Sentenza 24 luglio 2001
Massime • 1
La domanda del locatore intesa ad ottenere il pagamento dei danni prodotti all'immobile locato nonché di canoni non corrisposti, pur se introdotta successivamente al rilascio dell'immobile, appartiene alla materia locatizia, rientrante, nel regime antecedente al 2 giugno 1999 (data in cui è divenuto efficace il D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 51, istitutivo del giudice unico di primo grado e soppressivo dell'ufficio pretorile), nella competenza del pretore, atteso che nell'ampia nozione di < cause relative a rapporti di locazione di immobili urbani > sono da ricomprendere tutte le controversie comunque riferibili ad un contratto di locazione, che attengano, cioè, non solo alla sua esistenza, validità ed efficacia, ma altresì a tutte le altre possibili sue vicende, e segnatamente a quelle che involgano l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto, in base alla disciplina codicistica o a quella di settore della legislazione speciale.
Commentario • 1
- 1. La competenza per materia in tema di canoni ed obbligazioni scaturenti da contratto di locazione appartiene al Tribunale e non già al Giudice di pace.Russo Assunta · https://www.diritto.it/ · 2 giugno 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/07/2001, n. 10070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10070 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI EO VI, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato MARCELLA QUARTARONE, con studio in 71015 CA GA (FG) L.GO E. FIORITTO 15, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ST EONARDO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 61/98 del Giudice di pace di APRICENA, emessa il 04/05/98 e depositata il 28/05/98 (R.G. 61/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/01 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per l'accoglimento del 1^ motivo e l'assorbimento degli altri motivi di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 15.10.1996 RD CO conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di pace di Apricena, VI Di EO per ottenerne la condanna, nei limiti complessivamente di due milioni di lire, al pagamento dei danni prodotti all'immobile di sua proprietà, già condotto in locazione dal convenuto, nonché di tre mensilità non corrisposte del canone.
Il convenuto si costituiva ed, in rito, eccepiva la incompetenza del giudice adito ai sensi dell'art. 8 c.p.c., essendo competente per materia il pretore di Apricena;
nel merito contrastava la pretesa deducendone la infondatezza.
Il giudice di pace di Apricena, con sentenza depositata il 28.05.1998, condannava il convenuto al pagamento di lire 1.290.000 a titolo di mensilità non corrisposte del canone della locazione;
respingeva la domanda relativa ai danni all'immobile locato;
compensava in ragione di un terzo le spese processuali e condannava VI Di EO al pagamento degli altri due terzi.
Quanto alla eccezione di incompetenza, il Giudice di Pace rilevava che la competenza per materia del pretore in tema di controversie locatizie riguardava soltanto i fatti che si verificano nel corso del rapporto e che, una volta cessata la locazione, la competenza medesima rimane solo limitatamente alle ipotesi di richiesta di restituzione dei canoni versati in eccedenza rispetto al cd. equo canone e di istanza diretta alla determinazione della indennità per l'avviamento commerciale. Sicché, nella specie, essendo cessata la locazione senza che nel corso di essa fossero state avanzate dal conduttore eccezioni in forma scritta circa una sopravvenuta inutilizzazione del terreno locato, la domanda dell'attore per i canoni non corrisposti bene era stata proposta ad esso giudice di pace.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso VI di EO, il quale affida la impugnazione a quattro mezzi di doglianza. Non ha svolto difese RD CO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente - denunciando la violazione della norma di cui all'art. 8, comma 2, n. 3 c.p.c. - deduce che ingiustamente è stata disattesa la sua eccezione d'incompetenza per materia dell'adito giudice di pace. Il motivo è fondato.
Il giudice di pace ha respinto la eccezione, tempestivamente e ritualmente proposta ai sensi dell'art. 38 c.p.c., col rilievo che, cessata la locazione, la competenza per materia del pretore, che all'epoca risultava regolata dall'art. 8, comma 2, n. 3 stesso codice, residuava solo per le controversie relative alla determinazione della indennità per l'avviamento commerciale e per quelle aventi ad oggetto la ripetizione a favore del conduttore di quanto versato in eccedenza rispetto al canone legale. La decisione così motivata è errata e, poiché realizza la violazione di norma processuale, la impugnata sentenza del giudice di pace, ancorché trattasi di statuizione emessa in controversia di valore non superiore a due milione di lire, deve essere cassata (Cass., n. 716/99). Osserva, infatti, questa Corte che la competenza per materia del pretore, quale prevista dalla dell'art. 8, secondo comma, n. 3, c.p.c., si estende a tutte "le cause relative a rapporti di locazione di immobili urbani", ossia alle controversie comunque riferibili ad un contratto di locazione, che attengano, cioè, non solo alla sua esistenza, validità ed efficacia, ma, altresì, a tutte le altre possibili sue vicende, segnatamente a quelle che involgano l'adempimento o l'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto, in base alla disciplina del codice civile o di quella di settore della legislazione speciale;
come per l'appunto quella di specie, nella quale si discute circa la obbligazione del conduttore di corrispondere il canone (art. 1587, n. 2, cod. civ.). Ritenuto, pertanto, che, con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda (art. 5 c.p.c.), il giudice di pace non poteva conoscere della causa, riservata alla competenza per materia del pretore, questa Corte, che dopo aver rilevato la incompetenza del giudice adito deve anche statuire sulla competenza (art. 382, 1^ comma, c.p..), considera che, essendo divenuto intanto efficace il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, istitutivo del giudice unico di primo grado e soppressivo dell'ufficio del pretore con trasferimento al tribunale ordinario delle relative competenze (art. 1, primo comma, del citato d.l. n. 51/98), la causa deve ritenersi di competenza del tribunale di Foggia. L'accoglimento del motivo di ricorso relativo alla incompetenza assorbe le altre censure.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio restano per intero compensate tra le parti, ricorrendone i giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri motivi;
cassa la sentenza impugnata e, statuendo sulla competenza, indica ex art. 382, 1^ comma, c.p.c. la competenza del tribunale di Foggia;
compensa per intero tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2001