Sentenza 22 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/01/2001, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME DEL P00 84 1 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto previdenza sociale;
SEZIONE LAVORO estinzione del giudizio Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Ettore MERCURIO R.G.N. 18022/98 Cron. Also1750 Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere - Rep. Dott. Bruno BATTIMIELLO - Rel. Consigliere Ud. 23/10/00 Dott. Federico ROSELLI - Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 667 SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. AL SOLE 24 ORE IN MA, TI UN, NT PI ditti 22 GEN. 2001 CLAUDIO, BARBIERI TERESA, BRIZZOLESI IL CANCELLIERE STRAGLIATI elettivamente domiciliati in ROMA, VIA AGOSTINA, CANCELLERIA ALBERICO II n. 33, presso lo studio dell'avvocato BOER PAOLO, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
UFFICIO COPIE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in Rilasciata copia legale INPS - al Sig. persona del legale rappresentante pro tempore, per diritti L. 11 14.2.1 elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17,2000 IL CANCELLIERE 4384 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS al Sig. /NPS CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta per diritti - 6 MAR. 2001 delega in calce alla copia notificata del ricorso;
IL CANCELLIERE - resistente con mandato avverso l'ordinanza del Tribunale di PIACENZA, emessa il 05/11/97 R.G.N. 1102/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/00 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Ritenuto che col provvedimento in epigrafe il Tribunale di Piacenza, pronunciando in una controversia vertente fra MA NI e l'INPS, compensazione dichiarava estinto il giudizio con delle spese;
che con ricorso per cassazione la parte privata affermava trattarsi di controversia avente ad oggetto la doppia integrazione al minimo di pensione (art. 6 d.l. n.483 del 1983, conv. in 1. n. 683 del 1983) e prospettava motivi attinenti alla legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 183, 1. 23 dicembre 1996 n.662; che 1'INPS si è costituito senza depositare scritti difensivi;
considerato che
con censura sostanzialmente www.cad unica la ricorrente solleva la questione di legittimità costituzionale della disposizione di legge sopra citata (art. 1, comma183) in riferimento agli artt. 3, 24, 36, 102 Cost.; che la questione è stata dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale con sentenza 20 luglio 2000 n.310, da cui non è motivo di discostarsi;
che pertanto il ricorso va rigettato, mentre sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali. 3 La Corte spese. Così deci
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le so in Roma il 23 ottobre 2000 Presidente:Ettore Mecuro II Cons : IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancellería Oggi, 22 GEN 2001 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA e I D , SA O LL S 9 , TA 1 O . B 3 T I 3 ESA R D 5 A A . I SP L' T N EL S O N 3 D P G -7 I IM O S -8 N A A 1 E D S 1 D E I , E E A T O TR G N O E G T IS S E IT E G L IR E R A D L O L E D