Sentenza 31 gennaio 2000
Massime • 1
Ai fini dell'utilizzabilità del contenuto di dichiarazioni rese in sede di interrogatorio da imputato detenuto, regolarmente registrate, è sufficiente che, pur in mancanza di trascrizione, vi sia in atti il verbale riassuntivo, la cui funzione è quella di garantire che l'interrogatorio è stato reso e che la registrazione è contenuta nei supporti magnetici allegati, e che, come atto redatto da pubblico ufficiale a scopo di documentazione, è dotato di pieno valore probatorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/01/2000, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dr. Pasquale LACANNA Presidente del 31/01/2000
Dr. Franco MARRONE Consigliere SENTENZA
Dr. Franco PROVIDENTI Consigliere N. 616
Dr. Paolo Antonio BRUNO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dr. Maurizio FUMO Consigliere N. 45859/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto il 18.10.1999 dall'avv. Ivan Montone, difensore di IL NZ, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza EL8/9-10.9.1999 pronunciata dal Tribunale di Milano, quale giudice del riesame.
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO. Udite le conclusioni del P.M. Dr. Aurello Galasso, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udito, altresì, l'avv. Ivan Montone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
osserva:
1. - Con ordinanza del 24.7.1999, il G.I.P. del Tribunale di Milano rigettava l'istanza di revoca o sostituzione della misura custodiale in carcere proposta nell'interesse di MI NZ in ragione della collaborazione offerta dallo stesso imputato, con dichiarazioni confessorie e chiamate in correità, e della conseguenziale incidenza di tale fatto nuovo sul piano ELapprezzamento delle esigenze cautelari che avevano a suo tempo legittimato il provvedimento restrittivo.
Pronunciando sull'appello interposto in favore dello stesso indagato, il Tribunale rigettava il gravame sul riflesso che le ammissioni parziali rese ELMI potessero allo stato non più segno affidabile di resipiscenza e di deliberato rifiuto delle logiche delinquenziali di appartenenza, quanto piuttosto l'accorto espediente difensivo che, nell'assicurare ogni beneficio della collaborazione, fosse tale da minimizzare quanto più possibile il ruolo da lui svolto in seno all'organizzazione dedita al narcotraffico, che era, invece, ritenuto di elevatissimo spicco.
Avverso l'anzidetta ordinanza il difensore ELindagato propone ora ricorso per cassazione, che affida a due ordini di motivi.
2. Il primo, concernente il vizio della violazione di legge, si muove su distinte linee argomentative, che involgono specifici profili di censura, di seguito partitamente esaminati.
2.1 - La prima doglianza, afferente all'asserita sopravvenuta carenza dei presupposti legittimanti lo stato di detenzione, deduce che il giudice di appello non avrebbe potuto integrare la motivazione ELordinanza impugnata, dopo averne espressamente riconosciuto l'inidoneità.
Argomenta, in proposito, che l'art. 310 c.p.p. non consentirebbe un siffatto potere sia perché tra le disposizioni ELart. 309 applicabili alla procedura di gravame (commi 1, 2, 3, 4, e 7) non viene menzionata quella contenuta nel comma 9, che prevede la conferma del provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso, sia perché anche in tema di provvedimenti de libertate, avrebbe dovuto trovare applicazione il generale principio del tantum devolutum quantum appellatum, che, a norma ELart. 597 c.p.p., delimita l'ambito di cognizione del giudice di appello.
Il rilievo è destituito di fondamento in quanto il principio devolutivo non è concettualmente e logicamente incompatibile con il potere del giudice di appello di sostituire, integrare o modificare la motivazione del provvedimento impugnato, in quanto la cognizione di quel giudice, pur se circoscritta - quanto alla sua estensione - ai punti della decisione che formano oggetto di censura, è affatto piena e gli consente di esprimere compiutamente il proprio convincimento (cfr., da ultimo, Cass. sez. 11.6.1999, n. 2136). La ragione della mancata menzione, tra le disposizioni richiamate dall'art. 310 c.p.p., della norma di cui al comma 9 ELart. 309 risiede evidentemente nel fatto che il rinvio riguarda soltanto profili procedurali - che, dettati per il procedimento incidentale del riesame, si è ritenuto di estendere anche alla diversa procedura di appello - e non anche l'aspetto sostanziale della sfera di cognizione, il cui ambito resta scontatamente definito dal principio generale per il quale il giudice di appello è sempre investito della cognizione piena del fatto, pur se limitata quantitativamente al punti in contestazione, e non e, dunque, vincolato, ai fini della decisione, dalla motivazione del provvedimento impugnato, potendo invece sostituirla, modificarla o integrarla secondo il proprio convincimento. Di talché, sarebbe stato del tutto superfluo ribadire espressamente per l'appello una regola generale che già promanava dal sistema generale delle impugnazioni, ai quali la procedura di cui all'art. 310, c.p.p., non poteva che informarsi, e rinviare ad una norma (quella di cui al comma 9 ELart. 309) che, se ha una sua ragion d'essere in seno alla procedura del riesame, sarebbe stata invece assolutamente pleonastica in tema di gravame. La cognizione del c.d. Tribunale della libertà in sede di riesame e di appello si differenzia, dunque, non più per il grado di intensità, essendo piena in entrambe le attribuzioni funzionali, ma piuttosto per l'ambito di espansione, in quanto nel primo caso il giudice del riesame ha gli stessi poteri del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, mentre, in sede di appello, la sua cognizione è circoscritta ai punti della decisione che costituiscono oggetto di censura.
Orbene, risulta evidente che, nel caso di specie il giudice del gravame non ha travalicato l'ambito del devolutum, essendosi limitato ad integrare (sollecitato, peraltro, dalla stessa difesa nell'atto di appello: cfr. ordinanza impugnata, f. 4) la motivazione del provvedimento appellato, rimanendo nella sfera di cognizione delimitata dal motivi di appello,, e cioè con riferimento alle ragioni per le quali, nonostante le risultanze ELinterrogatorio ELMI, il primo giudice non avesse ritenuto che fosse modificato il quadro complessivo delle condizioni e delle esigenze cautelari che avevano portato alla sua restrizione, omettendo altresì di indicare elementi concreti e specifici a sostegno ELipotizzato pericolo di fuga e di reiterazione criminosa. 2.2 - Il secondo profilo della denunciata violazione di legge risiede nel fatto che ne' il G.I.P. ne' il Tribunale avrebbero avuto cognizione ELinterrogatorio anzidetto, giacché il P.M. si sarebbe limitato a trasmettere il solo verbale riassuntivo e non anche la trascrizione integrale, prescritta a pena di inutilizzabilità dall'art. 141 bis, in effetti eseguita su richiesta dello stesso difensore. Dal che discenderebbe che i giudici di appello avevano maturato il loro convincimento sulla base di una prova inutilizzabile in quanto illegittimamente acquista, ai sensi ELart. 191 c.p.p., il che avrebbe comportato la nullità ELordinanza impugnata. La censura è destituita di fondamento.
In primo luogo, non risulta in atti che davvero i giudici di appello non abbiano avuto cognizione, perché non trasmessa, della trascrizione ELinterrogatorio che lo stesso difensore assume- sia stata- effettivamente eseguita. e si siano, invece, limitati all'esame del solo verbale riassuntivo.
Ma anche se, in ipotesi, così fosse davvero stato, non ricorrerebbe la sanzione ELinutilizzabilità che l'art. 141 bis, c.p.p. riconnette soltanto alla mancata riproduzione fonografica o audiovisiva ELinterrogatorio e non anche alla mancata trascrizione - obbligatoria solo se richiesta dalle parti - sempreché sia stato redatto il verbale in forma riassuntiva, la cui specifica funzione è quella di garantire che l'interrogatorio è stato reso e che la registrazione è contenuta nei supporti magnetici allegati. La lesione essenziale del diritto di difesa, con conseguente inutilizzabilità ELinterrogatorio fonografico del detenuto, si verifica, allora, solo quando, tra -11 atti trasmessi dall'autorità procedente, manchino sia la trascrizione che la verbalizzazione in forma riassuntiva (cfr., sez. 5, Cass. 17.7.1999, n. 3723). Dunque, perché possano essere utilizzate le dichiarazioni rese dalla persona in stato di detenzione, regolarmente registrate, è sufficiente che, pur in mancanza di trascrizione, vi sia in atti il verbale riassuntivo che, d'altronde, come atto redatto da pubblico ufficiale a scopo di documentazione, è certamente dotato di pieno valore probatorio (cfr. Cass. 27.7.1999, n. 3021). 3. - il secondo motivo di censura riguarda il difetto di motivazione del provvedimento impugnato e si articola, a sua volta, in due distinti profili.
3.1 - Una prima doglianza attiene alla pretesa mancanza di motivazione ELimpugnata ordinanza sia perché quella resa sarebbe tamquam non esset in quanto fondata su atto inutilizzabile, e cioè il verbale redatto in forma riassuntiva, sia perché i giudici di merito non avrebbero adeguatamente indicato le ragioni per le quali, alla luce delle risultanze ELinterrogatorio, non avevano ritenuto che l'originario quadro indiziario si fosse attenuato. Il rilievo è infondato.
Ed infatti, per un verso, le superiori considerazioni in ordine all'inesistenza di una ragione di inutilizzabilità evidenziano, già di per sè, l'inconsistenza del primo profilo;
per l'altro, i giudici di appello hanno sostenuto, con motivazione certamente appagante, che il fatto nuovo, rappresentato dall'apporto collaborativo ELMI (che pure corroborava, per quanto riguardava le parziali ammissioni di responsabilità, il contesto indiziario a suo carico), non consentiva di ridimensionare il ruolo svolto dallo stesso indagato. E proprio perché congrua ed esaustiva, in punto di apprezzamento di merito, la motivazione del giudici di appello si sottrae al sindacato di legittimità.
3.2 - Un secondo profilo di censura riguarda l'omessa motivazione in ordine alla sopravvenuta mancanza delle esigenze cautelari e segnatamente di quelle riguardanti il pericolo di fuga ed il pericolo di reiterazione della condotta criminosa, relativamente ai quali non erano indicati i necessari elementi di concretezza e di effettività. Neppure tale rilievo difensivo ha pregio, in quanto, dopo avere motivatamente escluso per le già dette ragioni - che l'intervenuta collaborazione ELMI potesse rappresentare elemento allo stato apprezzabile in funzione di una favorevole rivalutazione del complessivo quadro degli elementi a suo carico, i giudici di appello hanno fatto rinvio al contesto delle motivazioni già espresse in sede di riesame, ribadendo che dall'interrogatorio non erano emersi elementi idonei ad imporre una rivalutazione delle emergenze indicate o tali da superare le argomentazioni ivi sviluppate, specie in assenza di alcuna specifica allegazione in tal senso da parte della difesa. Poche e sintetiche proposizioni che, nondimeno, sono sufficienti al rilievo che nessun apprezzabile elemento sopravvenuto avesse modificato il contesto delle esigenze cautelari già positivamente delibate dallo stesso Tribunale in sede di riesame, con provvedimento a quanto pare non impugnato.
Tenuto conto che si trattava di gravame avverso l'istanza di revoca della misura custodiale o di sostituzione con misura alternativa, la mera constatazione della mancanza di nuovi elementi di valutazione era di certo bastevole, senza che fosse necessario ribadire l'esistenza di quelle esigenze cautelari già positivamente apprezzate nei loro contenuti di concretezza ed effettività. 2. - Per tutto quanto precede il ricorso deve essere rigettato, con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti ex art. 94 c.p.p. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2000