Cass. pen., sez. II, sentenza 10/02/2015, n. 15795
CASS
Sentenza 10 febbraio 2015

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In tema di sequestro preventivo funzionale alla successiva confisca per equivalente ex art. 322-ter cod. pen., deve riconoscersi valore di regola generale dell'ordinamento processuale al divieto di sequestro e pignoramento di trattamenti retributivi, pensionistici ed assistenziali in misura eccedente un quinto del loro importo al netto delle ritenute, stante la riconducibilità dei predetti trattamenti - nella residua misura dei quattro quinti del loro importo netto - nell'area dei diritti inalienabili della persona, tutelati dall'art. 2 della Costituzione. (Principio affermato con riferimento a fattispecie relativa ad una ipotesi di truffa ai danni dello Stato per l'erogazione pluriennale di somme a titolo di indennità di accompagnamento).

Commentari4

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Vincenzo e Giovanni C. hanno proposto, a mezzo dei propri difensori di fiducia, distinti ricorsi, di eguale contenuto, avverso l'ordinanza del 3 maggio 2021 con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno aveva rigettato l'appello cautelare presentato nei confronti del provvedimento, in data 2 aprile 2021 del Giudice per le indagini preliminari di detto Tribunale, di reiezione della richiesta di restituzione della somma di denaro di euro 35.983,64 ciascuno, pari al triplo della pensione sociale, già oggetto di sequestro preventivo per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000. Tale reato era stato loro contestato per avere gli stessi, nella qualità di …

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  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 16 settembre 2022

    RITENUTO IN FATTO 1. Vincenzo e Giovanni C. hanno proposto, a mezzo dei propri difensori di fiducia, distinti ricorsi, di eguale contenuto, avverso l'ordinanza del 3 maggio 2021 con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno aveva rigettato l'appello cautelare presentato nei confronti del provvedimento, in data 2 aprile 2021 del Giudice per le indagini preliminari di detto Tribunale, di reiezione della richiesta di restituzione della somma di denaro di euro 35.983,64 ciascuno, pari al triplo della pensione sociale, già oggetto di sequestro preventivo per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000. Tale reato era stato loro contestato per avere gli stessi, nella qualità di …

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  • 3Limiti d'impignorabilità art. 545 c.p.c. e confisca per equivalente
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 11 luglio 2022

    I limiti di impignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c. si applicano anche alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato (Riferimento normativo: Cod. proc. civ., art. 545) Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni 1. Il fatto Il Tribunale di Ascoli Piceno aveva rigettato un appello cautelare presentato nei confronti di un provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari di detto Tribunale, di reiezione della richiesta di restituzione della somma di denaro di euro 35.983,64 ciascuno, pari al triplo della pensione …

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  • 4Sequestro preventivo di somme nel conto corrente: valgono i limiti ex art. 545 c.p.c.Accesso limitato
    Paolo Marini · https://www.altalex.com/ · 19 aprile 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 10/02/2015, n. 15795
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15795
Data del deposito : 10 febbraio 2015

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