Cass. civ., sez. III, sentenza 24/07/2001, n. 10070
CASS
Sentenza 24 luglio 2001

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Massime1

La domanda del locatore intesa ad ottenere il pagamento dei danni prodotti all'immobile locato nonché di canoni non corrisposti, pur se introdotta successivamente al rilascio dell'immobile, appartiene alla materia locatizia, rientrante, nel regime antecedente al 2 giugno 1999 (data in cui è divenuto efficace il D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 51, istitutivo del giudice unico di primo grado e soppressivo dell'ufficio pretorile), nella competenza del pretore, atteso che nell'ampia nozione di < cause relative a rapporti di locazione di immobili urbani > sono da ricomprendere tutte le controversie comunque riferibili ad un contratto di locazione, che attengano, cioè, non solo alla sua esistenza, validità ed efficacia, ma altresì a tutte le altre possibili sue vicende, e segnatamente a quelle che involgano l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto, in base alla disciplina codicistica o a quella di settore della legislazione speciale.

Commentario1

  • 1La competenza per materia in tema di canoni ed obbligazioni scaturenti da contratto di locazione appartiene al Tribunale e non già al Giudice di pace.
    Russo Assunta · https://www.diritto.it/ · 2 giugno 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 24/07/2001, n. 10070
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10070
Data del deposito : 24 luglio 2001

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