Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/2002, n. 8109
CASS
Sentenza 4 giugno 2002

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Nel rapporto di lavoro subordinato la retribuzione non costituisce soltanto il corrispettivo dell'effettiva prestazione di lavoro, ma, piuttosto, dell'impegno complessivo personale assunto dal lavoratore; quindi rientrano in essa anche gli importi che, senza trovare riscontro in una specifica prestazione, costituiscono adempimento di obbligazioni pecuniarie imposte al datore di lavoro da leggi o convenzioni, che hanno origine e titolo nel contratto di lavoro e sono diretti a commisurarla alle condizioni soggettive ed oggettive nelle quali la prestazione è stata resa, mirando a compensare il maggiore disagio sopportato dal lavoratore. Pertanto, allo scopo di stabilire se l'indennità di cantiere corrisposta ai cosiddetti "cantieristi" Enel abbia o meno natura retributiva, il giudice del merito, al quale è riservata l'interpretazione dei contratti collettivi che la prevedono, è tenuto ad accertare se essa miri o meno a compensare il lavoratore del maggiore disagio sopportato, interpretando la clausola pattizia alla luce delle complessive indennità previste dal contratto collettivo, al fine di realizzare finalità restitutorie e compensative (Fattispecie riguardante il calcolo dell'indennità di anzianità in riferimento all'art. 2121, cod. civ., nel testo vigente anteriormente alla modifica introdotta dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, nonché alla disciplina stabilita dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314).

L'art. 9 - ter, D.L. 29 marzo 1991, n.103, convertito nella legge 1 giugno 1991, n.166, disponendo, sia pure esclusivamente allo scopo di stabilire la misura dei contributi previdenziali, che nell'indennità di trasferta sono comprese le indennità spettanti ai lavoratori tenuti per contratto ad una attività lavorativa in luoghi sempre variabili e sempre diversi dalla sede aziendale, anche se corrisposte con carattere di continuità, impedisce di ritenere, al fine del computo dell'indennità di anzianità (nella vigenza dell'art. 2121, cod. civ., nel testo anteriore alla modifica ex legge 29 maggio 1982, n. 297) che l'indennità prevista in favore dei cc.dd. "trasferisti" o "cantieristi" abbia natura interamente retributiva, essendo altresì riservata l'individuazione delle due componenti, restitutoria e retributiva, al giudice del merito, il quale non è vincolato al "nomen iuris" utilizzato dal contratto collettivo di lavoro o dalle parti (Nella specie - riguardante l'indennità prevista dal contratto collettivo per i cantieristi dipendenti dell'Enel in riferimento ad una vicenda anteriore al D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314 - la S.C. ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata, nella parte in cui aveva affermato la natura di rimborso spese dell'indennità di trasferta, per l'assorbente considerazione che la sua misura è forfettizzata sulla base delle spese effettive, a piè di lista).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/2002, n. 8109
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8109
    Data del deposito : 4 giugno 2002

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