Sentenza 10 febbraio 2015
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo funzionale alla successiva confisca per equivalente ex art. 322-ter cod. pen., deve riconoscersi valore di regola generale dell'ordinamento processuale al divieto di sequestro e pignoramento di trattamenti retributivi, pensionistici ed assistenziali in misura eccedente un quinto del loro importo al netto delle ritenute, stante la riconducibilità dei predetti trattamenti - nella residua misura dei quattro quinti del loro importo netto - nell'area dei diritti inalienabili della persona, tutelati dall'art. 2 della Costituzione. (Principio affermato con riferimento a fattispecie relativa ad una ipotesi di truffa ai danni dello Stato per l'erogazione pluriennale di somme a titolo di indennità di accompagnamento).
Commentari • 4
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Vincenzo e Giovanni C. hanno proposto, a mezzo dei propri difensori di fiducia, distinti ricorsi, di eguale contenuto, avverso l'ordinanza del 3 maggio 2021 con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno aveva rigettato l'appello cautelare presentato nei confronti del provvedimento, in data 2 aprile 2021 del Giudice per le indagini preliminari di detto Tribunale, di reiezione della richiesta di restituzione della somma di denaro di euro 35.983,64 ciascuno, pari al triplo della pensione sociale, già oggetto di sequestro preventivo per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000. Tale reato era stato loro contestato per avere gli stessi, nella qualità di …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 16 settembre 2022
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Leggi di più… - 3. Limiti d'impignorabilità art. 545 c.p.c. e confisca per equivalenteDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 11 luglio 2022
I limiti di impignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c. si applicano anche alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato (Riferimento normativo: Cod. proc. civ., art. 545) Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni 1. Il fatto Il Tribunale di Ascoli Piceno aveva rigettato un appello cautelare presentato nei confronti di un provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari di detto Tribunale, di reiezione della richiesta di restituzione della somma di denaro di euro 35.983,64 ciascuno, pari al triplo della pensione …
Leggi di più… - 4. Sequestro preventivo di somme nel conto corrente: valgono i limiti ex art. 545 c.p.c.Accesso limitatoPaolo Marini · https://www.altalex.com/ · 19 aprile 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/02/2015, n. 15795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15795 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 10/02/2015
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDO Luigi - Consigliere - N. 339
Dott. BELTRANI S. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto - Consigliere - N. 52418/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA IO N. IL 12/12/1951;
avverso l'ordinanza n. 49/2014 TRIB. LIBERTÀ di FORLÌ, del 10/11/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Stabile Carmine, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Mazzini Giuseppe, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Forlì, adito ex art. 324 c.p.p., ha confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni (fino a concorrenza dell'importo di Euro 27.377,02) emesso dal GIP del Tribunale della stessa città nei confronti di SA IO, in atti generalizzata, in riferimento ai reati di cui all'art. 640 c.p., commi 1 e 2 - art. 56 c.p. e art. 640 c.p., commi 1 e 2: secondo la contestazione provvisoria, l'indagata avrebbe simulato una invalidità totale e permanente in realtà inesistente, procurandosi l'ingiusto profitto consistente nell'erogazione di indennità di accompagnamento non dovute tra il giugno 2002 e l'ottobre 2011.
Contro tale provvedimento, l'indagata ha proposto personalmente ricorso per cassazione, deducendo:
- carenza del necessario fumus boni iuris e violazione e/o erronea applicazione degli artt. 640 quater e art. 322 ter c.p., nonché art. 321 c.p.p.;
- carenza del necessario periculum in mora;
- violazione e/o erronea applicazione degli artt. 640 e 322 ter c.p., nonché art. 321 c.p.p. ed D.P.R. n. 180 del 1950, art.
1. All'odierna udienza camerale, celebrata ai sensi dell'art. 127 c.p.p., si è proceduto al controllo della regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo, e va dichiarato inammissibile nel resto.
1. Deve premettersi che questa Corte ha già chiarito che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" (per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325 c.p.p., comma 1) rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, non anche l'illogicità manifesta e la contraddittorietà, le quali possono denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 c.p.p., lett. E), (così Sez. un., sentenza n. 5876 del 28 gennaio 2004, P.c. Ferazzi in proc. Bevilacqua, CED Cass. n. 226710 ss.; conforme, da ultimo, Sez. 5, sentenza n. 35532 del 25 giugno 2010, Angelini, CED Cass. n. 248129, per la quale, in tema di riesame delle misure cautelari, il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma 1, può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa).
2. Ciò premesso, il primo motivo è manifestamente infondato, perché il Tribunale del riesame - con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha valorizzato, ai fini del necessario fumus dei reati ipotizzati, essenzialmente il contenuto di video riprese dalle quali emergeva che l'indagata non era affatto affetta dalle invalidità simulate (deambulando "abitualmente, in certi orari del giorno, senza l'utilizzo della carrozzina a rotelle", pur avendo al contrario dichiarato e documentato di essere impossibilitata a "deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore"), come peraltro dichiarato anche dalla teste CATALANO GIUSEPPA, in atti generalizzata, motivatamente concludendo che "la SA, assumendo di potersi muovere senza carrozzina solo in modo sporadico e per brevissimo tempo, rappresentava falsamente in sede di visita medica, presso gli organi medici competenti, una situazione più grave, rispetto a quella in ipotesi accertata sulla base delle risultanze investigative;
in tal modo, la stessa conseguiva consistenti profitti da tale condotta, con pari danno dell'INPS, che inizialmente e per diversi anni convinceva, circa la fondatezza delle proprie pretese" (ultimo foglio del provvedimento impugnato).
2. Il secondo motivo non è consentito, ed è, comunque, manifestamente infondato.
2.1. Questa Corte ha già chiarito che è inammissibile il ricorso contro il provvedimento del Tribunale del riesame che deduca per la prima volta violazioni di legge o vizi di motivazione inerenti ad argomentazioni presenti nel provvedimento genetico della misura impugnata che non avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi allo stesso Tribunale, non risultandone traccia ne' dal testo dell'ordinanza impugnata, ne' da eventuali motivi o memorie scritte, nè dalla verbalizzazione delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza camerale (Cass. pen., Sez. 1, sentenza n. 2927 del 22 aprile 1997, CED Cass. n. 207759; Sez. 1, sentenza n. 1786 del 5 dicembre 2003 - 21 gennaio 2004, CED Cass. n. 227110; Sez. 2, sentenza n. 42408 del 21 settembre 2012, CED Cass. n. 254037), a nulla rilevando, in senso contrario, il fatto che il riesame sia un mezzo di impugnazione totalmente devolutivo, poiché "in mancanza di specifiche deduzioni difensive il Tribunale in sede di riesame legittimamente può limitarsi, (...), a concordare "pienamente con la ricostruzione della sussistenza del quadro indiziario risultante dalla richiesta del PM e dall'ordinanza del GIP", riassumendo, poi, i punti essenziali di tale quadro indiziario".
2.2. Nel caso di specie, la doglianza in esame non risulta aver costituito oggetto di riesame (cfr. riepilogo operato a f. 2 del provvedimento impugnato, la cui completezza non è contestata dalla ricorrente).
2.3. Peraltro, nessuna motivazione era dovuta in ordine alla sussistenza del periculum, poiché il sequestro era finalizzato alla confisca per equivalente, ex art. 640 quater c.p.. Invero, questa Corte (da ultimo, Sez. 2, sentenza n. 31229 del 26 giugno 2014, CED Cass. n. 260367) ha già chiarito che, in caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, spetta al giudice il solo compito di verificare che - come nel caso di specie - i beni rientrino nelle categorie delle cose oggettivamente suscettibili di confisca, essendo, invece, irrilevante sia la valutazione del periculum in mora - che attiene ai requisiti del sequestro preventivo impeditivo di cui all'art. 321 c.p.p., comma 1, - sia quella inerente alla pertinenzialità dei beni.
3. Il terzo motivo è fondato.
3.1. Il D.P.R. n. 180 del 1950, art. 1 stabilisce che "Non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli ed in altre disposizioni di legge, gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto nonché le aziende private corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi dipendenti". Il Tribunale del riesame ha affermato (ultimo foglio del provvedimento impugnato) di essere consapevole della impignorabilità di somme provenienti da prestazioni previdenziali in misura eccedente il quinto, ma ha ritenuto il vulnus lamentato dalla ricorrente meramente eventuale e comunque attinente all'esecuzione dell'impugnata misura, e quindi non deducibile.
Tuttavia, questa Corte ha già chiarito (Sez. 2, sentenza n. 12541 del 17 marzo 2014, non massimata;
Sez. 1, sentenza n. 41905 del 23 settembre 2009, CED Cass. n. 245049; Sez. 6, sentenza n. 25168 del 16 aprile 2008, CED Cass. n. 240572), e l'orientamento merita di essere ribadito, che il divieto di sequestro e pignoramento di trattamenti retributivi, pensionistici ed assistenziali in misura eccedente un quinto del loro importo al netto delle ritenute, costituisce regola generale dell'ordinamento processuale, stante la riconducibilità dei predetti trattamenti (nella misura di 4/5 del loro importo netto) all'area dei diritti inalienabili della persona tutelati dall'art. 2 Cost.. 3.2. Il provvedimento impugnato, emesso in violazione dei predetti limiti legali, va, pertanto, annullato senza rinvio limitatamente al sequestro della somma eccedente un quinto dell'importo in contestazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al sequestro della somma eccedente un quinto dell'importo in contestazione. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, nella Udienza camerale, il 10 febbraio 2015. Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2015