CASS
Sentenza 9 giugno 2026
Sentenza 9 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2026, n. 21211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21211 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXX, nato a [...] il giorno XXXXXXXXXX rappresentato ed assistito dall’avv. Chiara Ciliberti - di fiducia avverso l’ordinanza in data 6/2/2026 del Tribunale di Bologna preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen. udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 6 febbraio 2026, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Bologna ha confermato l’ordinanza in data 16 gennaio 2026 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città con la quale era stata applicata a XXXXXXXXXXXXXX la misura cautelare personale della custodia in carcere in relazione ai reati di estorsione continuata di cui agli artt. 81 cpv., 629 cod. pen. (capo A della rubrica delle imputazioni) e di maltrattamenti in famiglia di cui all’art. 572 cod. pen. (capo B) consumati tra l’aprile ed il dicembre 2025. All’indagato risulta anche contestata la recidiva specifica e infraquinquennale. In sintesi, si contesta al XXXXXX di avere costretto la madre (XXXXXXXX), anche Penale Sent. Sez. 2 Num. 21211 Anno 2026 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: ALMA MARCO MARIA Data Udienza: 28/05/2026 ND e la sorella (XXXXXXXXXXXXXX), mediante minaccia, a consegnargli somme di denaro per l’acquisto di sostanza stupefacente (capo A), nonché di avere ingiuriato quotidianamente la madre gettando al suo indirizzo le suppellettili presenti nell’abitazione familiare e di avere compiuto nei confronti della stessa altre azioni di natura intimidatoria, tra le quali il chiuderla a chiave in cucina minacciando di non aprire la porta e di accoltellarla qualora la sorella non gli avesse consegnato una somma di denaro. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagato, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 572 cod. pen. e agli artt. 273 e 274 cod. proc. pen. per erronea applicazione delle nozioni di “famiglia” e di “convivenza”. Deduce al riguardo la difesa del ricorrente che il Tribunale ha erroneamente ritenuto sufficiente per la configurabilità del reato di cui all’art. 572 cod. pen. la ripresa della convivenza nel marzo 2025 tra l’indagato e la madre pur in assenza di una stabile relazione affettiva e duratura comunanza di aspettative di mutua solidarietà. In particolare, non si sarebbe tenuto conto che: a) la madre del ricorrente aveva lasciato l’abitazione a fine giugno 2025, stabilendo altrove la propria residenza;
b) la frequentazione della madre del ricorrente presso l‘appartamento di quest’ultimo era limitata all’accudimento degli animali domestici;
c) il certificato dello stato di famiglia rilasciato il 19 gennaio 2026 attesta che nell’immobile risiedono solo XXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXX, assegnatari dello stesso dal 17 aprile 2025; d) la sorella dell’indagato ha dichiarato che il fratello e la madre non sono mai andati d’accordo tra loro e non ha mai fatto accenno ad una comunanza di affetti e di interessi tra gli stessi. 2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla condotta estorsiva. Evidenzia la difesa del ricorrente che non sussisterebbe la gravità indiziaria relativamente a tale fattispecie delittuosa atteso che, con riguardo all’episodio del 12 dicembre 2025, essendo emerso dalle dichiarazioni della persona offesa che la serratura e la maniglia della cucina erano state in precedenza danneggiate dall’indagato, non vi sarebbe prova di una compiuta segregazione fisica della madre.
2.3. Vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 273 e 192 cod. proc. pen. per omessa valutazione delle produzioni difensive sulla credibilità della persona offesa. Evidenzia sul punto la difesa del ricorrente: a) che l’allontanamento della signora XXXXXXXX dall’abitazione familiare può 2 essere letto non come volontà di sottrarsi alle condotte minacciose del figlio ma come conseguenza della regolarizzazione di un contratto di locazione a favore dei soli figli della stessa;
b) che la difesa ha documentato un allontanamento volontario e senza preavviso della XXXXXXXX dalla casa familiare per legarsi ad un soggetto pregiudicato, condotta che avrebbe dovuto essere considerata dal Tribunale ai fini della valutazione di attendibilità della persona offesa;
c) che la persona offesa ha descritto un clima di “estremo terrore” ma, nonostante ciò, la stessa ha continuato a frequentare quotidianamente l’abitazione dell’indagato; d) che la persona offesa ha omesso di dichiarare di non risiedere più nell’abitazione e di non essere assegnataria della stessa, elementi anche questi che avrebbero dovuto essere valutati ai fini della credibilità della stessa.
2.4. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen. per omessa trasmissione al Tribunale del riesame delle sommarie informazioni di XXXXXXXXXXXXXX in data 27 gennaio 2026, quindi in data anteriore alla presentazione della richiesta di riesame. Rileva la difesa che le dichiarazioni rese nella circostanza dalla persona sopra indicata presentavano un contenuto oggettivamente favorevole all’indagato in quanto: a) erano dimostrative che lo stesso ha sempre rispettato le prescrizioni in vigore fino al 16 gennaio 2026 (opera di volontariato sulle ambulanze) il che incide sulla valutazione di pericolosità dello stesso;
b) le stesse facevano riferimento a fatti di altro procedimento;
c) indicavano una conflittualità reciproca e bilaterale tra la persona offesa e l’indagato; d) confermavano l’assegnazione esclusiva dell’immobile ai figli della persona offesa la quale si era allontanata dallo stesso per andare a convivere con un’altra persona.
2.5. Vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 274, 275 e 299 cod. proc. pen. con riguardo alle esigenze cautelari ed alla misura adottata al fine di contenerle. Rileva, al riguardo, la difesa del ricorrente che il Tribunale non si sarebbe confrontato con gli elementi favorevoli versati in atti ed in particolare con la relazione della Pubblica Assistenza Città di Bologna del 27 gennaio 2026 attestante il corretto e diligente svolgimento del lavoro di pubblica utilità dell’indagato, nonché con i registri attestanti l’impegno sul puto profuso. A ciò si aggiunge che la motivazione dell’ordinanza impugnata sarebbe meramente apodittica laddove ha ritenuto inadeguata a fronteggiare le esigenze cautelari l’adozione nei confronti del XXXXXX di misure non custodiali ed in particolare quella degli arresti domiciliari in luogo la cui frequentazione dipende esclusivamente dalle scelte della persona offesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 1. Il ricorso è manifestamente infondato in tutte le sue articolazioni e svolge anche inammissibili censure di merito. 2. Giova immediatamente evidenziare che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza) (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, [...], Rv. 215828). Tale orientamento, dal quale l’odierno Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema (ex ceteris: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, [...], Rv. 255460). Ne consegue – ed il discorso vale anche per le esigenze cautelari di cui si dirà più avanti – che «l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato» (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito) (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, [...], Rv. 248698). 3. Tutto ciò doverosamente premesso, ricorda il Collegio, in risposta al primo motivo 4 di ricorso, che nella giurisprudenza di legittimità si è da tempo chiarito che i concetti di "famiglia" e di "convivenza" di cui all'art. 572 cod. pen., ancorché da interpretarsi nell'accezione più ristretta, sono da intendersi quale comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non necessariamente continuativa. Nel caso in esame il Tribunale del riesame (v. in particolare pag. 3) ha ricostruito i rapporti conflittuali tra l’indagato e la madre, persona offesa, che hanno visto alternarsi nel tempo momenti di effettiva convivenza all’interno del medesimo appartamento a momenti nei quali la frequentazione è stata più sporadica ma è comunque proseguita, nonostante il fatto che la XXXXXXXX si fosse trasferita ad abitare altrove, se non altro in quanto la stessa continuava a recarsi presso l’abitazione di via Tibaldi per accudire i suoi due cani, ciò a dimostrazione che tra la madre ed il figlio proseguiva comunque una stabile relazione personale al punto che, come osserva il Tribunale sulla base di quanto denunciato dalla persona offesa, «in tutte le occasioni in cui [la persona offesa – n.d.r.] incontrava il figlio, quest’ultimo le rivolgeva ingiurie, la spingeva ed avanzava richieste di denaro». A nulla rileva, poi, ai fini della configurabilità del contestato reato di cui all’art. 572 cod. pen. che la situazione descritta dalla persona offesa aveva portato ad una conflittualità interpersonale della stessa con l’indagato, essendo del tutto naturale che la reiterazione delle condotte intimidatorie ed ingiuriose di certo non poteva portare a ritenere che tra il XXXXXX e la XXXXXXXX vi fossero rapporti idilliaci. A ciò si aggiunge che, se anche l’indagato avesse maturato a sua volta motivi di astio per pregresse condotte di allontanamento della madre dalla dimora familiare (come sostiene la difesa), ciò non è elemento giustificativo delle condotte di maltrattamento poste a fondamento dell’applicazione della misura custodiale. A comprova che tra l’indagato e la madre/persona offesa proseguiva comunque uno stabile rapporto interpersonale lo si evince anche da quanto riportato a pag. 3 dell’ordinanza impugnata laddove il Tribunale (senza che vi sia stata una smentita) testualmente scrive che «in data 18.8.2025, l’indagato contattava la sorella per chiederle del denaro e successivamente inviava un video WhatsApp alla madre in cui le intimava di portargli un guinzaglio per i cani nel minor tempo possibile minacciandola di andarla a prendere presso casa della persona che la ospitava. Inviava alla madre un ulteriore video dove dimostrava di aver danneggiato l’abitazione». 4. Quanto poi alla valutazione di attendibilità della persona offesa, sia il Giudice emittente il provvedimento cautelare genetico che, di fatto, il Tribunale del riesame hanno ritenuto quanto narrato dalla XXXXXXXX credibile ed attendibile. E’ sul punto appena il caso di ricordare che «In tema di prove, la valutazione della 5 credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, [...], Rv. 257241), vizio non ravvisabile nel caso in esame non essendo di certo gli elementi indicati dalla difesa nel ricorso qui in esame (anche attraverso il richiamo nel ricorso al verbale di dichiarazioni rese da XXXXXXXXXXXXXX) di per sé idonei ad integrare un vizio motivazionale rilevabile in sede di legittimità riguardante la valutazione di attendibilità della persona offesa. A ciò si aggiunge che: - come emerge dall’ordinanza impugnata il racconto della persona offesa risulta essere stato riscontrato sia per il fatto che le condotte maltrattanti dell’imputato di cui alle condotte poste a fondamento del provvedimento cautelare sono apparse tutt’altro che sporadiche ed occasionali - sol che si pensi che XXXXXXXXXXXXXX ha già subito una condanna irrevocabile per precedenti condotte maltrattanti nei confronti della medesima persona offesa in relazione alla quale era già stato sottoposto a misura cautelare - e che gli episodi di violenza rivolti a beni presenti nell’appartamento risultano essere stati riscontrati in occasione di un intervento dei Carabinieri;
- non è emerso - e non è neppure stato indicato dalla difesa del ricorrente - alcun elemento specifico per il quale la XXXXXXXX avrebbe posto in essere una condotta calunniosa nei confronti del figlio. 5. Manifestamente infondato e sostanzialmente inammissibile è, poi, il secondo motivo di ricorso nel quale si contesta la gravità indiziaria relativamente alla fattispecie delittuosa di natura estorsiva. Fermo restando che la contestazione difensiva verte esclusivamente sul sopra indicato episodio nel corso del quale l’indagato chiuse la madre in cucina fintanto che la sorella non gli avesse accreditato la somma di 10 euro sulla propria carta PostePay, non può non rilevarsi l’assoluta genericità di quanto dedotto nel motivo stesso che si limita a prospettare una possibile e non provata diversa ricostruzione dei fatti. Al riguardo è appena il caso di ricordare che la difesa del ricorrente propone sul punto, peraltro in via ipotetica (così come lo fa allorquando tratta delle ragioni di allontanamento della XXXXXXXX dalla casa familiare) una ricostruzione alternativa a quella operata dai giudici di merito, ma, in materia di ricorso per Cassazione, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata dall'art. 606 primo comma lett. e) cod. proc. pen., la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto un’ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (cfr. con riferimento a massime di esperienza alternative, Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998, [...], Rv. 212054) dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non ad elementi meramente 6 ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, [...], Rv. 259204; Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, [...]). 6. Quanto osservato al punto che precede si ricollega anche al terzo ed al quarto motivo di ricorso nel quale si indicano elementi del tutto ininfluenti ai fini del decidere ed ancora una volta finalizzati a chiedere a questa Corte di legittimità una inammissibile rivalutazione di attendibilità della persona offesa. Il Tribunale, anche attraverso il legittimo richiamo alla motivazione adottata dal Giudice emittente il provvedimento cautelare, dopo avere riassunto i motivi sui quali si erano incentrate le doglianze difensive proposte in sede di riesame (doglianza poi reiterate in questa sede di legittimità), ha spiegato in modo congruo e non manifestamente illogico le ragioni della propria decisione. Del resto, questa Corte ha chiarito che in sede di legittimità non è censurabile una decisione di merito per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame quando la stessa è disattesa dalla motivazione complessivamente considerata. Pertanto, per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Sicché, ove il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione. (Sez. 2, n. 29434 del 19.5.2004, Candiano, Rv. 229220; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, [...], Rv. 259643). Con specifico rilievo, poi, alla dedotta omessa produzione al Tribunale del riesame ai sensi dell’art. 309, comma 5, cod. proc. pen. da parte del Pubblico Ministero del verbale di dichiarazioni rese da XXXXXXXXXXXXXX il 27 gennaio 2026, si rende necessario osservare che il motivo ricorso è al contempo generico e non autosufficiente in quanto da un lato non illustra dettagliatamente il contenuto delle dichiarazioni delle predetta persona informata sui fatti limitandosi ad indicare elementi che – secondo la tesi difensiva - sarebbero idonei ad escludere la attendibilità della persona offesa (della quale si è già detto sopra) e dall’altro, non provvede all’allegazione del verbale menzionato (non presente negli atti di questa Corte) così di fatto precludendo qualsiasi possibilità di verifica del contenuto dello stesso. 7. Manifestamente infondato è, infine, il quinto motivo di ricorso relativo alle esigenze cautelari ed alla misura custodiale ritenuta idonea a salvaguardarle. Occorre al riguardo premettere che, come emerge da comunicazione di cancelleria 7 in atti, la misura cautelare carceraria è stata medio tempore sostituita con ordinanza G.i.p. del Tribunale di Bologna in data 13 aprile 2026 con quella del divieto di dimora dell’indagato nella provincia di Bologna. Detta situazione rende superate le questioni prospettate dalla difesa circa la proporzionalità della misura cautelare originariamente applicata. Resta solo da aggiungere che comunque il Tribunale aveva comunque debitamente evidenziato la sussistenza di esigenze cautelari in particolare sottolineando come: a) l’indagato ha reiterato le condotte maltrattanti dopo pochi mesi dalla cessazione di misura cautelare adottata nei suoi confronti in relazione a condotte di analogo tenore;
b) il XXXXXX risulta altresì già gravato anche di condanna per un altro reato (una rapina commessa nel 2018); c) nessun segno di resipiscenza è dato ravvisare nella condotta del prevenuto. Trattasi di argomenti che di fatto rendono implicitamente superati gli altri elementi indicati dalla difesa legati al rispetto di precedenti impegni cautelari e all’adempimento della misura imposta in relazione ad altri fatti legata allo svolgimento di un lavoro di pubblica utilità. 8. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 9. Ricorrono le condizioni di legge per disporsi che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 28/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 8
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 6 febbraio 2026, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Bologna ha confermato l’ordinanza in data 16 gennaio 2026 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città con la quale era stata applicata a XXXXXXXXXXXXXX la misura cautelare personale della custodia in carcere in relazione ai reati di estorsione continuata di cui agli artt. 81 cpv., 629 cod. pen. (capo A della rubrica delle imputazioni) e di maltrattamenti in famiglia di cui all’art. 572 cod. pen. (capo B) consumati tra l’aprile ed il dicembre 2025. All’indagato risulta anche contestata la recidiva specifica e infraquinquennale. In sintesi, si contesta al XXXXXX di avere costretto la madre (XXXXXXXX), anche Penale Sent. Sez. 2 Num. 21211 Anno 2026 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: ALMA MARCO MARIA Data Udienza: 28/05/2026 ND e la sorella (XXXXXXXXXXXXXX), mediante minaccia, a consegnargli somme di denaro per l’acquisto di sostanza stupefacente (capo A), nonché di avere ingiuriato quotidianamente la madre gettando al suo indirizzo le suppellettili presenti nell’abitazione familiare e di avere compiuto nei confronti della stessa altre azioni di natura intimidatoria, tra le quali il chiuderla a chiave in cucina minacciando di non aprire la porta e di accoltellarla qualora la sorella non gli avesse consegnato una somma di denaro. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagato, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 572 cod. pen. e agli artt. 273 e 274 cod. proc. pen. per erronea applicazione delle nozioni di “famiglia” e di “convivenza”. Deduce al riguardo la difesa del ricorrente che il Tribunale ha erroneamente ritenuto sufficiente per la configurabilità del reato di cui all’art. 572 cod. pen. la ripresa della convivenza nel marzo 2025 tra l’indagato e la madre pur in assenza di una stabile relazione affettiva e duratura comunanza di aspettative di mutua solidarietà. In particolare, non si sarebbe tenuto conto che: a) la madre del ricorrente aveva lasciato l’abitazione a fine giugno 2025, stabilendo altrove la propria residenza;
b) la frequentazione della madre del ricorrente presso l‘appartamento di quest’ultimo era limitata all’accudimento degli animali domestici;
c) il certificato dello stato di famiglia rilasciato il 19 gennaio 2026 attesta che nell’immobile risiedono solo XXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXX, assegnatari dello stesso dal 17 aprile 2025; d) la sorella dell’indagato ha dichiarato che il fratello e la madre non sono mai andati d’accordo tra loro e non ha mai fatto accenno ad una comunanza di affetti e di interessi tra gli stessi. 2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla condotta estorsiva. Evidenzia la difesa del ricorrente che non sussisterebbe la gravità indiziaria relativamente a tale fattispecie delittuosa atteso che, con riguardo all’episodio del 12 dicembre 2025, essendo emerso dalle dichiarazioni della persona offesa che la serratura e la maniglia della cucina erano state in precedenza danneggiate dall’indagato, non vi sarebbe prova di una compiuta segregazione fisica della madre.
2.3. Vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 273 e 192 cod. proc. pen. per omessa valutazione delle produzioni difensive sulla credibilità della persona offesa. Evidenzia sul punto la difesa del ricorrente: a) che l’allontanamento della signora XXXXXXXX dall’abitazione familiare può 2 essere letto non come volontà di sottrarsi alle condotte minacciose del figlio ma come conseguenza della regolarizzazione di un contratto di locazione a favore dei soli figli della stessa;
b) che la difesa ha documentato un allontanamento volontario e senza preavviso della XXXXXXXX dalla casa familiare per legarsi ad un soggetto pregiudicato, condotta che avrebbe dovuto essere considerata dal Tribunale ai fini della valutazione di attendibilità della persona offesa;
c) che la persona offesa ha descritto un clima di “estremo terrore” ma, nonostante ciò, la stessa ha continuato a frequentare quotidianamente l’abitazione dell’indagato; d) che la persona offesa ha omesso di dichiarare di non risiedere più nell’abitazione e di non essere assegnataria della stessa, elementi anche questi che avrebbero dovuto essere valutati ai fini della credibilità della stessa.
2.4. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen. per omessa trasmissione al Tribunale del riesame delle sommarie informazioni di XXXXXXXXXXXXXX in data 27 gennaio 2026, quindi in data anteriore alla presentazione della richiesta di riesame. Rileva la difesa che le dichiarazioni rese nella circostanza dalla persona sopra indicata presentavano un contenuto oggettivamente favorevole all’indagato in quanto: a) erano dimostrative che lo stesso ha sempre rispettato le prescrizioni in vigore fino al 16 gennaio 2026 (opera di volontariato sulle ambulanze) il che incide sulla valutazione di pericolosità dello stesso;
b) le stesse facevano riferimento a fatti di altro procedimento;
c) indicavano una conflittualità reciproca e bilaterale tra la persona offesa e l’indagato; d) confermavano l’assegnazione esclusiva dell’immobile ai figli della persona offesa la quale si era allontanata dallo stesso per andare a convivere con un’altra persona.
2.5. Vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 274, 275 e 299 cod. proc. pen. con riguardo alle esigenze cautelari ed alla misura adottata al fine di contenerle. Rileva, al riguardo, la difesa del ricorrente che il Tribunale non si sarebbe confrontato con gli elementi favorevoli versati in atti ed in particolare con la relazione della Pubblica Assistenza Città di Bologna del 27 gennaio 2026 attestante il corretto e diligente svolgimento del lavoro di pubblica utilità dell’indagato, nonché con i registri attestanti l’impegno sul puto profuso. A ciò si aggiunge che la motivazione dell’ordinanza impugnata sarebbe meramente apodittica laddove ha ritenuto inadeguata a fronteggiare le esigenze cautelari l’adozione nei confronti del XXXXXX di misure non custodiali ed in particolare quella degli arresti domiciliari in luogo la cui frequentazione dipende esclusivamente dalle scelte della persona offesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 1. Il ricorso è manifestamente infondato in tutte le sue articolazioni e svolge anche inammissibili censure di merito. 2. Giova immediatamente evidenziare che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza) (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, [...], Rv. 215828). Tale orientamento, dal quale l’odierno Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema (ex ceteris: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, [...], Rv. 255460). Ne consegue – ed il discorso vale anche per le esigenze cautelari di cui si dirà più avanti – che «l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato» (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito) (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, [...], Rv. 248698). 3. Tutto ciò doverosamente premesso, ricorda il Collegio, in risposta al primo motivo 4 di ricorso, che nella giurisprudenza di legittimità si è da tempo chiarito che i concetti di "famiglia" e di "convivenza" di cui all'art. 572 cod. pen., ancorché da interpretarsi nell'accezione più ristretta, sono da intendersi quale comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non necessariamente continuativa. Nel caso in esame il Tribunale del riesame (v. in particolare pag. 3) ha ricostruito i rapporti conflittuali tra l’indagato e la madre, persona offesa, che hanno visto alternarsi nel tempo momenti di effettiva convivenza all’interno del medesimo appartamento a momenti nei quali la frequentazione è stata più sporadica ma è comunque proseguita, nonostante il fatto che la XXXXXXXX si fosse trasferita ad abitare altrove, se non altro in quanto la stessa continuava a recarsi presso l’abitazione di via Tibaldi per accudire i suoi due cani, ciò a dimostrazione che tra la madre ed il figlio proseguiva comunque una stabile relazione personale al punto che, come osserva il Tribunale sulla base di quanto denunciato dalla persona offesa, «in tutte le occasioni in cui [la persona offesa – n.d.r.] incontrava il figlio, quest’ultimo le rivolgeva ingiurie, la spingeva ed avanzava richieste di denaro». A nulla rileva, poi, ai fini della configurabilità del contestato reato di cui all’art. 572 cod. pen. che la situazione descritta dalla persona offesa aveva portato ad una conflittualità interpersonale della stessa con l’indagato, essendo del tutto naturale che la reiterazione delle condotte intimidatorie ed ingiuriose di certo non poteva portare a ritenere che tra il XXXXXX e la XXXXXXXX vi fossero rapporti idilliaci. A ciò si aggiunge che, se anche l’indagato avesse maturato a sua volta motivi di astio per pregresse condotte di allontanamento della madre dalla dimora familiare (come sostiene la difesa), ciò non è elemento giustificativo delle condotte di maltrattamento poste a fondamento dell’applicazione della misura custodiale. A comprova che tra l’indagato e la madre/persona offesa proseguiva comunque uno stabile rapporto interpersonale lo si evince anche da quanto riportato a pag. 3 dell’ordinanza impugnata laddove il Tribunale (senza che vi sia stata una smentita) testualmente scrive che «in data 18.8.2025, l’indagato contattava la sorella per chiederle del denaro e successivamente inviava un video WhatsApp alla madre in cui le intimava di portargli un guinzaglio per i cani nel minor tempo possibile minacciandola di andarla a prendere presso casa della persona che la ospitava. Inviava alla madre un ulteriore video dove dimostrava di aver danneggiato l’abitazione». 4. Quanto poi alla valutazione di attendibilità della persona offesa, sia il Giudice emittente il provvedimento cautelare genetico che, di fatto, il Tribunale del riesame hanno ritenuto quanto narrato dalla XXXXXXXX credibile ed attendibile. E’ sul punto appena il caso di ricordare che «In tema di prove, la valutazione della 5 credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, [...], Rv. 257241), vizio non ravvisabile nel caso in esame non essendo di certo gli elementi indicati dalla difesa nel ricorso qui in esame (anche attraverso il richiamo nel ricorso al verbale di dichiarazioni rese da XXXXXXXXXXXXXX) di per sé idonei ad integrare un vizio motivazionale rilevabile in sede di legittimità riguardante la valutazione di attendibilità della persona offesa. A ciò si aggiunge che: - come emerge dall’ordinanza impugnata il racconto della persona offesa risulta essere stato riscontrato sia per il fatto che le condotte maltrattanti dell’imputato di cui alle condotte poste a fondamento del provvedimento cautelare sono apparse tutt’altro che sporadiche ed occasionali - sol che si pensi che XXXXXXXXXXXXXX ha già subito una condanna irrevocabile per precedenti condotte maltrattanti nei confronti della medesima persona offesa in relazione alla quale era già stato sottoposto a misura cautelare - e che gli episodi di violenza rivolti a beni presenti nell’appartamento risultano essere stati riscontrati in occasione di un intervento dei Carabinieri;
- non è emerso - e non è neppure stato indicato dalla difesa del ricorrente - alcun elemento specifico per il quale la XXXXXXXX avrebbe posto in essere una condotta calunniosa nei confronti del figlio. 5. Manifestamente infondato e sostanzialmente inammissibile è, poi, il secondo motivo di ricorso nel quale si contesta la gravità indiziaria relativamente alla fattispecie delittuosa di natura estorsiva. Fermo restando che la contestazione difensiva verte esclusivamente sul sopra indicato episodio nel corso del quale l’indagato chiuse la madre in cucina fintanto che la sorella non gli avesse accreditato la somma di 10 euro sulla propria carta PostePay, non può non rilevarsi l’assoluta genericità di quanto dedotto nel motivo stesso che si limita a prospettare una possibile e non provata diversa ricostruzione dei fatti. Al riguardo è appena il caso di ricordare che la difesa del ricorrente propone sul punto, peraltro in via ipotetica (così come lo fa allorquando tratta delle ragioni di allontanamento della XXXXXXXX dalla casa familiare) una ricostruzione alternativa a quella operata dai giudici di merito, ma, in materia di ricorso per Cassazione, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata dall'art. 606 primo comma lett. e) cod. proc. pen., la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto un’ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (cfr. con riferimento a massime di esperienza alternative, Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998, [...], Rv. 212054) dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non ad elementi meramente 6 ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, [...], Rv. 259204; Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, [...]). 6. Quanto osservato al punto che precede si ricollega anche al terzo ed al quarto motivo di ricorso nel quale si indicano elementi del tutto ininfluenti ai fini del decidere ed ancora una volta finalizzati a chiedere a questa Corte di legittimità una inammissibile rivalutazione di attendibilità della persona offesa. Il Tribunale, anche attraverso il legittimo richiamo alla motivazione adottata dal Giudice emittente il provvedimento cautelare, dopo avere riassunto i motivi sui quali si erano incentrate le doglianze difensive proposte in sede di riesame (doglianza poi reiterate in questa sede di legittimità), ha spiegato in modo congruo e non manifestamente illogico le ragioni della propria decisione. Del resto, questa Corte ha chiarito che in sede di legittimità non è censurabile una decisione di merito per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame quando la stessa è disattesa dalla motivazione complessivamente considerata. Pertanto, per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Sicché, ove il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione. (Sez. 2, n. 29434 del 19.5.2004, Candiano, Rv. 229220; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, [...], Rv. 259643). Con specifico rilievo, poi, alla dedotta omessa produzione al Tribunale del riesame ai sensi dell’art. 309, comma 5, cod. proc. pen. da parte del Pubblico Ministero del verbale di dichiarazioni rese da XXXXXXXXXXXXXX il 27 gennaio 2026, si rende necessario osservare che il motivo ricorso è al contempo generico e non autosufficiente in quanto da un lato non illustra dettagliatamente il contenuto delle dichiarazioni delle predetta persona informata sui fatti limitandosi ad indicare elementi che – secondo la tesi difensiva - sarebbero idonei ad escludere la attendibilità della persona offesa (della quale si è già detto sopra) e dall’altro, non provvede all’allegazione del verbale menzionato (non presente negli atti di questa Corte) così di fatto precludendo qualsiasi possibilità di verifica del contenuto dello stesso. 7. Manifestamente infondato è, infine, il quinto motivo di ricorso relativo alle esigenze cautelari ed alla misura custodiale ritenuta idonea a salvaguardarle. Occorre al riguardo premettere che, come emerge da comunicazione di cancelleria 7 in atti, la misura cautelare carceraria è stata medio tempore sostituita con ordinanza G.i.p. del Tribunale di Bologna in data 13 aprile 2026 con quella del divieto di dimora dell’indagato nella provincia di Bologna. Detta situazione rende superate le questioni prospettate dalla difesa circa la proporzionalità della misura cautelare originariamente applicata. Resta solo da aggiungere che comunque il Tribunale aveva comunque debitamente evidenziato la sussistenza di esigenze cautelari in particolare sottolineando come: a) l’indagato ha reiterato le condotte maltrattanti dopo pochi mesi dalla cessazione di misura cautelare adottata nei suoi confronti in relazione a condotte di analogo tenore;
b) il XXXXXX risulta altresì già gravato anche di condanna per un altro reato (una rapina commessa nel 2018); c) nessun segno di resipiscenza è dato ravvisare nella condotta del prevenuto. Trattasi di argomenti che di fatto rendono implicitamente superati gli altri elementi indicati dalla difesa legati al rispetto di precedenti impegni cautelari e all’adempimento della misura imposta in relazione ad altri fatti legata allo svolgimento di un lavoro di pubblica utilità. 8. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 9. Ricorrono le condizioni di legge per disporsi che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 28/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 8