Sentenza 4 giugno 2002
Massime • 2
Nel rapporto di lavoro subordinato la retribuzione non costituisce soltanto il corrispettivo dell'effettiva prestazione di lavoro, ma, piuttosto, dell'impegno complessivo personale assunto dal lavoratore; quindi rientrano in essa anche gli importi che, senza trovare riscontro in una specifica prestazione, costituiscono adempimento di obbligazioni pecuniarie imposte al datore di lavoro da leggi o convenzioni, che hanno origine e titolo nel contratto di lavoro e sono diretti a commisurarla alle condizioni soggettive ed oggettive nelle quali la prestazione è stata resa, mirando a compensare il maggiore disagio sopportato dal lavoratore. Pertanto, allo scopo di stabilire se l'indennità di cantiere corrisposta ai cosiddetti "cantieristi" Enel abbia o meno natura retributiva, il giudice del merito, al quale è riservata l'interpretazione dei contratti collettivi che la prevedono, è tenuto ad accertare se essa miri o meno a compensare il lavoratore del maggiore disagio sopportato, interpretando la clausola pattizia alla luce delle complessive indennità previste dal contratto collettivo, al fine di realizzare finalità restitutorie e compensative (Fattispecie riguardante il calcolo dell'indennità di anzianità in riferimento all'art. 2121, cod. civ., nel testo vigente anteriormente alla modifica introdotta dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, nonché alla disciplina stabilita dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314).
L'art. 9 - ter, D.L. 29 marzo 1991, n.103, convertito nella legge 1 giugno 1991, n.166, disponendo, sia pure esclusivamente allo scopo di stabilire la misura dei contributi previdenziali, che nell'indennità di trasferta sono comprese le indennità spettanti ai lavoratori tenuti per contratto ad una attività lavorativa in luoghi sempre variabili e sempre diversi dalla sede aziendale, anche se corrisposte con carattere di continuità, impedisce di ritenere, al fine del computo dell'indennità di anzianità (nella vigenza dell'art. 2121, cod. civ., nel testo anteriore alla modifica ex legge 29 maggio 1982, n. 297) che l'indennità prevista in favore dei cc.dd. "trasferisti" o "cantieristi" abbia natura interamente retributiva, essendo altresì riservata l'individuazione delle due componenti, restitutoria e retributiva, al giudice del merito, il quale non è vincolato al "nomen iuris" utilizzato dal contratto collettivo di lavoro o dalle parti (Nella specie - riguardante l'indennità prevista dal contratto collettivo per i cantieristi dipendenti dell'Enel in riferimento ad una vicenda anteriore al D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314 - la S.C. ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata, nella parte in cui aveva affermato la natura di rimborso spese dell'indennità di trasferta, per l'assorbente considerazione che la sua misura è forfettizzata sulla base delle spese effettive, a piè di lista).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/2002, n. 8109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8109 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STEFANO CICIRETTI - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - rel. Consigliere -
Dott. CAMILLA DI IASI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
HI IO, ST IO, NT IO, VI IE, NE MA, AV CO, ON RG, IN SA CO, BA LD, TT SA, UN PP, LI LT, AR CC, IN LT, UR EN, ZZ PI, AN LI, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato PAOLO BOER, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PP BERSANI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ENEL SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VINCENZO STANCHI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 11977/98 del Tribunale di MILANO, depositata il 07/11/98 - R.G.N.329/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/02 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato BOER;
udito l'Avvocato GENTILE per delega PESSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'infondatezza per i primi tre motivi dei quali di richiede il rigetto accoglimento del quarto e quinto motivo.
Svolgimento del processo
Con separati ricorsi ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificati, i ricorrenti indicati in epigrafe, tutti ex dipendenti dell'Enel s.p.a. (già Ente Nazionale per l'Energia Elettrica), adivano il Pretore di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, lamentando la mancata inclusione nell'indennità di anzianità, fondo al 31.5.1982, delle seguenti voci percepite nel corso del rapporto:
a) trasferta forfettaria;
b) indennità ore viaggio;
c) indennità di cantiere;
d) equo indennizzo chilometrico.
Si costituiva regolarmente l'Enel S.p.A., che contestava le avverse pretese, sostenendone la natura di rimborsi spese.
Le sei sentenze pretorili emesse avevano i seguenti contenuti decisionali comuni e non comuni: tutte accoglievano integralmente la domanda relativa all'inclusione dell'indennità di cantiere;
cinque su sei accoglievano la domanda relativa all'inclusione dell'indennità di trasferta, ma in misura parziale e oscillante, tra le varie sentenze, tra il 25 ed il 50%; due sentenze riconoscevano altresì l'indennità ore viaggio;
tutte rigettavano la domanda relativa all'inclusione dell'equo indennizzo chilometrico (statuizione passata in giudicato per mancata impugnazione). Avverso le sentenze proponevano appello sia i lavoratori, sia l'Enel. Il Tribunale di Milano, riunite le cause ex art. 151 d.a.c.p.c., stante la connessione parziale soggettiva e l'indennità di questioni giuridiche, con sentenza 29 ottobre/7 novembre 1998 n. 11977, ha rigettato tutte le domande dei lavoratori.
La sentenza impugnata definiva preliminarmente la nozione di retribuzione come corrispettivo del lavoro prestato, e quindi rigorosamente ancorata al sinallagma prestazione-contrapposizione;
riteneva fuori dal patto retributivo gli esborsi da parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore per metterlo in condizioni di eseguire la propria prestazione, quando questa richieda un grado di deligenza superiore a quelle media;
riteneva che le relative qualificazioni, come retribuzione o come rimborso spese, ben possono essere effettuate dal contratto collettivo, e tanto più da un contratto collettivo aziendale, quale quello Enel, le cui pattuizioni sono state prese considerando concretamente la specialità della posizione dei ricorrenti e le caratteristiche della loro prestazione. La qualificazione contrattuale di una dazione di denaro non come retribuzione ma come rimborso spese diventa poi, per il Tribunale, indiscutibile quando il fondamento economico di tale qualificazione sia coerente con l'assetto degli interessi quali sopra delineato (riequilibrio del dovere di diligenza nella attività preparatorie), e sia regolato dal contratto in coerenza con tale funzione, escludendone la computabilità dalla indennità di anzianità. Ha quindi esaminato l'art. 15 del contratto, che prevede sia la indennità di trasferta sia la indennità di cantiere, tra loro cumulabili, e ne ha dedotto la comune natura esclusiva di rimborso spese.
Ha poi esaminato l'art. 3 comma 6 che prevede la indennità ore viaggio, deducendo analogamente natura esclusiva di rimborso spese dalla sua estraneità all'orario lavorativo e dal suo carattere eventuale.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione i lavoratori in epigrafe, con sei motivi.
La intimata si è costituita con controricorso, resistendo. Le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Motivi della decisione
Con i primi quattro motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, i ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione delle norme costituzionali e civilistiche in tema di retribuzione (artt. 36 Cost.; 2094, 2099, 2120 e 2121 cod. civ.); di quelle in tema di interpretazione dei contratti (1362 e 1363 cod. civ.), in relazione all'art. 15 del ccnl;
di quelle in tema di indennità (artt. 2120 e 2121 cod. civ.); nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.) censurano la nozione, a loro avviso riduttiva, di retribuzione posta a base della sentenza impugnata, quale mero corrispettivo della prestazione lavorativa, e, conseguentemente, censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ritenuto la indennità di trasferta forfettaria mero rimborso di attività preparatorie o successive alla prestazione vera e propria, per tale motivo estranee al sinallagma contrattuale. Censurano altresì l'eccessiva rilevanza attribuita nella sentenza impugnata al nomen juris, e, attraverso la critica della interpretazione contrattuale, intendono far emergere la funzione di retribuzione, rilevando, come elemento di contraddizione, la previsione che il rimborso spese è diminuito in caso di utilizzo della mensa aziendale, facendone discendere che per una parte almeno il rimborso è l'equivalente del vitto, e ha quindi natura retributiva. I quattro motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, pur con le necessarie correzione da apportare in punto di diritto (art. 384, 2^ comma c.p.c.), non sono fondati. La sentenza impugnata muove da una nozione arcaica di retribuzione, quale corrispettivo della mera prestazione, quale corrispettivo della mera prestazione lavorativa, sicché tutto ciò non è mirato direttamente a tale compenso, risulterebbe fuori dal sinallagma contrattuale.
In realtà la dottrina e la giurisprudenza di questa Corte da tempo hanno chiarito che il nesso di corrispettività esistente tra l'obbligazione di lavorare e quella di retribuzione assume una cannotazione particolare, rispetto alla corrispettività propria dei contratti di scambio, in quanto deve tenersi conto dell'implicazione della persona del lavoratore nell'adempimento dell'obbligazione di lavorare e della funzione che, di conseguenza, la retribuzione assolve quale mezzo di sostentamento del lavoratore e della sua famiglia (art. 36 Cost., secondo cui essa deve essere proporzionata e, in ogni caso, sufficiente). Ne deriva, come sottolineato dalla dottrina, che la equivalenza tra retribuzione e prestazione di lavoro non è, contrariamente alla regola vigente per gli altri contratti a prestazioni corrispettive, soggettiva e, cioè, non è rimessa alla libera valutazione delle parti, ma è oggettiva (art. 2099 cod. civ.). La retribuzione non costituisce quindi soltanto il corrispettivo della effettiva prestazione di lavoro (corrispettività oggettiva), ma, piuttosto, dell'impegno complessivo e personale assunto da chi si obbliga a lavorare alle dipendenze e nell'interesse altrui. Ed infatti, il lavoratore ha diritto alla retribuzione, o ad una indennità che ne fa le veci, anche in situazioni nelle quali non v'è adempimento della obbligazione di lavorare, come ad es. nel caso di malattia, infortunio, gravidanza, puerperio (art. 2110 cod. civ);
nel caso di permessi previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva;
o ancora, a causa della riduzione dell'orario di lavoro o della sospensione temporanea del lavoro, determinante dalla crisi dell'azienda presso la quale il lavoratore presta servizio o da processi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione dell'azienda stessa. E la rileva oggettiva della retribuzione ha comportato, da una parte, meccanismi di protezione del suo valore nel tempo (art. 429 3^ comma c.p.c.) e di garanzia del suo pagamento (artt. 1676, 2112, 2741 cod. civ.; D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 80), dall'altra, intervenuti legislativi sulla sua struttura e sulle sue dinamiche.
Si può dunque ritenere che rientrano nel concetto di retribuzione non solo gli emolumenti corrisposti in funzione dell'esercizio dell'attività lavorativa, ma anche tutti gli importi che, pur senza trovare riscontro in una precisa prestazione lavorativa, costituiscono adempimento di obbligazioni pecuniarie imposte al datore di lavoro da leggi o da convenzioni nel corso del rapporto ed hanno origine e titolo nel contratto di lavoro (Cass. 25-1-2001 n. 1018; Cass. 15-5-1987 n. 4501). Inoltre, la retribuzione deve essere commisurata non solo al risultato produttivo ed al tempo impiegato, ma altresì alle condizioni soggettive ed oggettive in cui tale risultato si consegue (art. 36 Cost.; Cass. sez. un. 10-11-1982 n. 5923; Corte Cost. 22-1-1987 n. 16; cui sono coerenti le varie previsioni dei contratti collettivi che provvedono particolari indennità collegate a specifici disagi della prestazione: per lavoro in galleria, in alta montagna, etc.). In particolare, per quanto riguarda la prestazione lavorativa in situazione di trasferta, la giurisprudenza di questa corte è ferma nel ritenere che normalmente essa comporta un maggior disagio, che deve essere appositamente compensato, sicché la relativa indennità generalmente ha una duplice funzione, risarcitoria o meglio restitutoria delle maggiori spese sopportate nell'interesse del datore di lavoro, e retributiva del maggior disagio (Cass. 6-6-1998 n. 5592; Cass. 13-8-1987 n. 6939;
7940/1985; 5542/1985; 6508/1985).
I principi elaborati in tema di indennità di trasferta devono essere ora applicati, a seguito della modifica legislativa di cui all'art. 9 ter d.l. 29-3-1991, n. 103 convertito in legge 1-6-1991, n. 166,
anche ai trasferitisti, quali sono gli odierni cantieristi;
infatti, benché la norma citata, dettando interpretazione autentica dell'art. 12 Legge 30 aprile 1969, n. 153, limiti la sua portata direttamente precettiva alla misura dei contributi previdenziali, essa comporta una riconsiderazione del presupposto della situazione di lavoro fuori casa in maniera comune ed uniforme per i lavoratori in trasferta e per quelli tenuti per contratto ad una attività lavorativa in luoghi variabili, come gli odierni cantieristi. Non è perciò più applicabile al caso in esame il precedente orientamento giurisprudenziale che porterebbe a considerare come interamente retributivi i compensi corrisposti agli odierni trasfertisti (per riferimenti Cass. 28-1-1989 7 n. 818; Cass. 5-2-1988 n. 1223). L'individuazione delle due componenti, restitutoria e retributiva, è compito del giudice del merito, il quale non è vincolato dal nomen juris usato dal contratto collettivo o delle parti (Cass. 16-11-1987 n. 364; Cass. 15-9-1987 n. 7247). Ciò precisato in punto di diritto, la motivazione della sentenza impugnata in punto di correlazione tra qualificazione contrattuale come rimborso spese di vitto e alloggio, e funzione in concreto svolta dalla indennità di trasferta in esame, appare superare le censure dei ricorrenti. Risulta infatti assorbente la considerazione che la misura di tale indennità è forfettizzata sulla base delle spese effettive, a piè di lista, del primo mese di lavoro in cantiere.
Ma le stesse considerazioni fin qui esposte, che portano al rigetto dei primi quattro motivi di ricorso, impongono l'accoglimento del quinto e del sesto, relativi rispettivamente alla indennità di cantiere e a quella per le ore di viaggio.
Proprio l'argomento testuale posto a base della propria motivazione doveva indurre il Tribunale a rilevare che il contratto collettivo non qualifica la indennità di cantiere, diversamente da come fa per la indennità di trasferta, come rimborso spese, ma al contratto rapporta la misura della indennità all'entità del disagio. E lo stesso rilievo doveva effettuare per la indennità ore viaggio, commisurata al tempo impiegato dal lavoratore per raggiungere il cantiere.
Considerata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, normalmente, e salvo diverse previsioni contrattuali, il tempo impiegato giornalmente per raggiungere la sede di lavoro durante il periodo della trasferta non può considerarsi come impiegato nell'esplicazione dell'attività lavorativa vera e propria, non facendo parte del lavoro effettivo, e non si somma quindi al normale orario di lavoro, così da essere qualificato come lavoro straordinario, anche perché l'indennità di trasferta è in parte diretta a compensare il disagio psicofisico e materiale (nonché il tempo impiegato) dato dalla faticosità degli spostamenti suindicati (Cass. 10-4-2001 n. 5359; Cass. 3-2-2000 n. 1202 e 1170), il Tribunale doveva chiedersi se la trama complessiva dei diversi compensi previsti dall'art. 15 per i cantieristi non fosse diretta proprio a realizzare quel mix di misure restitutorie (il rimborso spese di cui ai primi quattro motivi di ricorso) e compensative del maggior disagio (l'indennità di cantiere e per le ore viaggio) che appartiene all'insegnamento tradizionale di questa Corte in tema di trattamento economico delle situazioni di trasferta. Quanto all'ulteriore argomento addotto dalla sentenza impugnata per negare la inclusione della indennità ore viaggio nella indennità di anzianità, costituita dalla sua discontinuità, appare pertinente la replica dei ricorrenti circa l'accertamento di fatto effettuato in merito dal primo giudice.
Il ricorso va pertanto accolto, nei limiti sopra precisati, la sentenza impugnata cassata, e gli atti trasmessi alla Corte d'appello di Brescia, la quale deciderà la causa attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati;
essa provvederà altresì alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il quinto e sesto motivo di ricorso e per l'effetto cassa la sentenza impugnata;
rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Brescia. Rigetta per quanto di ragione i primi quattro motivi. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 16 aprile 2002. Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2002