Sentenza 30 luglio 2002
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- 1. Perdita della vita, danno, risarcibilità, danno non patrimoniale, liquidazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 giugno 2014
- 2. Danno alla vita: Cassazione detta i criteri per individuazione e liquidazioneAccesso limitatoRoberto Riverso · https://www.altalex.com/ · 18 febbraio 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/07/2002, n. 11255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11255 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2002 |
Testo completo
1 12 5 5 /02 EPU BLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE composta dai Signor Magis ati: dott. Gaetano FIDUCCIA 2 Presidento 757/99 B. Grou.28862 dott. Ernesto LUPO Consigliere p. 2920 dott. Michele VARRONE Consigliere dott. Michele LO PIANO Consigliere rel. Ud. 16.4.2002 dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto per diritti €1,55 da 31 LUG. 2002 il IL CANCELLIERE UC RE, UC IS e MU IA, eletti- vamente domiciliati in Roma, Via Principessa Clotilde n. 7, presso lo studio dell'avv. Mario Tonucci, difesi dall'avv. Aldo Aldisio, giusta delega in atti. ни ricorrenti contro €0,77 L1500 CANCELLERIA IO GI, IO OM e IO CL. intimati avverso la sentenza n. 1943/98 della Corte d'appello di AN, 6922761 emessa il 24 febbraio 1998 e depositata il 30 giugno 1998 (R.G. 470/97); 908/2002 Oggetto: Risarcimento danni CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ellasciata pia legale Tonucci -per diritti 8.26+ES al Sig udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 23.903 aprile 2002 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
i) PL. CANCELLIERE udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Guido Raimon- di, che ha concluso per l'accoglimento del secondo, del terzo e del quarto motivo del ricorso e per il rigetto del primo. Svolgimento del processo IO NG e IO GI, rispettivamente coniuge e figlio di ON CA, deceduta a seguito di incidente stradale, convennero in giudizio, davanti al Tribunale di AN, il conducente del veicolo investitore, identificato nel minore UC RE, ed il genitore di questi, UC IU, dei quali chiesero la condanna al risarcimento dei danni. I convenuti chiesero il rigetto della domanda. Nel corso del procedimento di costituirono in giudizio NT IO CL e IO OM, quali eredi del loro genitore An- Си toIO NG, nelle more deceduto. Si costituirono altresì MU IA e UC IS, rispettivamente coniuge e figlia di UC IU, anch'egli de- ceduto nelle more del giudizio. Il Tribunale, ritenuta la esclusiva responsabilità di UC RE nella causazione dell'incidente ed esclusa la responsabilità del genitore, che era stata invocata ai sensi dell'art. 2048 c.c., condannò il predetto UC RE, frattanto divenuto maggiorenne, al paga- mento in favore degli attori della somma di lire 250.000, oltre rivalu- tazione monetaria ed interessi. 2 Il Tribunale ritenne che gli attori avessero agito in giudizio nella qualità di eredi per i danni subiti direttamente dalla ON e non quindi per fare valere un diritto proprio al risarcimento per effet- to della morte della loro congiunta;
e, poiché la ON era decedu- ta appena sette giorni dopo l'incidente, il diritto di costei al risarci- mento per il danno biologico e per quello morale doveva essere contenuto, in relazione a tale breve periodo, nella somma sopra indi- cata. Contro la sentenza proposero appello IO GI, NT IO OM e IO NG, i quali contestarono l'interpreta- zione data dal Tribunale alla domanda, sostenendo che l'azione era stata proposta per far valere un diritto proprio e non a titolo eredita- rio. UC RE resistette all'appello, mentre MU IA e UC SA, nei cui confronti gli appellanti ammisero di avere er- Ли roneamente proposto impugnazione, chiesero la condanna degli stessi ex art. 96 c.p.c. La Corte d'appello di AN ritenne che gli attori avessero agito per fare valere un diritto proprio e, quindi, riconobbe in loro favore il diritto ad ottenere il rimborso delle spese funerarie ed il ri- sarcimento del danno morale direttamente subito. Pertanto, condannò UC RE al pagamento in favore di IO GI della somma di lire 720.000, per le spese funerarie, e della somma di lire 30.000.000 per il danno morale;
condannò il predetto UC, sem- pre a titolo di risarcimento del danno morale, a corrispondere agli 3 eredi di IO NG la somma di lire 45.000.000. Per la cassazione della suddetta sentenza hanno proposto ri- corso, illustrato da memoria, UC RE, UC IS e MU IA. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con il primo motivo si denuncia: Error in procedendo, non- ché vizio logico giuridico della decisione impugnata, e carente e lacunosa motivazione della stessa: violazione ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.. La sentenza viene censurata nella parte in cui ha ritenuto che gli attori avessero agito iure proprio e non iure hereditario. La censura non può trovare accoglimento. E' stato già affermato da questa Corte (Sez. III, sent. n. 75 del им 6 gennaio 1983, rv 424869), che nell'ipotesi di persona deceduta a causa di un fatto illecito altrui, i prossimi congiunti possono chiedere il risarcimento dei danni agendo o iure proprio, per ottenere la ripa- razione della offesa arrecata al loro patrimonio materiale o morale, restando in tal caso irrilevante la loro qualità di eredi, ovvero iure hereditario, cioè facendo valere tale qualità e nei limiti della relativa quota, onde ottenere la riparazione dei danni sofferti in vita dal de- funto e così far valere il diritto al risarcimento già entrato a far parte del patrimonio di quest'ultimo, restando affidata all'apprezzamento del giudice di merito l'identificazione della concreta sussistenza del- l'una o dell'altra ipotesi, o del cumulo di entrambe, con riferimento a tutto il comportamento processuale delle parti e non soltanto alla me- 4 ra prospettazione letterale della pretesa. Nella specie, il Tribunale aveva ritenuto che l'azione fosse stata proposta jure hereditario atteso che gli attori si erano costituiti in qualità di eredi ed avevano ribadito tale loro qualità in sede di precisazione delle conclusioni. Al contrario la Corte d'appello ritenne che «il Tribunale, nel- l'interpretare la domanda introduttiva della lite, avrebbe dovuto cogliere che la richiesta di rimborso delle "spese funebri e spese cimiteriali" (che è una delle voci della pretesa risarcitoria) indiva- dua[va] con certezza che gli attori agirono "iure proprio" (non es- sendo ovviamente pensabile che si intende succedere alla de cuius nelle spese di questo tipo)» e che «alla stessa conclusione si sareb- be dovuto pervenire cogliendo che - mentre risulta dagli atti che la nu vittima ON CA aveva tre figli - soltanto uno di questi ha agito in giudizio, e pretendendo di essere titolare per intero (e non pro-quota) dei diritti risarcitori attivati: cosa ragionevole, ed anzi ovvia, se l'azione riguarda diritti diversi da quelli ereditari». Le conclusioni cui la Corte è pervenuta, nell'interpretazione della domanda, appaiono sorrette da motivazione logica che si sot- trae alle censure dei ricorrenti. Con il secondo motivo si denuncia: Carente e contraddittoria motivazione della sentenza in ordine al danno liquidato (pretium doloris) in via equitativa ad IO GI (figlio della vittima) nonché al marito della vittima IO NG (deceduto in corso di causa); vizio logico-giuridico; denunzia ex art. 360 nn. 3 e 5 5 c.p.c.. Si deduce che la motivazione addotta dalla Corte d'appello è assolutamente inadeguata a giustificare la liquidazione del danno morale. La censura non può trovare accoglimento. Gli appellanti avevano chiesto che il danno morale fosse loro liquidato nella misura di lire 100.000.000 per il figlio e di lire 80.000.000 per gli eredi di IO NG. La Corte d'appello, premesso che la liquidazione del danno non poteva che essere effettuata in via equitativa, mentre da un lato ha ritenuto di richiamarsi a «tutti gli elementi specifici del caso» ha, dall'altro, evidentemente per ridimensionare l'entità della pretesa ri- tenuta eccessiva, posto in evidenza che non risultava «delineato il Ли concreto tessuto dei rapporti nel quale si svolgevano le relazioni parentali», così liquidando rispettivamente le somme di lire 30.000.000 e 45.000.000 in favore del figlio e del coniuge. La motivazione, se pur concisa, appare tuttavia sufficiente ed immune da vizi ove si consideri che la liquidazione del danno morale non può essere compiuta se non con criteri equitativi, che nella spe- cie il giudice ha dimostrato di aver tenuto conto delle circostanze relative al caso concreto e che la determinazione dell'ammontare del danno non appare essere palesemente sproporzionata per difetto od eccesso. Con il terzo motivo si denuncia: Vizio di extra ed ultrapetizio- ne in ordine al danno liquidato impersonalmente agli eredi di An- 6 toIO NG;
carente e contraddittoria motivazione;
violazione ex art. 112 e 360 nn. 3 e 5 c.p.c.. Si deduce che in favore di IO NG, coniuge della vittima ON CA, era stata liquidata per danno morale la somma di lire 45.000.000; essendo deceduto il predetto IO, si erano costituiti nella qualità di eredi di costui IO OM e CL, mentre IO GI non aveva mai proposto domanda nella qualità di erede del detto IO NG;
errata era quindi l'attribuzione della somma liquidata per il danno subito da IO NG ai suoi eredi impersonalmente, perché tra essi vi era NT IO GI che non aveva proposto domanda in tale qualità e perché detta somma, in ogni caso, non avrebbe potuto essere attribuita per intero agli altri due eredi, i quali sulla stessa avevano un diritto limi- ги tato alla loro quota ereditaria. La censura è fondata atteso che le premesse di fatto esposte dai ricorrenti sono esatte e che è pacifico il principio secondo cui il risarcimento del danno non patrimoniale può essere chiesto da cia- scuno degli eredi della persona che lo ha subito in vita, nei limiti della rispettiva quota (v. per tutte Sez. III, sent. n. 1704 del 25 feb- braio 1997 rv 502664). Con il quarto motivo si denuncia: Erronea motivazione per lacune logico-giuridiche della decisione in ordine al mancato rico- noscimento delle spese di lite alle signore MU IA e U- CE IS;
violazione dei principi della soccombenza: art. 91 e 360 nn. 3 e 5 c.p.c. 7 La censura attiene al mancato riconoscimento del diritto al rimborso delle spese del giudizio d'appello in favore delle predette MU IA e UC IS. La censura è fondata. Come si è esposto in precedenza MU IA e UC IS erano intervenute nel giudizio di primo grado quali eredi di UC IU, convenuto quale responsabile ex art. 2048 c.c. peril fatto illecito commesso dal figlio. Delle predette gli appellanti avevano chiesto la condanna con l'atto di impugnazione mentre successivamente avevano così conclu- so «darsi atto che gli appellanti erroneamente hanno chiesto la condanna nei confronti di UC IS e MU IA, per cui gli stessi rinunciano, in questa sede, alla richiesta di con- аш danna nei loro confronti». A fronte di questa situazione processuale del tutto arbitraria appare la motivazione della Corte d'appello che, per giustificare la omissione di ogni provvedimento sulle spese di lite, attribuisce alla chiamata in giudizio della MU e della UC la natura di una mera litis denuntiatio, che appare contraddetta dalle precise circo- stanze sopra ricordate. Ha errato quindi la Corte d'appello nell'omettere di provvedere sulle spese in relazione al rapporto processuale instauratosi tra gli appellanti e le suddetta appellate.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, accoglie il terzo ed il 8 quarto motivo del ricorso e ne rigetta il primo ed il secondo. Cassa la sentenza impugnata, in relazione alle censure accolte, e rinvia anche per l'attribuzione e la liquidazione delle spese del giudizio di Cassa- zione ad altra sezione della Corte d'appello di AN. Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 16 aprile 2002. Gavan Fiercin Il Presidente Дыба Il Consigliere est. Juloprows IL CANCELLERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 109T 129,11 Depositata in Cancelleria Oggi,30.07.02. 30,99 1438T IL CANCELLIERE C1 тот. 160,10 Dott.ssa Maria Aiello Agenzia delle Entrate Ufficio didi Roma 27.1 Iscritto Art. n. 19 9