Sentenza 21 novembre 2018
Massime • 1
In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in una impresa strutturata come persona giuridica, il destinatario delle normativa antinfortunistica è il suo legale rappresentante, essendo la persona fisica per mezzo della quale l'ente collettivo agisce nel campo delle relazioni intersoggettive e sulla quale ricade l'onere di dimostrare che dalla sua qualifica non discende anche quella di datore di lavoro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/11/2018, n. 2580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2580 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2018 |
Testo completo
02580-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 3646/2018Presidente - GIOVANNI LIBERATI -UP 21/11/2018 LUCA SEMERARO R.G.N. 33682/2018 STEFANO CORBETTA ALESSIO SCARCELLA Relatore GIUSEPPE NOVIELLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA IO nato il [...] avverso la sentenza del 04/06/2018 del TRIBUNALE di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
ди RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza 4.06.2018, il tribunale di Firenze dichiarava lo AB colpevole delle contravvenzioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro ascrittegli (artt. 18, co. 1 e 55, d. lgs. n. 81 del 2008; art. 37, co. 1 e 55, d. lgs. n. 81 del 2008), contestate come accertate in data 26.07.2013, e, ritenuta la continuazione tra le violazioni contestate, lo aveva condannato alla pena di 12.000,00 di am- menda.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia iscritto all'albo speciale ex art. 613, c.p.p., deducendo tre motivi, di seguito enun- ciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. In particolare, il ricorrente, deduce, con il primo motivo, violazione della legge processuale in relazione all'art. 195, co. 4, c.p.p. e correlato vizio di mancanza ed illogicità della motivazione sulla mancata individuazione della qualifica soggettiva dell'imputato quale datore di lavoro del proprio socio e di altri due soggetti presenti sul cantiere nonché sulle condotte omissive contestate in rubrica. Si sostiene che il giudice avrebbe errato nel dichiarare utilizzabili le dichiarazioni dell'unico teste di p.g. sentito in dibattimento il quale avrebbe riferito de relato su quanto riferitogli dalle persone informate sui fatti, atteso che l'unica attività svolta dal teste di p.g. era consistita nel sentire i testimoni;
la successiva attività di for- mulazione ed invio delle prescrizioni non muterebbe la questione, non avendo tali atti contenuto investigativo ma si reggono loro stesse sule dichiarazioni delle per- sone informate sui fatti mai assunte in dibattimento;
il giudice, peraltro, anziché attivare i poteri di cui all'art. 507, c.p.p. avrebbe operato una deduzioni illogica, desumendo la sussistenza dei fatti dall'omessa esibizione dei documenti discen- denti dalla condotta richiesta delle norme, confondendo peraltro il c.d. foglio di prescrizioni con le condotte omissive contestate ai capi di imputazione, accorpando le condotte sanzionate con l'oblazione amministrativa;
si censura infine l'afferma- zione di cui alla sentenza, in cui si rimprovera l'imputato per non aver mai eccepito alla DPL il fatto che i tre soggetti non fossero il socio e due dipendenti, avendo infatti il giudice omesso qualsiasi verifica sulla sussistenza della qualifica sogget- tiva dell'imputato, desumendola unicamente dalle dichiarazioni del relato del teste di p.g.
2.2. In particolare, il ricorrente, deduce, con il secondo motivo, violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131 bis, c.p. e correlato vizio di mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione. Si censura la sentenza impugnata in quanto, nonostante l'espressa richiesta pre- sentata in sede di conclusioni all'ud.
4.06.2018 di riconoscimento della speciale causa di non punibilità, il giudice non avrebbe motivato sul punto, pur sussisten- done gli elementi oggettivi e soggettivi e non ostandovi il riconoscimento della continuazione.
2.3. In particolare, il ricorrente, deduce, con il terzo motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 132 e 133, c.p. e correlato vizio di mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione quanto alla determinazione della pena. Si censura la sentenza impugnata per aver applicato la pena pecuniaria nel mas- simo edittale, senza indicare le ragioni del notevole discostamento dal minimo edittale previsto per le violazioni accertate e, soprattutto, in ordine alla scelta di applicare il criterio del cumulo giuridico anziché quella del cumulo materiale, atteso che la pena inflitta a titolo di aumento per la continuazione di € 6000,00, pari esattamente alla p.b., era superiore al massimo edittale fissato in € 5699,20 per il reato sub b); la sentenza quindi sarebbe censurabile sia in relazione all'art. 132 che in relazione all'art. 133, c.p. in quanto la motivazione della sentenza si risol- verebbe in una mera cronologia dei fatti, priva di ogni tipo di osservazione ulteriore in ordine alle circostanze del fato o alla gravità del danno, o ancora in ordine al grado della colpa, all'intensità del dolo o alla personalità dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è complessivamente infondato e dev'essere rigettato.
4. Il primo motivo di ricorso è infondato, Ed invero, la circostanza sostenuta dalla difesa che l'unica prova fosse costituita dalle dichiarazioni del teste di p.g. sentito in dibattimento le cui dichiarazioni sa- rebbero inutilizzabili per aver riferito de relato su quanto riferitogli in sede di som- marie informazioni testimoniali, non ha pregio. Orbene, è ben vero che il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato o dell'indagato ed il connesso divieto di utilizzazione si applicano alla testimonianza resa da un ispettore del lavoro su quanto a lui riferito da persona nei cui confronti siano emersi, nel corso dell'attività ispettiva, anche semplici dati indicativi di un fatto apprezzabile come reato e le cui dichiarazioni, ciononostante, siano state 2 assunte in violazione delle norme poste a garanzia del diritto di difesa, atteso che il significato dell'espressione "quando...emergano indizi di reato" contenuta nell'art.220 disp. att. cod. proc. pen. e tesa a fissare il momento a partire dal quale, nell'ipotesi di svolgimento di ispezioni o di attività di vigilanza, sorge l'ob- bligo di osservare le disposizioni del codice di procedura penale per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire ai fini dell'applicazione della legge penale - deve intendersi nel senso che presupposto dell'operatività della norma sia non l'insorgenza di una prova indiretta quale indicata dall'art. 192 cod. proc. pen., bensì la sussistenza della mera possibilità di attribuire comunque rile- vanza penale al fatto che emerge dall'inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge, a prescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata (Sez. U, n. 45477 del 28/11/2001 - dep. 20/12/2001, Rai- neri, Rv. 220291). E' tuttavia altrettanto vero che la asserita illogicità della dedu- zione del giudice che ha tratto la prova della sussistenza dei fatti dalla omessa esibizione dei documenti discendenti dalla condotta normativamente richiesta non sussiste;
ed invero, sul punto è sufficiente rilevare che tanto la mancata nomina del medico competente (art. 18 c. 1 lett. a), D.lgs. 81/2008) quanto il mancato assolvimento degli obblighi di formazione ed informazione (art. 37 co.2, D.lgs. 81/2008 e Accordo Stato Regioni del 21.12.2011) necessitano per legge di essere documentati, donde correttamente il giudice ha tratto la prova della sussistenza dei reati ascritti dalla mancata esibizione della documentazione, nemmeno dopo la notifica del c.d. foglio di prescrizione, con cui era stata attivata la procedura prevista dal d. lgs. n. 758 del 1994. 5. Quanto alla prova della mancata sussistenza del rapporto lavorativo tra l'impu- tato, il socio e i due dipendenti, la doglianza difensiva secondo cui la sentenza sarebbe censurabile laddove si rimprovera l'imputato per non aver mai eccepito alla DPL il fatto che i tre soggetti non fossero il socio e due dipendenti, avendo il giudice omesso qualsiasi verifica sulla sussistenza della qualifica soggettiva dell'imputato, non ha parimenti pregio. Ed invero, risulta che della s.n.c. Edil Tre Costruzioni di AB IO & c. fosse legale rappresentante l'attuale imputato e che il personale ispettivo, alla presenza dell'imputato, aveva proceduto al controllo del personale che era impegnato in occasione del sopralluogo a lavorare, ossia il socio dello AB e due operai che si trovavano sul posto. In relazione a quanto sopra, pertanto, a prescindere da quanto dichiarato in sede di sommarie informazioni testimoniali, è del tutto evi- dente che delle violazioni accertate fosse tenuto a rispondere lo AB sulla cui veste di legale rappresentante della società non vi è contestazione nemmeno in 3 ricorso. Ed infatti, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, destinatario delle normativa antinfortuni- stica in una impresa strutturata come persona giuridica è il suo legale rappresen- tante, quale persona fisica attraverso cui l'ente collettivo agisce nel campo delle relazioni intersoggettive;
ne consegue che la responsabilità penale del predetto, ad eccezione delle ipotesi di valida delega, deriva dalla sua qualità di preposto alla gestione societaria ed è indipendente dallo svolgimento, o meno, di mansioni tec- niche (v., in senso conforme: Sez. 3, n. 17426 del 10/03/2016 - dep. 28/04/2016, Tomassi, Rv. 267026). Ne consegue, pertanto, che lo AB, quale legale rappresentante della s.n.c., è ex lege da qualificarsi soggettivamente come datore di lavoro, donde le censure del ricorrente circa l'omessa verifica sulla sussistenza della qualifica soggettiva dell'imputato (e, quindi, della correlativa posizione di garanzia nei confronti degli altri soggetti che ivi operavano al momento del controllo degli organi di vigilanza) non hanno pregio, in quanto sarebbe spettato a quest'ultimo fornire dimostrazione del contrario, ossia che alla qualifica di legale rappresentante non si accompa- gnasse anche quella di datore di lavoro di coloro che erano presenti in loco (me- diante, ad esempio, produzione di valida delega), discendendo infatti tale posi- zione di garanzia dalla sua veste di legale rappresentante della persona giuridica.
6. Il secondo motivo di ricorso è invece manifestamente infondato. Ed infatti, quanto alla mancata applicazione dell'art. 131 bis, c.p., non è sufficiente l'espressa richiesta presentata in sede di conclusioni all'ud.
4.06.2018 di ricono- scimento della speciale causa di non punibilità, ai fini di imporre al giudice un obbligo di motivazione sul punto, quand'anche sussistessero gli elementi oggettivi e soggettivi (anche in ipotesi di mancata ostatività del riconoscimento della conti- nuazione), tenuto conto della giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di particolare tenuità del fatto, l'art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo, la prova della cui ricorrenza è demandata all'im- putato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l'indi- cazione di elementi specifici (Sez. 2, n. 32989 del 10/04/2015 - dep. 28/07/2015, Lupattelli, Rv. 264223). Elementi specifici, la cui indicazione peraltro non emerge dagli atti esaminabili da parte di questa Corte.
7. Ad analogo approdo, infine, deve pervenirsi quanto alla censura di violazione di legge in relazione agli artt. 132 e 133, c.p. ed al correlato vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena. 4 free Ed infatti, la pena base pecuniaria è stata determinata dal giudice in misura pros- sima al massimo edittale, pur senza specifica indicazione delle ragioni del notevole discostamento dal minimo previsto per la violazione di cui al capo a) della rubrica. Analogamente, non vi è stata alcuna specifica indicazione delle ragioni per le quali il giudice ha deciso di applicare un aumento a titolo di continuazione pari alla stessa pena base, ossia 6000,00 € di ammenda. Sul punto, è tuttavia sufficiente ad assolvere all'onere motivazionale richiesto il mero riferimento ai criteri di cui all'art. 133, c.p. ed alla conseguente valutazione di equità della pena che ne di- scenderebbe, atteso che è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che in tema di irrogazione del trattamento sanzionatorio, quando per la violazione ascritta all'imputato sia prevista alternativamente la pena dell'arresto e quella dell'ammenda (come nel caso in esame), il giudice non è tenuto ad esporre diffu- samente le ragioni in base alle quali ha applicato la misura massima della sanzione pecuniaria, perché, avendo l'imputato beneficiato di un trattamento obiettiva- mente più favorevole rispetto all'altra più rigorosa indicazione della norma, è suf- ficiente che dalla motivazione sul punto risulti la considerazione conclusiva e de- terminante in base a cui è stata adottata la decisione, ben potendo esaurirsi tale motivazione nell'accenno alla equità quale criterio di sintesi adeguato e sufficiente (v., in termini, Sez. 3, n. 37867 del 18/06/2015 - dep. 18/09/2015, Di Santo, Rv. 264726 che, in applicazione del principio e in fattispecie sostanzialmente identica a quella qui esaminata, ha ritenuto, in relazione ai reati di cui all'art. 159, comma secondo, lett. a), e 159, comma primo, del D.lgs. n. 81 del 2008, puniti alternati- vamente con sanzione detentiva e pecuniaria, adeguatamente motivata la deter- minazione della pena dell'ammenda, in misura prossima a quella massima, attra- verso il riferimento al criterio della "conformità a giustizia"). Ciò vale del resto, anche per l'applicazione dell'aumento a titolo di continuazione sulla base del criterio del cumulo giuridico, atteso che la prevalente (e condivisa dal Collegio) giurisprudenza di questa Corte è nel senso che in tema di determi- nazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motiva- zione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base (da ultimo, in senso conforme: Sez. 3, n. 44931 del 02/12/2016 - dep. 29/09/2017, Portulesi e altri, Rv. 271787).
8. Deve, infine, precisarsi che i reati non sono estinti per prescrizione, in quanto occorre tener conto delle sospensioni del termine a seguito di rinvio dal 14.09.2016 al 13.09.2017, con la conseguente maturazione del termine massimo di prescrizione - che originariamente sarebbe maturato il 26.07.2018 alla data - 5 fer del 25.07.2019. " 9. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro- cessuali. Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 21 novembre 2018 Il Consigliere estensoreConsigliere Astensore Il Presidente Alessio So Giovanni Liberati Slike now DEPOONA K 21 GEN 2019 IL CANCELLIERE MilitantLuap 6