Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/11/2025, n. 37509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37509 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
Composta da:
IO AT
LL DI ST
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE
- Presidente-
Sent. n. sez. 1461/2025 UP - 09/10/2025 R.G.N. 19178/2025
OR AN BUCCA LB NT
AR EA MA
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI OM nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generale gli altri dati identificati a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quants. disposto ufficio a nchiesta di parte imposto dalla leggs
IL FUNZIONARIORARIO LU AR
udita la relazione svolta dal Consigliere AR EA MA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALDO ESPOSITO che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto.
udito il difensore
L'avv. Strillacci si riporta alla nota spese e conclusioni inviate in cancelleria il 6/10/25. Dichiara che la propria assistita è ammessa al Gratuito Patrocinio. L'avv. Aiezza insiste nell'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 05/12/2024, la Corte di appello di Bari, in conferma della sentenza del giudice di primo grado, ha condannato MM ST alla pena di anni 5 di reclusione, oltre alle pene accessorie, per il reato di cui all'art. 609 bis e 609 ter cod. pen., per aver costretto la figlia minore EL ST, nata in data [...], a [...] atti sessuali consistiti in toccamenti della vagina e del seno, allorquando il ricorrente eccezionalmente si era recato in auto a prendere da scuola la figlia e a riportarla a casa, durante il tragitto di ritorno, fatti accaduti nel 2014.
2.Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione l'imputato MM ST affidando il ricorso a sei motivi.
2.1.Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione dell'art. 430 cod. proc. pen. per omesso avviso di deposito della documentazione prodotta dal pubblico ministero all'udienza del 01/03/2023, in violazione delle norme stabilite in materia di formazione della prova. Lamenta la conseguente inutilizzabilità di tali atti (consistenti in una prima denuncia del 15/02/2014 e del 05/03/2014 per fatti di maltrattamenti in famiglia e per l'abuso sessuale ai danni della minore presentata da TT Di MO, moglie del ricorrente e madre della minore, Mell'annotazione di polizia giudiziaria del 2014 eella remissione di "querela" presentata dalla Di MO per i reati perseguibili a querela), che non risultano tra quelli depositati unitamente all'avviso di deposito ex art. 415 bis cod. proc. pen., e che sono entrati nel fascicolo dibattimentale in una fase successiva alla chiusura delle indagini preliminari, successivamente al decreto che dispone il giudizio, senza il preventivo avviso di deposito né presso la cancelleria del PM né presso la cancelleria del giudice procedente, in violazione dell'art. 430 cod. proc. pen., norma che disciplina l'attività integrativa d'indagine del PM. Il pubblico ministero ha effettuato all'udienza del 03/11/2021 un irrituale avviso di deposito di atti nel fascicolo delle indagini preliminari, inidoneo a consentire alla difesa di esercitare le correlate facoltà defensionali, in quanto gli atti non venivano acquisiti dal collegio procedente. In senso stretto, peraltro, tali documenti non possono essere considerati attività integrativa di indagine ex art. 430 cod. proc. pen. in quanto questi appartenevano già al patrimonio conoscitivo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia fin dall'epoca dell'emissione dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. Evidenzia che il giudice di primo grado aveva ritenuto all'udienza del 03/03/2021, con ordinanza mai revocata, non rilevante l'acquisizione di tale documentazione e che, a seguito della successiva richiesta di acquisizione formulata dal PM all'udienza del 03/05/2023, il Tribunale ha disposto l'acquisizione dei suddetti atti ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., senza tuttavia motivare "l'assoluta necessità" ma la sola "necessità".
2.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta vizio della motivazione in ordine alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa da parte del giudice d'appello, sebbene siano emerse vistose lacune motivazionali e illogicità nel narrato della ragazza. Il giudice a quo non ha considerato l'enorme lasso temporale intercorso tra la prima audizione della minore e il fatto contestato, elemento a cui anche le linee guida proposte dalla Carta di Noto attribuisce grande rilevanza ai fini della valutazione della credibilità intrinseca. Emerge, inoltre, da provvedimenti giudiziari emessi dal Tribunale dei minorenni di Bari coevi ai fatti, che la bambina era solita assumere atteggiamenti immaturi, non adeguati alla sua età e la conseguente necessità di un'indagine neuropsichiatrica e di supporto psicologico. Pertanto, il giudice avrebbe dovuto vagliare con maggiore cautela la valutazione di attendibilità sotto il profilo intrinseco del narrato reso dalla persona offesa. Neppure è stata considerata la scarsa plausibilità della narrazione della minore, che ha descritto i fatti asserendo di essere stata obbligata dall'imputato, al ritorno da scuola, all'età di 12 anni, a mettersi alla guida di un'automobile per tutto il tragitto di strada fino a casa, distante diversi chilometri, senza mai effettuare cambi di marcia ed interventi sul volante, su un tratto di strada trafficata e piena di curve, in condizioni climatiche avverse, mentre il ricorrente ne approfittava per palpeggiarle il seno e altre zone erogene.
2.3.Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta l'erronea valutazione di attendibilità della mamma della persona offesa, signora TT Di MO, la quale avrebbe ricevuto il primo svelamento in epoca coeva i fatti, nel 2014 e si sarebbe determinata a presentare la denuncia solo nel 2017, dopo aver rinvenuto presso la propria abitazione un cellulare che conteneva diversi video che ritraevano di nascosto la minore all'età di anni 11 mentre la minoré era sola in bagno. Evidenzia che la persona offesa non ha mai presentato alcuna querela, neppure dopo aver raggiunto la maggiore età e che il giudice non ha adeguatamente considerato i motivi di astio della moglie del ricorrente, mossa da forte conflittualità, né le lacune nella datazione precisa del fatto.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso lamenta in modo specifico vizio della motivazione in ordine alla datazione dei fatti contestati. Originariamente l'episodio era stato collocato tra il 2012 e il 2013. Nel corso del giudizio, a seguito della produzione documentale della difesa dell'imputato, l'originaria contestazione dei fatti è stata modificata e i fatti sono stati datati nell'anno 2014 e precisamente nel febbraio 2014. Ma neppure questa datazione può essere considerata verosimile, in quanto la minore ha affermato di avere al momento del fatto (febbraio 2014) 13 anni. Pertanto, stando a quanto asserito dalla personal essendo ella nata il [...], il fatto sarebbe dovuto avvenire dopo il febbraio del 2014, anzi dopo l'agosto del
2014.
2.5. Con il quinto motivo di ricorso lamenta vizio della motivazione e violazione di legge in ordine al diniego di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 609 bis, ultimo comma, cod. pen., non avendo il giudice a quo considerato che non vi è stato un rapporto sessuale completo,
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che si è trattato di un unico episodio di toccamenti avvenuti sopra l'abbigliamento senza mai un contatto diretto con le parti intime, e per un tempo limitato.
2.6. Con il sesto motivo di ricorso, il ricorrente deduce vizio della motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti con la contestata aggravante. Il giudice a quo non ha considerato che la minore ha continuato a convivere per ulteriori quattro anni con il padre, non ha considerato il comportamento processuale dell'imputato, né la situazione particolare che lega il ricorrente alla minore, essendo figlia della compagna riconosciuta successivamente dal marito della madre, pur non essendo egli il padre biologico.
3.Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto rigetto del ricorso.
4. La parte civile costituita ha depositato conclusioni e nota spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Si premette che l'ordinamento non prevede alcuna sanzione processuale in caso di omesso deposito della documentazione da parte del pubblico ministero ai sensi dell'art. 430, comma 2, cod. proc. pen. con relativo avviso. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, in caso di violazione dell'obbligo di immediato deposito degli atti relativi all'attività integrativa di indagine successiva al decreto che dispone il giudizio, spetta al giudice di merito adottare, se del caso, gli opportuni provvedimenti volti a garantire alle parti la possibilità di prenderne visione e di esercitare le correlate facoltà difensive (Sez. 3, n. 51830 del 3/10/2018, [...]). Si è specificato inoltre che non vi è inutilizzabilità degli atti di indagine, non trattandosi di prova assunta in violazione di un divieto stabilito dalla legge. Può, casomai, venire in rilievo la categoria della nullità, sotto il profilo della violazione dell'art. 178 lettera c) cod. proc. pen., potendosi ipotizzare un incidenza sulle facoltà difensive. Ma anche tale profilo è da escludere, costituendo ius receptum, nella giurisprudenza di legittimità, che spetti al giudice del dibattimento, in caso di omesso avviso da parte del PM ex art. 430 cod. proc. pen., porre la difesa in grado di prendere visione e di estrarre copia degli atti acquisiti e di esercitare le facoltà difensive (Sez. 4, n. 8085 dell'8/11/2018, dep. 25/02/2019, Rv. 275150; Sez. 5, n. 40467 del 16/04/2018, [...]). Orbene, nel caso di specie, si deve precisare che la Corte territoriale, investita della questione, ha evidenziato che il giudice di primo grado, dopo aver dato atto che l'avviso di deposito della documentazione integrativa nel fascicolo delle indagini preliminari era stato effettuato dal Pubblico Ministero all'udienza del 03/11/2021, aveva proceduto ad escutere la
parte civile, riservandosi di disporre l'acquisizione della suddetta documentazione in sede dibattimentale ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. Pertanto, fin da quella data, la difesa dell'imputato era stata posta in condizione di accedere alla documentazione, di consultarla e di interloquire sul suo contenuto, realizzando così il contraddittorio effettivo. Si precisa altresi che alla precedente udienza del 01/03/2023, era stata formulata richiesta di acquisizione di ulteriore documentazione da parte del PM e delle parti civili, e che sul punto, il Tribunale si era riservato e che successivamente, all'udienza del 03/05/2023, il giudice aveva sciolto la riserva e disposto l'acquisizione, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., degli atti integrativi (le denunce del 15/02/2014 e del 05/03/2014 per fatti di maltrattamenti in famiglia e per l'abuso sessuale ai danni della minore presentata dalla Di MO, dell'annotazione di polizia giudiziaria del 2014 e della remissione di querela della Di MO per i reati perseguibili a querela) avendo ritenuto che tali documenti fossero necessari ai fini dell'accertamento della credibilità delle dichiarazioni rese della madre della persona offesa. Infatti, la Di MO, durante l'esame testimoniale del 08/09/2021, aveva affermato di aver già sporto una denuncia nel 2014 e di aver presentato la nuova denuncia successivamente, a distanza di alcuni anni dai fatti originariamente riferiti, in quanto solo allora aveva rinvenuto il cellulare dell'imputato e preso visione di alcuni video che ritraevano la figlia minore mentre era in bagno, convincendosi cosi della veridicità del narrato della figlia che, nell'immediatezza nel 2014, aveva svelato l'abuso. II giudice del dibattimento ha acquisito la querela del 2014, quindi, non per i suoi contenuti dichiarativi ma come semplice prova del fatto storico inerente alla avvenuta denuncia illo tempore da parte dei familiari della minore in merito all'episodio di abuso sessuale narrato dalla minore nell'immediatezza nel 2014. Peraltro, il giudice all'udienza del 03/05/2023, oltre a sciogliere la riserva in ordine alla richiesta di acquisizione formulata dal PM e dalle parti civili, ha disposto ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. anche l'acquisizione di un CD ROM contenente videoregistrazioni, di una cartina geografica e stradale dell'area nonché dei provvedimenti emessi dal Tribunale dei minorenni. Ne segue che non vi è stata alcuna delle violazioni processuali lamentate, in quanto il giudice, previo contraddittorio tra le parti, ha emanato un rituale provvedimento ex art. 507 cod. proc. pen., ritenendo necessario acquisire i suddetti documenti istruttori.
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Si precisa, innanzitutto, ordine alla richiesta di una perizia volta ad accertare la capacità a testimoniare delle parti offese, su un piano più generale, che secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, pronunciata a proposito di violenza sessuale nei confronti di minori, il mancato espletamento della perizia psicologica in ordine alla maturità mentale e alla capacità psicologica a testimoniare non determina l'inattendibilità della testimonianza della persona offesa, non essendo tale accertamento indispensabile ove non emergano elementi patologici che possano far dubitare della predetta capacità (Sez. 3, n. 8541 del 18/10/2017, Rv. 272299-01). Pertanto, la valutazione giudiziale delle dichiarazioni accusatorie rese dalla
vittima di abusi non impone alcun obbligo di affidare ad un esperto la consulenza personologica, né il mancato espletamento della perizia in ordine alla capacità a testimoniare determina l'inattendibilità della persona offesa, poichè tale accertamento non costituisce un presupposto indispensabile per la valutazione di attendibilità, neppure per i minori di età (Sez. 3, n. 25800 del 01/07/2015 dep. 2016, C., Rv. 267323). Quanto alla valutazione della credibilità intrinseca ed estrinseca, la Corte territoriale ha fornito una motivazione puntuale, coerente e immune da vizi logici, con cui ha dato conto in modo esauriente delle ragioni poste a fondamento del giudizio di piena attendibilità della persona offesa. In particolare, i giudici d'appello hanno evidenziato che la minore aveva riferito con dovizia di particolari lo svolgersi dell'episodio dei toccamenti, ricordando il percorso seguito e indicando una strada secondaria tra Apricena e Lesina, nei pressi di un bivio tra una chiesa e un ponte, percorso meno frequentato e trafficato rispetto quello principale, e descrivendo le modalità della guida, lenta e quasi senza uso delle marce, sino a menzionare il rischio di incidente occorso durante la guida a causa della sua inesperienza, ricordando anche il respiro ansimante e le risa del padre durante i toccamenti. La ragazza ha anche ricordato di aver immediatamente segnalato l'abuso, dato storico che conferma l'immediata reazione dei familiari con la presentazione della denuncia nel 2014 e che ha consentito anche di meglio precisare la collocazione temporale del fatto illecito. La Corte d'appello ha dunque ritenuto che la narrazione della persona offesa fosse credibile, lineare, coerente e dotata di un alto grado di specificità, tale da allontanare ogni sospetto di artificiosa costruzione, valorizzando altresì gli elementi di riscontro esterno rappresentati dalle dichiarazioni della madre, che ha riferito il forte turbamento della figlia immediatamente successivo al rientro a casa (che al rientro sbatteva lo zaino per terra e si chiudeva in camera), il notevole ed anomalo ritardo di oltre 45 minuti nel rientro a casa e le richieste di chiarimento rivolte al marito, il quale affermava di averle fatto portare l'auto. Infine, la madre della minore, nell'arco della medesima giornata, riceva ipfine le confidenze dalla figlia in ordine agli abusi
subiti.
Anche il nonno della minore, Di MO RI, ha confermato in modo perfettamente narrato della figlia e della nipote in ordine alla eccezionalità della situazione in cui EL si era recato a prendere a scuola la figlia. Infine, il giudice a quo ha richiamato il contenuto di alcuni video inequivocabilmente riconducibili al ST (egli stesso si riprende all'atto di posizionare il telefonino) che ritraevano la minore all'età di 11 anni mentre usava il bagno, quando si spogliava, all'età apparente di anni 11, elemento di forte pregnanza stante la vicinanza temporale con l'episodio contestato, e di cui l'imputato non ha saputo fornire una giustificazione ragionevole, e che fornisce elementi a supporto di un interesse morboso dell'uomo verso la minore. Anche le censure volte a evidenziare la scarsa plausibilità della vicenda appaiono inammissibili perché tendono a confutare sul piano sostanzialmente fattuale e di lettura alternativa degli elementi di prova le affermazioni, puntuali, esaustive e logiche della sentenza
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impugnata (tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, [...], Rv. 253099; Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, [...], Rv. 236893), posto che la Corte territoriale ha ritenuto del tutto possibile che, per un certo tratto di strada, la minore sia stata obbligata ad approcciarsi alla guida dell'automobile, e che sia stata in grado di percorrere, malgrado le condizioni climatiche, con andatura lenta la strada secondaria che conduceva a casa. Del resto, si ricorda che, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, la valutazione dell'attendibilità della persona offesa e la ricostruzione del fatto appartengono in via esclusiva al giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità se sorrette da motivazione logica e non manifestamente illogica (tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, [...], Rv. 253099; Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, [...], Rv. 236893).
3. Quanto alla terza doglianza, volta a confutare la valutazione di attendibilità anche della madre della persona offesa, evidenziando il lasso temporale intercorso tra i fatti e la denuncia presentata dalla Di MO nel 2017, i motivi di astio che muovevano la moglie verso il marito, la coabitazione proseguita per altri tre anni, trattasi di apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità, in quanto immune da vizi logico- giuridici. Nel caso di specie, i giudici d'appello hanno precisato che l'episodio era stato già oggetto di una denuncia presentata nel febbraio del 2014, concernente fatti di maltrattamenti in famiglia ai danni della Di MO e l'abuso sessuale nei confronti della figlia minore, ma che il procedimento era stato definito con l'archiviazione per il reato di maltrattamenti, senza menzione della più grave condotta di violenza sessuale. I giudici di secondo grado hanno inoltre chiarito che la successiva denuncia del 2017 trovava giustificazione nel ritrovamento del telefono cellulare contenente alcuni video che ritraevano la minore all'età di 11 anni all'interno del bagno, circostanza che aveva spinto la donna a rinnovare l'iniziativa giudiziaria. Tanto precisato, la Corte territoriale ha altresi dato puntuale conto delle ragioni per le quali abbia ritenuto la Di MO credibile e dato atto dei suoi timori di perdere l'affidamento della figlia, anche in ragione di una precedente reazione violenta da lei tenuta nei confronti del marito nel corso di un litigio, che la inducevano, pur dopo la presentazione di denunce nel 2014, a rimettere una querela e a mantenere la convivenza con il marito. Tali spiegazioni, logicamente argomentate e coerenti con il contesto familiare descritto, sono state ritenute idonee ad escludere qualsiasi intento calunnioso. È stato, inoltre, evidenziato dal giudice a quo come le dichiarazioni della Di MO abbiano trovato reciproco riscontro nel racconto della figlia e in quello del padre della teste, RI Di MO, che ha confermato l'abituale andamento dei rapporti familiari e l'occorrenza del giorno in cui, essendo la figlia febbricitante, l'accompagnamento della minore fu affidato all'imputato, circostanza centrale nell'economia della vicenda. Le suddette censure difensive, volte a mettere in discussione la credibilità della persona offesa e dei familiari o a sostenere l'inverosimiglianza della dinamica dei fatti, si risolvono, dunque, in mere richieste di rivalutazione del merito, precluse in sede di legittimità. Come ripetutamente affermato da questa Corte, il giudizio sulla attendibilità delle fonti dichiarative e
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sulla ricostruzione temporale dei fatti costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo ove la motivazione sia illogica, contraddittoria of meramente apparente.
4.La quarta doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso in disamina la Corte territoriale ha affrontato in modo puntuale e logicamente coerente la questione della precisa definizione del tempus commissi delicti, evidenziando che la persona offesa aveva riferito che l'episodio si era verificato in una giornata invernale e piovosa subito dopo l'inizio della scuola e che come comprovato dalla missiva del dirigente scolastico prof. Giuseppe Di Sipio prodotta dalla difesa la minore aveva iniziato a frequentare la nuova scuola a partire dal secondo quadrimestre dell'anno scolastico 2013/2014, ossia da gennaio 2014. Tale elemento ha quindi consentito di collocare con esattezza il fatto nel febbraio 2014, in perfetta coerenza con l'imputazione così come modificata e con la tempestiva denuncia sporta dalla madre nello stesso periodo, con esclusione di qualsiasi discrasia rilevante tra il racconto della minore e le emergenze documentali.
5.Con il quinto motivo il ricorrente lamenta vizio della motivazione e violazione di legge in ordine al diniego di riconoscimento dell'attenuante della minore gravità di cui all'art. 609 bis, ultimo comma, cod. pen., sostenendo che il fatto sarebbe di minima offensività, essendosi trattato di un unico episodio di toccamenti avvenuti sopra i vestiti, senza contatto diretto con le parti intime e per un tempo limitato. La censura non può essere accolta. Si premette che, in tema di violenza sessuale, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del fatto di minore gravità, prevista dall'art. 609-bis, comma terzo, cod. pen., deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le caratteristiche psicologiche valutate in relazione all'età, in modo da accertare che la libertà sessuale non sia stata compressa in maniera grave e che non sia stato arrecato alla vittima un danno grave, anche in termini psichici (Sez. 3, n. 50336 del 10/10/2019, [...]), specificandosi che ai fini del diniego, è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità (Sez. 3, n. 6784 del 18/11/2015, dep. 22/02/2016, P.G. in proc. D., Rv. 266272; Sez. 3, n. 21623 del 15/04/2015, dep. 25/05/2015, K., Rv. 263821). Nel caso in disamina, la Corte d'appello ha fornito una motivazione congrua, coerente e non illogica, evidenziando una serie di elementi che attestano la particolare gravità della condotta. L'imputato, pur non essendo il padre biologico, aveva riconosciuto la minore come figlia, assumendo pienamente i doveri di accudimento, protezione e cura propri della figura genitoriale. Egli ha dunque abusato del ruolo di fiducia e di autorità derivante dal rapporto familiare, tradendo la funzione educativa e protettiva che gli era imposta, ed approfittando di un contesto di evidente
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coercizione e tensione emotiva, determinato dall'aver indotto la minore a mettersi alla guida dell'autovettura, circostanza che ne ha ulteriormente limitato la capacità di reazione. La minore, impegnata nel controllo del mezzo e già turbata, si è trovata in una condizione di assoluta soggezione e di impossibilità concreta di invocare aiuto. Il comportamento dell'imputato ha cosi determinato una condizione di intensa costrizione psicologica e fisica, aggravata dal rischio stesso dell'azione, avvenuta durante uno spostamento stradale sotto la pioggia e in una situazione potenzialmente pericolosa. La Corte territoriale ha inoltre, nel richiamare la circostanza aggravante di cui all'art. 609 ter, n. 1, cod. pen., relativa alla commissione del fatto da parte dell'ascendente o genitore, in tale prospettiva, ha valorizzato da un lato i doveri genitoriali di protezione e dall'altro la condizione di affidamento e di particolare vulnerabilità della vittima, sottolineando come la condotta dell'imputato, pur unica, abbia profondamente inciso sulla sfera sessuale e psicologica della figlia minore, generando un turbamento intenso e duraturo. La motivazione offerta sul punto risulta, dunque, del tutto adeguata e immune da vizi logici o giuridici, con conseguente rigetto del motivo di ricorso.
6. Anche la sesta doglianza esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito, ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico- giuridici. Si è infatti affermato che in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020 Ud. (dep. 25/11/2020) Rv. 279838; Conf. n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv. 180654). Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla gravità complessiva della condotta e richiamato l'entità e la durata degli atti invasivi della sfera sessuale, il grave turbamento emotivo causato alla minore, il persistente disagio provato anche a distanza di anni, nonché la condotta ulteriormente riprovevole dell'imputato che aveva acquisito di nascosto immagini della ragazza mentre ella si trovava in bagno. La Corte d'appello ha anche sottolineato che l'imputato, pur non essendo padre biologico, aveva assunto formalmente e sostanzialmente la veste genitoriale e tradito in modo grave i doveri di protezione e cura derivanti da tale posizione in quanto, fingendo di voler insegnare alla minore la guida dell'autovettura, aveva determinato e sfruttato una situazione di vulnerabilità per violarne l'intimità e la fiducia, con modalità che denotano una particolare intensità del dolo e una significativa pericolosità.
7. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il ricorrente deve essere inoltre condannato alla rifusione delle spese di
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rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
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Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Bari con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso il 09/10/2025
Il consigliere estensore Maria Beatrice Magro Maris Restce Plong
Il Presidente Giovanni Liberati
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art $2 d. lg. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.
Depositata in Cancelleria
Oggi
18 NOV. 2025
IL FUNZIONARIOZIARIO LU MA
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