale
Composta dai Sigg.ri:
..Presidente Dott. Giangiulio Ambrosini Dott. Adolfo Di Virginio..
..Consigliere
..Consigliere Dott. Giovanni Conti
Consigliere Dott. Agnello Rossi
..Consigliere Dott. Domenico Carcano..
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: DI EC;
avverso la ordinanza in data 11.4.2006 del Tribunale di Roma;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere dott. Agnello Rossi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Vito Monetti, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, avv. Pietro Federico, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Fatto
1. DI EC ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in data 11.4.2006 del Tribunale di
Roma che ha confermato l'ordinanza del 20.3.2006 con la quale il GIP presso il Tribunale di Roma aveva disposto nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere per reati di cui all'art. 73 del DPR n. 309 del 1990 (capi 7,20,21 e 22 relativi a fatti di intermediazione nella cessione di cocaina o di detenzione e acquisto della medesima sostanza).
2. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 309, comma 10 e 128, comma 1, c.p.p. nonché la nullità ex art. 178, lett.
c) c.p.p. del provvedimento impugnato. Nel motivo di ricorso vengono ampiamente esposti, in premessa, i contenuti delle pronunce di questa Corte (e segnatamente delle Sezioni Unite) che hanno interpretato l'art. 309, comma 10, c.p.p. nel senso che la perdita di efficacia della misura consegue al mancato deposito, nel termine prescritto, del “dispositivo" del provvedimento del giudice del riesame ( e non anche della sua "motivazione") e che hanno nel contempo richiamato il dettato dell'art. 128 c.p.p. che fissa per il deposito della motivazione del provvedimento il termine di cinque giorni dalla deliberazione. La difesa del ricorrente sostiene poi che il mancato rispetto del termine di cinque giorni stabilito per il deposito della motivazione dall'art. 128 c.p.p. - pur non rilevando in chiave di perdita di efficacia della misura cautelare adottata - dovrebbe comunque dar vita ad una nullità di ordine generale dell'ordinanza tardivamente depositata per violazione del diritto di difesa;
e ciò in quanto, non essendo il provvedimento del giudice del riesame ricorribile per cassazione sino a quando esso non sia stato corredato dalla relativa motivazione, il ritardo nel deposito della motivazione si risolve in un ingiustificato ed indebito pregiudizio del diritto di difesa.
E poiché, nel caso in esame, il dispositivo dell'ordinanza impugnata è stato depositato l'11.4.2006 mentre la motivazione è stata depositata 1'8.5.2006 e conosciuta dal difensore il 15.5.2006 per presa visione e rinuncia alla notifica, si sarebbe in concreto verificata una lesione del diritto di difesa suscettibile di determinare la nullità dell'ordinanza impugnata.
3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c)
c.p.p. in relazione all'art. 309, commi 5 e 10 c.p.p.. Al riguardo si espone che:
a) dalle dichiarazioni rese in sede di udienza di convalida e di interrogatorio ex art. 294 c.p.p. dai coindagati del EC sui fatti di cui ai capi di imputazione provvisoria nn. 20,21 e 22 non risulta un coinvolgimento del EC nelle relative vicende;
b) nel corso del procedimento la difesa del ricorrente ha lamentato che, in atti, vi fossero solo i verbali riassuntivi degli interrogatori dei coindagati (verbali succinti e non conformi al contenuto effettivo delle dichiarazioni rese) e che mancassero le trascrizioni integrali ed i nastri fonoregistrati ed ha chiesto che il Tribunale dichiarasse la perdita di efficacia della misura ai sensi dell'art. 309, commi 5 e 10 c.p.p.;
c) nel verbale di udienza questo dato non ha trovato perfetto riscontro atteso che in esso si legge che
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l'avv. Mariani (n.d.e. codifensore del Ciccarelli) fa presente che in atti non vi è verbale di interrogatorio reso dall'indagato, si riporta alla memoria ed insiste per l'accoglimento dei motivi” ma il richiamo alla memoria valeva a rappresentare la effettiva doglianza e cioè la mancata trasmissione delle trascrizioni integrali e dei nastri fonoregistrati contenenti dichiarazioni dei coindagati favorevoli al EC;
d) le trascrizioni integrali dei suindicati interrogatori sono pervenute alla cancelleria del GIP in data 26.4.2006 e non risultano trasmesse al Tribunale del riesame;
e) da tali trascrizioni si evince la difformità tra quanto effettivamente dichiarato dai coindagati e le verbalizzazioni riassuntive ed emergono dichiarazioni favorevoli al EC. A fronte di questi dati la difesa del EC pone in luce il fatto che il Tribunale del riesame, nell'ordinanza impugnata, ha affrontato in termini del tutto impropri il tema posto dalla difesa affermando la presenza in atti dell'interrogatorio del EC nella sua trascrizione integrale ed omettendo perciò di rispondere ai rilievi difensivi relativi agli interrogatori degli altri indagati che erano stati svolti nella memoria difensiva.
In conclusione la difesa sottolinea che essa non ha posto una questione di inutilizzabilità dei verbali riassuntivi degli interrogatori ma ha lamentato - in termini di violazione dell'art. 309, commi 5 e 10,
2 c.p.p. la mancata trasmissione al Tribunale delle trascrizioni integrali e dei nastri fonoregistrati degli interrogatori resi dai coindagati. La difesa si sofferma infine lungamente sulle diverse forme di documentazione degli interrogatori di persone in stato di detenzione per sostenere la primazia della registrazione e della trascrizione integrale sul verbale riassuntivo e, con riferimento al caso in esame, sul carattere non solo estremamente riassuntivo ma anche fuorviante dei verbali degli interrogatori dei coindagati.
3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p. in relazione all'esatta valutazione degli indizi di colpevolezza nonché la violazione dell'art. 273, comma 1, c.p.p.
In proposito si sostiene che:
a) gli elementi indiziari a carico del EC sono rappresentati quasi esclusivamente da intercettazioni telefoniche effettuate nei suoi confronti nel periodo tra novembre e dicembre nell'ambito di altro e distinto procedimento;
b) non risulta alcuna iscrizione a suo carico anche dopo l'informativa conclusiva dei carabinieri del 2.11.2005, mentre vi sono state richieste di proroga delle indagini nei confronti di coindagati;
c) non vi è stato nei confronti del EC alcuno sviluppo investigativo e nessuno dei coindagati ha riferito dei coinvolgimento del EC nei termini ipotizzati dall'accusa; d) non sono state esattamente valutate le dichiarazioni rese dai coindagati EV e PO obiettivamente favorevoli alla posizione del ricorrente;
e) non sono state adeguatamente esaminate e confutate le argomentazioni difensive;
f) l'ordinanza impugnata è contraddittoria nella ricostruzione del quadro indiziario, segnatamente nella parte in cui ascrive al Di MA due episodi di cessione di cocaina al EC a fronte di pagamenti in denaro ( capi 105 e 117) mentre rappresenta il EC come socio del Di MA;
g) altra incongruenza dell'ordinanza consiste nell'individuare indizi a carico del EC per il reato di cui al capo 7 in un colloquio telefonico del EC con il Di MA dal quale occorrerebbe invece inferire solo una presentazione di tale CH a Di MA senza alcun coinvolgimento ed intermediazione del ricorrente.
4. Con il quarto ed ultimo motivo di ricorso si denunzia la carenza e contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari ed alla proporzionalità ed adeguatezza della misura applicata nonché la violazione dell'art. 274, lett. c), c.p.p. sul rilievo che il pericolo di recidiva ( motivato dal pubblico ministero con la valutazione collettiva che "gli indagati hanno come unico sostentamento l'attività criminosa") è stato ritenuto dal GIP aderendo a tale argomentazione e, in relazione al EC, con il richiamo alla gravità della vicenda e dei reati contestati .
Il Tribunale del riesame dal canto suo - posto di fronte alla prova che il EC è un affermato professionista con capacità economiche adeguate derivanti dalla attività di consulente del lavoro. ha ribadito la sussistenza delle esigenze cautelari derivanti dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa con argomentazioni improprie e generiche, postulando una risoluta proclività a delinquere dei ricorrenti mascherata da una parallela vita sociale apparentemente rispettabile.. Con l'effetto di dar vita ad una motivazione del tutto inadeguata ad illustrare in termini di concretezza ed attualità le esigenze poste a base della misura cautelare.
Diritto
1. Con il primo motivo di ricorso la difesa del ricorrente sostiene che il mancato rispetto del termine di cinque giorni stabilito per il deposito della motivazione dall'art. 128 c.p.p., pur non rilevando in chiave di perdita di efficacia della misura cautelare adottata, dovrebbe comunque dar
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vita ad una nullità di ordine generale dell'ordinanza tardivamente depositata per violazione del diritto di difesa.
La doglianza è infondata.
Nell'interpretare il dettato dell'art. 309, comma 10, c.p.p. questa Corte ha più volte avuto modo di affermare che ai fini della perdita di efficacia del provvedimento che dispone la misura
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coercitiva personale per omessa decisione del Tribunale sulla richiesta di riesame entro il decimo giorno dalla ricezione degli atti - deve farsi riferimento alla data del deposito del dispositivo e non alla data del deposito dell'ordinanza (completa di tutti i suoi elementi, e quindi anche della motivazione), deposito che deve avvenire entro cinque giorni dalla deliberazione, a norma dell'art. 128 cod. proc. pen. . Su questa linea si è affermato che dal combinato disposto dell'art. 309, comma 5, e dell'art. 128 del codice di procedura non deriva una lesione del diritto di difesa in quanto tali norme indicano con chiarezza tanto il termine di deposito del dispositivo quanto il termine di deposito della motivazione del provvedimento ed offrono quindi una ragionevole garanzia anche del tempestivo esercizio del diritto di impugnazione.
Ed è appunto sulla base di queste considerazioni che è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme in questione, prospettata in relazione all'art. 24 della Costituzione (Cass., SSUU, sent. n. 11 del 25.3.1998 e succ. conf.).
Nel caso in esame la difesa del ricorrente ripropone la questione della violazione del diritto di difesa da una angolazione tutta concreta, sostenendo la tesi che il ritardo in cui sono di fatto incorsi i giudici del riesame nel depositare la motivazione dell'ordinanza impugnata si sarebbe tradotto in una nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p. . La doglianza appare infondata.
Da un lato, infatti, l'inosservanza del termine di cinque giorni previsto dall'art. 128 c.p.p., pur essendo fonte per il destinatario della misura cautelare di un rilevante pregiudizio, non ha l'effetto di vanificare o revocare in dubbio l'assistenza del difensore e l'effettività della difesa e non dà causa ad una delle nullità di ordine generale previste dall'art. 178, lett.. c) c.p.p.; dall'altro lato, il mancato rispetto del termine di carattere ordinatorio per il deposito della motivazione del provvedimento è comunque suscettibile di essere sanzionato (anche se con strumenti diversi dalla
"nullità” dell'atto oggetto del ritardo) attraverso i canali della responsabilità disciplinare e civile e, all'occorrenza, anche penale.
3. Con riguardo al secondo motivo del ricorso del EC, va rilevato che la difesa riconosce che erano presenti, in atti, i verbali riassuntivi degli interrogatori degli indagati ma lamenta in
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termini di violazione dell'art. 309, commi 5 e 10, c.p.p. - la mancata trasmissione al Tribunale delle trascrizioni integrali e dei nastri fonoregistrati di tali interrogatori.
La difesa sostiene inoltre che l'ordinanza ha fornito una risposta incongrua ai rilievi da essa svolti in sede di riesame facendo riferimento solo alla presenza, agli atti, della trascrizione integrale dell'interrogatorio del EC e non occupandosi delle questioni relative agli interrogatori dei coindagati.
Per quanto attiene al primo profilo va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in mancanza delle trascrizioni integrali, è sufficiente che siano agli atti i verbali riassuntivi degli interrogatori, la cui funzione e' quella di garantire che l'interrogatorio e' stato reso e che la registrazione e' contenuta nei supporti magnetici allegati, e che, come atto redatto da pubblico ufficiale a scopo di documentazione, e' dotato di pieno valore probatorio (Cass., V, sent. n. 616 del 31.1.2000).
E poiché le trascrizioni integrali degli interrogatori dei coindagati risultano pervenute alla cancelleria del GIP il 26.4.2006, e cioè 15 giorni dopo il deposito del dispositivo, è evidente che il giudice del riesame ha potuto tenere conto solo delle risultanze dei verbali riassuntivi (che secondo lo stesso ricorrente non contenevano significativi elementi favorevoli per l'indagato) e che questo stato di cose, alla luce della giurisprudenza poc'anzi citata, non si traduce in una causa di perdita di efficacia della misura cautelare.
In ordine al secondo profilo di doglianza ( secondo cui l'ordinanza impugnata avrebbe fornito una risposta incongrua ai rilievi svolti in sede di riesame facendo riferimento solo alla presenza agli atti della trascrizione integrale dell'interrogatorio del EC) è appena il caso di ricordare che per sostenere questa tesi la difesa del EC deve sostenere anche la "imperfezione” del verbale di udienza nel quale si legge "l'avv. Mariani (n.d.e. codifensore del Ciccarelli) fa presente che in atti non vi è verbale di interrogatorio reso dall'indagato, si riporta alla memoria ed insiste per l'accoglimento dei motivi" e dal quale risulta chiaro che la risposta dell'ordinanza non è affatto incongrua ma al contrario è rispondente al contenuto dell'eccezione difensiva formulata in udienza.
Anche il secondo motivo di ricorso è pertanto da ritenere infondato.
3. In ordine al terzo motivo di ricorso - che si appunta sulla motivazione dell'ordinanza impugnata in relazione ai gravi indizi di colpevolezza il collegio premette che la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente analizzato e descritto le coordinate ed i limiti entro cui deve svolgersi il controllo sulla motivazione dei provvedimenti giudiziari ( cfr. al riguardo, tra le pronunce delle Sezioni Unite, Cass. Sez. Un. sent. n. 12 del 23.6.2000; Cass. Sez. Un. sent. n. 6402 del 2.7.1997;
Cass. Sez. Un. sent. n. 930 del 29.1.1996 e, successivamente alle modifiche apportate dalla legge n.
46 del 2006 all'art. 606 lett. e) c.p.p., Cass. VI, sent. n. 10951 del 15.3.2006 e Cass., VI, sent. 14054 del 24.3.2006).
In particolare è stato più volte chiarito che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato è per espressa disposizione legislativa
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rigorosamente circoscritto a verificare che la pronuncia sia sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica, non fondate su dati contrastanti con il "senso della realtà" degli appartenenti alla collettività ed esenti da vistose ed insormontabili incongruenze tra di loro.
"Occorre inoltre che la motivazione non sia logicamente inconciliabile con "atti del processo specificamente indicati e rappresentati dal ricorrente - che siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione
In altri termini - in aderenza alla previsione normativa che attribuisce rilievo solo al vizio della motivazione che risulti "dal testo del provvedimento impugnato o da "altri atti del processo" "
specificamente indicati e rappresentati nei motivi di gravame - il controllo di legittimità si appunta sulla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia la oggettiva “tenuta" sotto il profilo logico- argomentativo e, tramite questo controllo, anche l'accettabilità da parte di un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento e da osservatori disinteressati della vicenda processuale. Al giudice di legittimità è invece preclusa - in sede di controllo sulla motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente e plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa). Queste operazioni trasformerebbero infatti la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza ) rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.
Esaminata in quest'ottica la decisione impugnata si sottrae alle censure che le sono state mosse perché il giudice del merito - con motivazione esente da vizi logici e da interne contraddizioni - ha rappresentato le ragioni che l'hanno indotto a ritenere sussistenti a carico del ricorrente i gravi indizi di colpevolezza per i fatti a lui contestati mentre il ricorrente non ha indicato punti o passaggi
5 della motivazione viziati da evidenti illogicità o logicamente incompatibili tra di loro o rispetto a specifici atti processuali ma si è limitato ad una critica diffusa e generica delle conclusioni cui è giunto il giudice di merito ed a prospettare una diversa possibile lettura e ricostruzione dei fatti. In particolare, in relazione ai fatti di cui al capo 7, il Tribunale si è soffermato sul significato delle conversazioni che attestano il ruolo del EC nel mettere in contatto il MA (alla ricerca di un fornitore di droga) e lo CH, per una cessione di droga poi almeno parzialmente riscontrata nell'ambito di un servizio di osservazione della polizia giudiziaria che ha effettivamante registrato uno scambio tra i due a Fiumicino.
-Del pari l'ordinanza impugnata ha illustrato sulla scorta delle intercettazioni telefoniche gli episodi criminosi di cui ai capi 20, 21 e 22, dapprima individuando i ruoli di volta in volta ricoperti dal EC come detentore a fini di spaccio (capo 20), come intermediatore nell'acquisto ( capo 21) e infine come concorrente con il MA nell'acquisto di cocaina ( capo 22) e collegando poi le risultanze delle captazioni con quelle delle indagini sul campo che sono infine sfociate nell'arresto in flagranza di MA, PO e EV per la compravendita di 248,569 grami di cocaina (2486 dosi droganti).
-A fronte di questo impianto dell'ordinanza, la censura del ricorrente secondo cui sarebbe palesemente contraddittorio un quadro indizario che ascrive al MA due episodi di cessione di cocaina al EC a fronte di pagamenti in denaro ( capi 105 e 117) mentre rappresenta il Ceccarelli come socio del Maio non individua una patente contraddizione, dal momento che
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l'esistenza di un collegamento in operazioni relative alla droga non esclude affatto che possano esservi, tra i soggetti collegati, singoli ed autonomi rapporti di compravendita di droga. Nè maggior pregio, ai fini di dimostrare la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione, hanno le generiche considerazioni svolte nel ricorso sul mancato arresto dello
CH o la versione alternativa della telefonata intercorsa il 3.12.2004 tra il MA ed il EC che nel ricorso viene estrapolata dal contesto e ridotta ad insignificante colloquio. Infine è da escludere che dalle versioni integrali degli interrogatori dei coindagati PO e Levistici su cui si sofferma il ricorso e su cui tanta enfasi ha posto la difesa del ricorrente
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emergano elementi tali da disarticolare l'intero ragionamento svolto dai giudici e da determinare al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione.
Anche il terzo motivo di ricorso va pertanto dichiarato infondato e respinto.
4. Diversa sorte merita invece il quarto motivo di ricorso con il quale ci si duole della carenza e contraddittorietà della motivazione sul punto delle esigenze cautelari, dai giudici ravvisate nel pericolo di reiterazione della condotta criminosa.
Al riguardo occorre rilevare che la motivazione dell'ordinanza impugnata contiene una sorta di "valutazione collettiva" sull'esistenza del pericolo di reiterazione che accomuna tutti i ricorrenti senza procedere, come è necessario in quest'ambito, ad un giudizio individualizzato relativo all'odierno ricorrente.
Anche per effetto di questa impostazione il giudice del riesame trae un giudizio di pericolosità ed una prognosi di recidiva solo dalla “natura" dell'attività delittuosa oggetto di indagine senza dedicare la dovuta attenzione alla personalità dell'indagato "desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali" come prescrive l'art. 274 c.p.p. e, sempre al plurale, formula un giudizio di proclività a delinquere e di attitudine all'illecito (che affiancherebbe la parallela vita sociale dei ricorrenti improntata ad apparente rispettabilità) senza chiarire in che termini ed in che misura questa valutazione si attagli al EC. Il motivo di ricorso va perciò accolto e l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Roma perchè, sulla base delle considerazioni qui svolte, esamini nuovamente, questa volta in termini individualizzati e specifici, la posizione del EC sotto il profilo della ricorrenza o meno delle esigenze cautelari nei suoi confronti, sorreggendo la sua valutazione con una motivazione rispondente ai dettami dell'art. 274 c.p.p..
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al tribunale di Roma per nuovo esame.
Così deciso il 13.7.2006
Il Consigliere estensore Il Presidente
Als forn
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 24 A60 2006
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
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