Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2026, n. 21211
CASS
Sentenza 9 giugno 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia)

    La Corte ha ritenuto che i concetti di 'famiglia' e 'convivenza' siano configurabili anche in assenza di una stabile relazione affettiva duratura, purché vi sia una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non necessariamente continuativa. Nel caso di specie, la frequentazione della madre per accudire i cani e le continue richieste di denaro e ingiurie dimostrano la persistenza di una relazione personale stabile.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla condotta estorsiva

    La Corte ha ritenuto la contestazione difensiva generica e prospettante una ricostruzione alternativa dei fatti non inconfutabile, limitandosi a ipotizzare una diversa ricostruzione dei fatti senza fornire elementi concreti desunti dagli atti.

  • Rigettato
    Vizi di motivazione in relazione all'omessa valutazione delle produzioni difensive sulla credibilità della persona offesa

    La valutazione della credibilità della persona offesa è una questione di fatto non rivalutabile in Cassazione, salvo manifesta contraddizione. Gli elementi indicati dalla difesa non sono idonei a integrare un vizio motivazionale rilevabile in sede di legittimità. Inoltre, il racconto della persona offesa è stato riscontrato da precedenti condanne per maltrattamenti e da episodi di violenza su beni.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'omessa trasmissione al Tribunale del riesame delle sommarie informazioni

    Il motivo è generico e non autosufficiente poiché non illustra dettagliatamente il contenuto delle dichiarazioni né allega il verbale menzionato, precludendo ogni verifica.

  • Rigettato
    Vizi di motivazione in relazione alle esigenze cautelari e alla misura adottata

    La misura cautelare carceraria è stata medio tempore sostituita con il divieto di dimora, rendendo superate le questioni sulla proporzionalità della misura originaria. Sussistevano comunque esigenze cautelari basate sulla reiterazione delle condotte maltrattanti, una precedente condanna per rapina e l'assenza di segni di resipiscenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2026, n. 21211
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21211
    Data del deposito : 9 giugno 2026

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