Sentenza 25 gennaio 2001
Massime • 1
Rientrano nel concetto di retribuzione e restano soggetti al regime della prescrizione dei crediti di lavoro non solo gli emolumenti corrisposti in funzione dell'esercizio dell'attività lavorativa, ma anche tutti gli importi che, pur senza trovare riscontro in una precisa prestazione lavorativa, costituiscono adempimento di obbligazioni pecuniarie imposte al datore di lavoro da leggi o da convenzioni nel corso del rapporto ed hanno origine e titolo nel contratto di lavoro, mentre ne restano escluse le sole erogazioni originate da cause autonome ovvero da responsabilità del datore di lavoro. Ne consegue che soggiacciono alla prescrizione quinquennale i crediti per le maggiorazioni dovute ai dipendenti, retribuiti a misura fissa, in caso di coincidenza delle festività del venticinque aprile e del primo maggio con la domenica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/01/2001, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. AN LAMORGESE - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAMMONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA CSO VITTORIO EMANUELE 11 326, presso lo studio dell'avvocato SCOGNAMIGLIO EN, che la rappresenta e difende, per proc. Notar Grillo Vieri di Siena del 15/5/98 rep. n. 115873;
- ricorrente -
contro
IN VI, OL AR, SI IO, MA EN, EL IL, RE LA, PA AU, AC AT, IU RT, RT SC, elettivamente domiciliati in ROMA VIA NIZZA 22, presso lo studio dell'avvocato BRENCIAGLIA CO, rappresentati e difesi dall'avvocato COSTA CESARE, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
NN OD, AB IE, RS CO, VE RO, NA AN, CO LO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 225/98 del Tribunale di VITERBO, depositata il 04/05/98, R.G.N. 538/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/00 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito l'Avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO per delega EN SCOGNAMIGLIO;
udito l'Avvocato COSTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso e accoglimento del secondo per quanto di ragione. Svolgimento del processo
Con distinti ricorso, depositati il 6 novembre 1995, la s.p.a. Banca Monte dei AS di Siena proponeva opposizione contro i decreti con cui il Pretore di Viterbo le aveva ingiunto di pagare ad alcuni dipendenti quote retributive aggiuntive in relazione alle festività del 25 aprile e del l^ maggio coincidenti con la domenica. La banca contestava il diritto a detta integrazione, atteso che nessuno dei dipendenti aveva lavorato nei giorni considerati, condizione questa indispensabile per aver diritto alla maggiorazione, ed eccepiva comunque la prescrizione quinquennale dei crediti vantati dai lavoratori.
Riuniti i procedimenti il Pretore, con sentenza del 21 novembre 1996, respingeva le opposizioni.
L'appello proposto dalla Banca veniva a sua volta respinto dal Tribunale di Viterbo con sentenza del 23 aprile 1998. I giudici del gravame osservavano che il terzo comma dell'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, come modificato dall'art. 1 della legge 31 marzo 1954 n. 90, nella parte in cui riconosce una ulteriore retribuzione, corrispondente all'aliquota giornaliera, ai lavoratori retribuiti in misura fissa che prestano lavoro in uno dei giorni festivi riconosciuti coincidente con la domenica, andava applicato anche ai lavoratori che non avevano prestato lavoro in dette giornate, e cio in forza dell'art. 2 lett. E) della legge n. 90/1954, che espressamente ha esteso il suddetto trattamento ai dipendenti assenti per "sospensione del lavoro dovuto a coincidenza della festività con la domenica". I giudici dell'appello ricavavano ulteriore argomento a sostegno di questa tesi dal DPR 14 luglio 1960 n. 1029 che, per quanto emanato in attuazione dell'accordo interconfederale 3 dicembre 1954 relativo ai dipendenti delle imprese industriali e quindi non applicabile ai dipendenti delle aziende bancarie, espressamente prevedeva la corresponsione del trattamento maggiorato anche ai lavoratori che in dette giornate non avevano prestato lavoro. Ritenevano, infine, infondata nella specie l'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti ex art. 2948 n. 4 c.c., in quanto il credito dei lavoratori non presentava la periodicità propria della retribuzione e degli interessi, poiché le festività del l maggio e del 25 aprile solo casualmente venivano a coincidere con la domenica.
Avverso detta sentenza la Banca ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da due motivi e illustrato da memoria. I lavoratori in epigrafe hanno resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 12 delle preleggi, degli articoli 5 della legge n. 260 del 1949, 2 e 3 della legge n. 90 del 1954, 2099 e 2109 cod. civ., del DPR 14 luglio 1960 n.1029, nonché carenza e contraddittorietà della motivazione, il
Monte dei AS sostiene che l'elemento letterale, quello logico e quello sistematico, del terzo comma dell'art. 5 della legge 260/1949, inducono a ritenere che il lavoratore debba percepire la retribuzione del giorno festivo e l'ulteriore retribuzione e la maggiorazione per il lavoro straordinario nel solo caso in cui effettui la prestazione lavorativa nel giorno di festività coincidente con la domenica, mentre, ai lavoratori già retribuiti per la domenica, come i dipendenti delle aziende di credito, nulla compete per il giorno di festività coincidente con la domenica, ove non abbiano prestato attività lavorativa. Ritiene la banca che non sia convincente l'opinione secondo cui la maggiorazione in questione andrebbe a compensare i lavoratori per il giorno di riposo retribuito, consistente nella festività nazionale, perso per la sua coincidenza con la domenica, in quanto il trattamento retributivo spettante ai lavoratori subordinati deve essere tenuto distinto dal regime dei riposi retribuiti. Nella specie, infatti, al lavoratore viene attribuita una indennità per la giornata festiva di forzosa assenza dal lavoro, non già per concedergli un altro giorno di riposo retribuito, bensì per consentirgli di partecipare alla celebrazione della festività nazionale, senza perdere nulla del trattamento retributivo, che altrimenti non gli spetterebbe in base al principio sinallagmatico. Invece l'attribuzione di un ulteriore compenso per la festività coincidente con la domenica, già retribuita, comporterebbe, secondo la ricorrente, un inammissibile strappo al principio fondamentale di corrispettività.
Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 2948 n. 4 cod. civ., nonché carenza e contraddittorietà della motivazione, la ricorrente sostiene che anche le maggiorazioni corrisposte ai lavoratori in occasione della coincidenza delle festività nazionali con la domenica rientrano nel concetto di retribuzione ed hanno quindi carattere periodico, sicché anche alle predette maggiorazioni deve applicarsi la prescrizione quinquennale.
Il primo motivo di ricorso e infondato.
La questione del trattamento economico dei dipendenti retribuiti in misura fissa, cioè non in ragione delle ore prestate, in caso di coincidenza delle festività nazionali con la domenica, ha dato luogo a contrasti nella giurisprudenza della Corte, nella quale, ad un orientamento favorevole alla tesi della ricorrente (cfr. Cass. n. 406 del 1982, n. 2654 del 1983) e seguito uno di segno contrario (cfr. Cass. n. 11117/1995, n. 12731 del 1998, n. 6983 del 1998). Le due tesi interpretative si basano su una diversa lettura del rinvio "ai lavoratori stessi" che apre il secondo periodo del terzo comma dell'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260. La prima, fatta propria dalla banca, lo legge con riferimento ai salariati retribuiti in misura fissa che lavorino nella festività; la seconda, adottata dal Tribunale, interpreta il riferimento come riferito ai salariati fissi che non lavorino nella festività.
E a questo secondo orientamento che il Collegio intende prestare piena adesione, condividendone le motivate argomentazioni che lo sorreggono.
E infatti, l'art. 5 della legge n. 260/1949, sostituito dall'art. 1 della legge 31 marzo 1954 n. 90, contiene alcune previsioni per il trattamento del lavoro dipendente quanto alle ricorrenze dell'anniversario della Liberazione (25 aprile) e della festa del lavoro (1 maggio) (le festività del 2 giugno e del novembre, gia ivi comprese, sono state spostate alla prima domenica di giugno e di novembre dall'art. 1 della legge 5 marzo 1977 n. 54). I suoi primi due commi si riferiscono ai lavoratori retribuiti non in misura fissa, ossia, rispettivamente, alle ipotesi in cui, nelle due dette festività, essi riposino oppure lavorino.
Il terzo comma si riferisce ai lavoratori retribuiti in misura fissa e si divide in due parti. Nella prima prevede che questi "prestino la loro opera nelle suindicate festività" e stabilisce che sia loro dovuta oltre la normale retribuzione di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo". Nella seconda prevede che la festività ricorra nel giorno di domenica e stabilisce che ai lavoratori spetti, "oltre la normale retribuzione di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche un ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera".
Questa seconda parte va dunque riferita al caso in cui, nella domenica coincidente con la festività del 25 aprile o del 1 maggio, il lavoratore riposi e non già, come vorrebbe ora la ricorrente, al caso in cui egli effettui prestazioni lavorative.
E infatti: a) la detta seconda parte prevede un compenso aggiuntivo fisso (corrispondente all'aliquota giornaliera) e non commisurato alle ore di lavoro prestate, com'è nella prima parte;
b) essa non prevede, a differenza della prima parte, la maggiorazione per lavoro festivo;
c) il compenso aggiuntivo fisso trova la sua giustificazione perché, se la festività non coincidesse con la domenica, il dipendente avrebbe avuto un giorno di riposo in più; d) a questi argomenti va aggiunta la decisiva considerazione che l'art. 2 lett. E) della legge n. 90/1954 espressamente dispone che il trattamento previsto nell'art. 5 della legge n. 260/1949 spetta al lavoratore assente per sospensione del lavoro dovuta a coincidenza della festività con la domenica".
Per tutte le considerazioni sopra svolte le censure mosse dalla banca alla sentenza impugnata con il primo motivo di ricorso, non essendo fondate su alcuna base normativa, a differenza della opposta tesi sostenuta dal Tribunale, non sono meritevoli di accoglimento. Il secondo motivo di ricorso e invece fondato.
Le maggiorazioni dovute ai dipendenti retribuiti a misura fissa in caso di coincidenza delle suddette festività con la domenica, non hanno natura indennitaria, ma costituiscono una particolare forma di retribuzione per giornate festive non godute che trovano la loro fonte nel contratto di lavoro.
Al riguardo, allora, non può che richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte, a ragione invocata dalla ricorrente, secondo cui rientrano nel concetto di retribuzione e restano soggetti al regime della prescrizione dei crediti di lavoro, non solo gli emolumenti corrisposti in funzione dell'esercizio dell'attività lavorativa, ma anche tutti gli importi che, pur senza trovare riscontro in una precisa prestazione lavorativa, costituiscono adempimento di obbligazioni pecuniarie imposte al datore di lavoro da leggi o da convenzioni nel corso del rapporto, ed aventi origine e titolo nel contratto di lavoro, mentre ne restano escluse le sole erogazioni originate da cause autonome ovvero da responsabilità del datore di lavoro. Alla stregua del suesposto principio la Corte ha quindi ritenuto che soggiacciono alla prescrizione quinquennale i crediti di lavoro per ferie annuali e riposi settimanali non goduti (Cass. n. 927 del 1989), festività infrasettimanali (cass. n. 108 del 1988), indennita di trasferta e lavoro straordinario (Cass. n. 862 del 1988). Sulla scorta della citata giurisprudenza deve pertanto ritenersi che anche le maggiorazioni in discorso, avendo natura retributiva e non risarcitoria, sono soggette alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che si applica a tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", a nulla rilevando che la coincidenza delle festività nazionali con la domenica sia puramente casuale e non presenti una ricorrenza ciclica, atteso che il requisito della periodicità, annuale o inferiore all'anno, che giustifica l'applicabilità della prescrizione quinquennale. deve essere riferito alla retribuzione nel suo complesso e non già alle singole voci che di volta in volta la compongono.
La sentenza impugnata, che sul punto ha affermato il diverso principio della applicabilità della prescrizione decennale sull'erroneo presupposto del difetto di periodicità ciclica, deve essere pertanto cassata.
Alla stregua di tutte le considerazioni sopra svolte, deve essere accolto il secondo motivo di ricorso, mentre deve essere respinto il primo. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata ad altro giudice, designato in dispositivo, che provvederà anche al regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso e rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione alla Corte di Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2000.
Depositato in cancelleria il 25 gennaio 2001