Sentenza 10 aprile 2001
Massime • 1
Salvo diverse previsioni contrattuali, il tempo impiegato giornalmente per raggiungere la sede di lavoro durante il periodo della trasferta non può considerarsi come impiegato nell'esplicazione dell'attività lavorativa vera e propria, non facendo parte del lavoro effettivo, e non si somma quindi al normale orario di lavoro, così da essere qualificato come lavoro straordinario, tanto più che l'indennità di trasferta è in parte diretta a compensare il disagio psicofisico e materiale dato dalla faticosità degli spostamenti suindicati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/2001, n. 5359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5359 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. FRANCESCO A. MAIORANO - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
VE DR e AC LG, elettivamente domiciliate in Roma, viale G. Mazzini n.132, presso l'avv. Stefania Iasonna, rappresentate e difese giusta delega in atti dall'avv. Dario Visconti del Foro de L'LA;
- ricorrenti -
contro
CARISPAQ - CASSA RISPARMIO PROVINCIA DI L'AQUILA S.p.a., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Antonio Battaglia, suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 11, presso l'avv. prof. Adriano Rossi, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti unitamente all'avv. Vincenzo Camerini del Foro de L'LA;
- controricorrente ricorrente incidentale -
avverso la sentenza del NA di Teramo del 10/24 giugno 1999, n. 231, RGAC 2171 del 1995, cron. 1180;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 febbraio 2001 dal Relatore Cons. Dott. Camillo Filadoro;
Uditi gli avv. Dario Visconti e Vincenzo Camerini;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 27 novembre 1983, confermata dalla decisione di questa Corte n. 3753 del 1985, il NA de L'LA dichiarava a tempo indeterminato il contratto di lavoro corrente tra la Cassa di Risparmio di quella città e le dipendenti DR SP e LG HI, previa declaratoria di nullità dei contratti a termine stipulati in violazione del secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge n. 230 del 1962, ordinando la reintegrazione delle dipendenti nell'originario posto di lavoro.
Con sentenza 8 febbraio 1989, confermata da questa Corte, il NA di Avezzano, decidendo quale giudice di rinvio, condannava la Cassa al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede. Il Pretore de L'LA, adito con separati ricorsi dalle due lavoratrici, accoglieva parzialmente la richiesta risarcitoria con rivalutazione ed interessi, dalla data della domanda iniziale al saldo, dichiarando il diritto delle stesse alla ricostruzione della carriera.
Le due sentenze del 21 febbraio 1990 venivano confermate dal NA de L'LA, in data 23 ottobre 1991 (con separate decisioni, il NA rigettava gli appelli di entrambe le parti). Le sentenze di appello venivano impugnate dalla Cassa, con separati ricorsi, cui resistevano le lavoratrici, con controricorso e ricorso incidentale, deducendo ciascuna tre motivi di gravame. Con sentenze nn. 5993 e 5994 del 29 maggio 1995, questa Corte accoglieva integralmente i ricorsi delle lavoratrici, affermando i seguenti principi di diritto:
- "il posto di lavoro nel quale la reintegrazione andava effettuata, non poteva che essere quello ove, nella permanenza del rapporto, la prestazione era stata interrotta a seguito del licenziamento e dove andava ripresa per l'intervenuta declaratoria di illegittimità del provvedimento datoriale. Esso, perciò (nel caso di specie) non poteva essere se non quello della Sede de L'LA, presso cui la dipendente prestava servizio all'atto del licenziamento";
- "l'accoglimento del motivo importa la reintegrazione della dipendente nell'ultimo posto di lavoro occupato. A tale principio, si adeguerà il giudice di rinvio, al quale va rimessa la delibazione del se, ed in quale misura, dalla destinazione a diversa sede, la dipendente medesima abbia subito danni da quantificare juxta probata ed alligata, ovvero in via equitativa".
Inoltre, questa Corte statuiva il diritto delle lavoratrici a rivalutazione ed interessi dalla maturazione del credito al saldo, riformando sul punto le due sentenze di appello, che avevano invece riconosciuto tale diritto dalla data della domanda iniziale al saldo. Infine, le due sentenze di rinvio di questa Corte esaminavano congiuntamente i motivi presentati dalle dipendenti e dalla Cassa, accogliendoli entrambi per vizio di motivazione e, specificamente, per le dipendenti, accoglievano le censure relative alla mancata inclusione nel computo del risarcimento del danno del contributo al fondo integrazione pensioni (F.I.P.), mentre, per la Cassa accoglieva le censure, relative al mancato esame da parte del NA del dedotto errore materiale della sentenza pretorile, per avere tale giudice incluso le voci ore indicate nella somma liquidata in dispositivo, nonostante che in motivazione fossero state rigettate le relative domande.
Il riconoscimento del vizio di motivazione era esteso al mancato esame delle censure relative:
- al computo del premio di rendimento;
- alla spettanza dell'indennità integrativa agli impiegati della prima classe tabellare;
- al computo della quindicesima mensilità abrogata, secondo il NA, dal contratto collettivo nazionale del 1980. Con la sentenza 10 giugno - 24 giugno 1999 n. 231, il NA di Teramo, per quanto interessa il presente ricorso, riuniti i ricorsi in riassunzione delle due lavoratrici:
- condannava la Cassa di Risparmio alla reintegrazione delle due lavoratrici nell'originario posto di lavoro, presso la sede de L'LA;
- condannava la Cassa di Risparmio al risarcimento del danno cagionato alle due lavoratrici per il trasferimento illegittimo ad altre sedi di lavoro, quantificando lo stesso in complessive lire 7.922.886 per DR SP (per il periodo 1 gennaio 1984 - 15 maggio 1985) e in lire 4.974.557 per HI LG (per il periodo 1 gennaio 198418 novembre 1984);
- condannava la Cassa di Risparmio al pagamento della rivalutazione monetaria al saldo, secondo gli indici ISTAT ed agli interessi legali sulle somme via via rivalutate, a decorrere dalle date di maturazione delle singole quote di capitale al saldo;
- dichiarava il diritto delle lavoratrici al computo dell'indennità di rischio e del contributo F.I.P. (riconoscendo, tuttavia, che quest'ultimo ammontare era da ritenersi compreso nella somma capitale già liquidata dal Pretore de L'LA);
- dichiarava il diritto delle lavoratrici alla rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, con riferimento agli importi (rispettivamente di lire 62.289.457 per DR SP e di lire 81.526.248 per LG HI, quantificati dal Pretore de L'LA con le sentenze sopra richiamate e, dato atto dell'avvenuto pagamento delle stesse in sede esecutiva, nel febbraio 1983, condannava la Cassa di Risparmio a corrispondere la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sugli importi come sopra determinati dalle date di maturazione dei crediti (anziché dalla data della domanda iniziale) al 31 gennaio 1983.
Il NA di Teramo, infine, dichiarava compensate tra le parti per un terzo le spese processuali relative al giudizio di Cassazione ed al giudizio di rinvio (ivi comprese le spese di consulenza tecnica di ufficio), e condannava la Cassa di Risparmio al pagamento in favore delle dipendenti dei restanti due terzi.
Avverso tale decisione DR SP e LG HI hanno proposto ricorso per cassazione, sorretto da cinque motivi.
La Cassa di Risparmio resiste con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale sorretto da quattro motivi, cui resistono le ricorrenti con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve innanzitutto essere disposta la riunione dei due ricorsi, proposti entrambi contro la medesima decisione.
Con il primo motivo, le due ricorrenti principali denunciano violazione dell'art. 429 codice di procedura civile, in relazione all'art. 360 codice di procedura civile, violazione di norma di diritto ed omesso esame.
I giudici di Teramo, secondo le ricorrenti, nel condannare la Cassa di Risparmio al risarcimento del danno per rivalutazione ed interessi, riconoscendo il diritto agli stessi dalla maturazione dei singoli ratei del credito sino al 31 gennaio 1983 - non avrebbero considerato che la somma (divenuta certa ed esigibile nel 1983) sarebbe stata corrisposta dopo diciassette anni. Gli stessi giudici, invece, avrebbero dovuto riconoscere anche il diritto agli interessi e ad alla rivalutazione dal gennaio 1983 fino al momento dell'effettivo pagamento.
Il motivo non è fondato.
Ad un'attenta lettura della sentenza impugnata appare chiaro che il NA, sulla base delle decisioni di annullamento di questa Corte, non ha fatto altro che stabilire (diversamente da quanto aveva statuito nelle precedenti sentenze il NA de L'LA) che, quanto ai crediti maturati in epoca precedente al gennaio 1983, erano dovuto interessi e rivalutazione dalle date di maturazione dei singoli crediti fino al momento del loro pagamento: in questa situazione, il NA di Teramo si è del tutto adeguato al principio fissato nella sentenza rescindente, mentre la pretesa delle ricorrenti principali - secondo le quali si dovrebbe estrapolare l'ammontare al gennaio 1983 degli interessi e della svalutazione e su tale ammontare calcolare gli ulteriori incrementi ex art. 429 comma 3 c.p.c. urta contro la regola contenuta in tale norma, per la quale è
alla data del pagamento che vanno contabilizzati gli accessori, determinati nel loro ammontare con riferimento alla data in cui sono sorti i singoli crediti.
Con il secondo motivo le stesse ricorrenti denunciano violazione degli articoli 18 e 35 della legge n. 300 del 1970, dell'art. 2103 codice civile e dell'art. 384 codice di procedura civile, in relazione all'art. 360 n. 3 violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Sul punto specifico della reintegrazione nel posto di lavoro, le decisioni di questa Corte avevano precisato che: "il posto di lavoro, nel quale la reintegrazione andava effettuata, non poteva che essere quello ove la prestazione era stata interrotta, a seguito del licenziamento e dove andava ripresa, per l'intervenuta declaratoria di illegittimità del provvedimento datoriale".
Il giudice di rinvio, secondo le ricorrenti, non avrebbe ottemperato all'ordine impartito da questa Corte con le sentenze sopra richiamate, ritenendo che fosse sufficiente reintegrare le due lavoratrici nella stessa città (e non anche nella stessa unità produttiva).
Il motivo è in parte inammissibile, in parte fondato (nei sensi di seguito indicati).
La correzione del principio di diritto enunciato nella sentenza impugnata non ne comporta, tuttavia, la cassazione, essendo il dispositivo conforme a diritto (art. 384, secondo comma, codice di procedura civile). Al giudice di rinvio, ricordano le ricorrenti, non è consentito sindacare l'esattezza del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 384 codice di procedura civile, dal quale esso è vincolato, ancorché non lo condivida, ne' è consentito allo stesso giudice adottare conclusioni palesemente confliggenti con quel principio, disattendendolo concretamente. Il NA di Teramo ha condannato la Cassa di Risparmio della Provincia de L'LA alla reintegrazione delle due ricorrenti "nell'originario posto di lavoro, sede de L'LA" (v. dispositivo, punto 1).
Nella sentenza impugnata, tuttavia, i giudici di rinvio hanno interpretato il principio di diritto enunciato da questa Corte, nel senso della reintegrazione nello stesso posto - inteso come sede di lavoro - e non anche, necessariamente, "nella stessa sedia" (pag.34). Tale principio deve essere corretto, in quanto le due decisioni di questa Corte hanno stabilito il seguente principio di diritto: "Il posto di lavoro ... nel quale la reintegrazione andava effettuata, non poteva che essere quello ove, nella permanenza del rapporto, la prestazione era stata interrotta a seguito del licenziamento e dove andava ripresa per l'intervenuta declaratoria di illegittimità del licenziamento datoriale". Esso, perciò, non poteva essere se non quello della sede de L'LA, presso cui la dipendente prestava servizio all'atto del licenziamento.
La correzione apportata alla motivazione (art. 384, secondo comma, codice di procedura civile) non ha tuttavia alcun effetto pratico, in ordine alle domande di risarcimento del danno formulate dalle ricorrenti.
Infatti, la sentenza impugnata - con una motivazione del tutto autonoma - ha anche osservato che "essendo comunque le lavoratrici rimaste nella sede della loro abituale abitazione e non potendosi, pertanto, fare riferimento, ai fini dell'ipotetico calcolo risarcitorio, ai suddetti criteri delle spese di viaggio e della diaria giornaliera, dette dipendenti, in concreto e sotto tale aspetto, non avrebbero provato alcun reale profilo di danno". In ordine a tale punto della decisione non sono state formulate specifiche censure, essendosi le ricorrenti limitate genericamente ad osservare che il danno relativo a tale trasferimento "interno" doveva considerarsi in re ipsa.
Il motivo di ricorso, sotto questo profilo, si rivela, pertanto, inammissibile.
Con il terzo motivo, le ricorrenti principali denunciano violazione dell'art. 32 della Costituzione, dell'art. 2103 codice civile, dell'art. 384 e 432 codice di procedura civile, degli articoli 1223, 1226, 2043 e 1362 e seguenti codice civile, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile, violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed omessa e carente motivazione.
La sentenza impugnata, secondo le ricorrenti, sarebbe errata sotto diversi profili, nella parte in cui la stessa ha escluso l'attribuzione di un compenso per lavoro straordinario ed ulteriori risarcimenti per effetto dell'illegittimo trasferimento delle due ricorrenti dalla sede de L'LA alla rispettiva sede di assegnazione (Avezzano e Sulmona).
In particolare, le ricorrenti contestano il criterio adottato, consistito nel riconoscimento del solo rimborso delle spese di viaggio e di un terzo della diaria giornaliera.
Il risarcimento del danno - sottolineano le due ricorrenti - non può essere limitato alle sole conseguenze patrimoniali, ma deve ricomprendere tutti i tipi di danno prodotti dall'evento lesivo del diritto soggettivo (quale il danno alla salute, alla vita di relazione ed all'impedimento della possibilità di esplicazione di attività diverse da quella lavorativa normale, quali le attività esplicate nella vita sociale, nella vita di relazione o anche solamente le attività ricreative).
Lo stesso vizio di motivazione riguardava la quantificazione della indennità di trasferta. Infatti, dall'orario dei mezzi di trasporto era risultato che il rientro serale avveniva oltre l'ora di cena, sicché non aveva alcuna giustificazione la riduzione ad un terzo della indennità di trasferta piena, operata dal NA di Teramo. Le ricorrenti censurano infine la sentenza impugnata nella parte in cui la stessa aveva escluso il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni per il periodo successivo a quello dell'effettivo ritorno alla sede de L'LA, negando addirittura l'esistenza di un danno risarcibile nel caso di trasferimento illegittimo da una unità ad un'altra della stessa città. Il danno, sottolineano le ricorrenti, doveva considerarsi in re ipsa, e doveva soltanto essere individuato un metro per la sua determinazione, comprensivo non solo del danno patrimoniale, ma anche del danno professionale e di quello morale, derivato dalla lesione alla dignità del lavoratore costituzionalmente sancita. Il motivo è inammissibile, oltre che, in parte, infondato. Nel ricorso in riassunzione le due ricorrenti hanno precisato che intendevano richiedere il risarcimento del danno subito in relazione al periodo trascorso in una sede diversa da quella di origine, quantificando le loro pretese in misura pari all'indennità chilometrica e di missione.
Nessuna richiesta, invece, era stata formulata in relazione al periodo trascorso in altro ufficio della stessa sede de L'LA ne' era stata formulata alcuna richiesta di pagamento di compensi per lavoro straordinario in relazione ai tempi necessari per raggiungere da tali sedi e fare rientro, ogni sera, nelle rispettive abitazioni (cfr. pp. 7/8 del ricorso in riassunzione).
In ogni caso, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che "salvo diverse previsioni contrattuali, il tempo impiegato giornalmente per raggiungere la sede di lavoro durante il periodo della trasferta non può considerarsi come impiegato nell'esplicazione dell'attività lavorativa vera e propria, non facendo parte del lavoro effettivo e non si somma quindi al normale orario di lavoro, così da essere qualificato come lavoro straordinario" (Cass. 3 febbraio 2000 n. 1202, la quale continua precisando che "del resto, l'indennità di trasferta è in parte diretta a compensare il disagio psicofisico e materiale dato dalla faticosità degli spostamenti suindicati").
Per altro verso, il giudice del rinvio ha accertato che le lavoratrici rientravano prima dell'ora di cena (per cui la indennità di trasferta andava liquidata in misura di un terzo) e tale accertamento di fatto, immune da vizi, non può essere censurato in questa sede di legittimità con la mera deduzione in fatto, secondo la quale il rientro sarebbe sempre avvenuto dopo l'ora di cena. Con il quarto motivo, le ricorrenti denunciano violazione degli articoli 112, 416 e 427 codice di procedura civile, degli articoli 1227, 2099
e 269 codice civile, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile, carenza e contraddittorietà di motivazione.
Quanto al contributo F.I.P. (Fondo Integrativo Pensioni) il NA dopo averne riconosciuto il diritto con il dispositivo, ne ha negato la liquidazione (in motivazione), affermando - contrariamente al vero - che nelle somme attribuite in primo grado alle lavoratrici, il relativo importo era già stato calcolato e ricompreso nel totale generale.
In tal modo, tuttavia, il giudice di rinvio avrebbe omesso di accertare - come pure era suo compito - la denunciata contraddizione tra motivazione e dispositivo, verificabile con un semplice raffronto tra l'importo relativo alle singole voci riconosciute e l'ammontare complessivo liquidato in dispositivo.
Il motivo è inammissibile.
Va innanzitutto chiarito che, nel caso di specie - contrariamente a quanto dedotto dalla Cassa Risparmio con il ricorso incidentale - non vi era affatto un giudicato interno sul punto.
Infatti, le lavoratrici non avevano l'onere di proporre appello avverso la sentenza del Pretore de L'LA, poiché il dispositivo della decisione di primo grado prevedeva il riconoscimento del loro diritto al F.I.P. (in contrasto con la motivazione che invece escludeva la spettanza di tale contributo).
Costituisce, del resto, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, nelle controversie soggette al rito del lavoro, il dispositivo della sentenza letto in udienza fissa irretrattabilmente la statuizione emessa dal giudice nella concreta fattispecie e non è modificabile da parte dello stesso giudice che ha emanato il provvedimento (Cass. 11 dicembre 1993 n. 12223). A seguito delle decisioni di questa Corte, il giudice di rinvio ha avuto l'incarico di "accertare la denunciata contraddizione tra motivazione e dispositivo - verificabile con il mero raffronto tra l'importo totale relativo alle voci riconosciute, le quali non comprendevano quella concernente il F.I.P., e l'ammontare poi liquidato, comprensivo di questo credito, malgrado fosse stato escluso in motivazione".
Il giudice di rinvio ha accertato che, nelle somme attribuite in primo grado alle lavoratrici, era stato già calcolato e ricompreso, per ciascuna di esse, l'ammontare loro spettante a titolo di contributo al FIP per i periodi non lavorati, ma considerati inclusi nell'unitario rapporto a tempo determinato.
Conseguentemente, il NA di Teramo ha stabilito (pag. 27) di non procedere ad una nuova liquidazione di detta voce, pur stabilendo che gli importi relativi al risarcimento danni da omesso versamento del contributo F.I.P. doveva essere versato alle lavoratrici, anziché al Fondo (punto 4 del dispositivo).
Le ricorrenti censurano appunto tale statuizione, in ordine alla quale non hanno in realtà ragione di dolersi per le considerazioni testè svolte. Al più potrebbe configurarsi un errore di calcolo, che, se del caso, andrebbe corretto non già in questa sede, ma con la procedura prevista dall'art. 287 codice di procedura civile (Cass. 5 febbraio 1994, n. 1191 e 5 maggio 2000 n. 5625).
Con il quinto motivo, le ricorrenti denunciano, infine, violazione degli articoli 90 e 91 codice di procedura civile, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile, errata applicazione di norme di diritto ed omessa motivazione. La liquidazione delle spese di giudizio effettuata dai giudici di rinvio sarebbe errata, secondo le due ricorrenti, perché non avrebbe tenuto conto della circostanza che la riunione delle due cause sarebbe stata effettuata solo con la sentenza del NA di Teramo (due erano stati i giudizi, anche se poi erano stati riuniti con la sentenza conclusiva del giudizio).
Il motivo è infondato. Risulta, infatti, dalla sentenza impugnata che la riunione delle cause connesse nella fase di rinvio venne disposta nel corso dell'istruttoria (pag. 20). Nella liquidazione delle spese, in ogni caso, il giudice del rinvio si è attenuto al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio (Cass. 16 aprile 1992 n. 4686), ne', d'altra parte, le ricorrenti principali hanno denunziato, con analitico conteggio, la violazione dei minimi della tariffa professionale.
Conclusivamente, il ricorso principale deve essere rigettato. È ora possibile passare all'esame del ricorso incidentale. La società controricorrente, con il primo motivo del ricorso incidentale, denuncia nullità della sentenza per violazione di giudicato interno, in relazione all'art. 360 n. 4 codice di procedura civile;
violazione dell'art. 112 codice di procedura civile, per ultrapetizione sulle domande decise in difetto di pronuncia di rinvio, in relazione all'art. 360 n. 3 codice di procedura civile;
omesso esame dell'eccezione di inammissibilità delle domande spiegate in sede di rinvio in difetto di pronuncia di rinvio della Cassazione ed omessa motivazione sull'eccezione stessa, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile. Il motivo di ricorso incidentale concerne la pronuncia di accoglimento dell'appello della HI, relativamente ai capi 3 e 4 del dispositivo.
La ricorrente HI - ricorda la Cassa - non aveva proposto ricorso per cassazione avverso la decisione del NA de L'LA (che pure aveva rigettato le sue domande relative alla corresponsione a titolo risarcitorio del contributo F.I.P. e dell'indennità di rischio confermando sul punto la sentenza del Pretore). Con il secondo motivo del ricorso incidentale, la Cassa di Risparmio denuncia nullità della sentenza per violazione del giudicato interno, in relazione all'art. 360 n. 4 codice di procedura civile;
violazione dell'art. 112 codice di procedura civile, per ultrapetizione sulle domande decise in difetto di pronuncia di rinvio in relazione all'art. 360 codice di procedura civile;
omesso esame dell'eccezione di inammissibilità delle domande spiegate in sede di rinvio in difetto di una pronuncia di rinvio della Corte di Cassazione ed omessa motivazione sull'eccezione stessa in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile (nei confronti della sola SP).
Il motivo di ricorso riguarda l'accoglimento dell'appello della SP con riferimento ai capi 3 e 4 del dispositivo (riguardanti il contributo F.I.P. e l'indennità di rischio).
La Cassa rileva che con la decisione n. 5993 del 1995 questa Corte aveva accolto il ricorso incidentale proposto dalla Cassa, ma non aveva disposto la remissione al NA di Teramo dalla decisione sulla questione della debenza del risarcimento per la mancata percezione dell'indennità di rischio e del contributo F.I.P. In ogni caso, osserva la Cassa di Risparmio, non può ritenersi ammissibile la proposizione di un giudizio di riassunzione in sede di rinvio, in relazione a domande che hanno formato oggetto di decisione di rigetto in appello e relativamente alle quali questa Corte non abbia specificamente disposto la cassazione del capo di sentenza di appello gravata di ricorso in sede di legittimità, fissando il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve attenersi per pronunciare nuovamente in sede di appello a seguito del rinvio. Con il terzo motivo del ricorso incidentale, la società denuncia omessa o quanto meno erronea motivazione su punto decisivo della controversia omessa pronuncia erronea valutazione dell'esistenza di giudicato interno.
Secondo la ricorrente, il capo della decisione pretorile che aveva negato per entrambe le ricorrenti il diritto all'indennità di rischio sarebbe coperta da giudicato, non essendo stata gravata di appello.
Con il quarto ed ultimo motivo, la ricorrente incidentale denuncia violazione dell'art. 360 n. 5 codice di procedura civile, omessa o quanto meno erronea motivazione su punto decisivo della controversia, violazione dell'art. 360 n. 3 codice di procedura civile ed omessa valutazione di giudicato interno.
La censura riguarda le quote di contributo FIP poste a carico della Cassa Risparmio dalla sentenza impugnata.
Il NA di Teramo - osserva la ricorrente incidentale - ha riformato la decisione del Pretore, che aveva imposto l'obbligo di pagare il contributo FIP al Fondo, anziché alle due ricorrenti. Il NA ha, in contrario, osservato che il contributo doveva essere corrisposto a titolo risarcitorio direttamente alle dipendenti, non avendo la Cassa assolto a tale obbligo durante il periodo non lavorato, per effetto del licenziamento illegittimo. Il NA, secondo la ricorrente incidentale, non avrebbe considerato che il Pretore aveva rigettato la domanda osservando che la Cassa aveva l'obbligo di versare al FIP tutte le contribuzioni non versate, ed aveva precisato che le ricorrenti non potevano vantare un diritto ad ottenere il pagamento in loro favore dell'importo dei contributi, considerato che gli stessi erano destinati ad alimentare esclusivamente il FIP e ad assicurare che le dipendenti potessero fruire del trattamento pensionistico loro spettante, anche in relazione alla pronuncia del Pretore, con la quale era stato posto a carico della Cassa l'obbligo di provvedere alla ricostruzione della carriera in relazione a tutti i periodi di servizio non prestato in dipendenza dell'illegittimo licenziamento.
In ogni caso, sottolinea la Cassa, il NA di Teramo, giudicando in sede di rinvio, avrebbe dovuto dichiarare l'insussistenza dell'obbligo della Cassa di provvedere al versamento del contributo - previsto dalla contrattazione collettiva - al Fondo (per evitare che la Cassa dovesse versarlo sia alle dipendenti che al Fondo). I quattro motivi di ricorso, per la loro evidente connessione, vanno trattati congiuntamente.
Con essi la Cassa censura sotto diversi profili la decisione del giudice di rinvio in ordine all'indennità di rischio ed al contributo F.I.P.
Orbene, non risponde al vero che si sarebbe formato il giudicato sul rigetto della domanda relativa al contributo F.I.P., perché, come si è avuto modo di dire in precedenza, il Pretore de L'LA, pur avendo condannato la Cassa al pagamento del relativo importo in favore delle lavoratrici, nella motivazione aveva argomentato che alle stesse nulla era dovuto a tal titolo: la questione era rimasta impregiudicata a seguito dell'appello proposto dalla Cassa, tanto è vero che questa Corte, con le sentenze rescindenti, aveva rimesso al giudice di rinvio l'esame della relativa problematica. Tutto ciò premesso, correttamente il NA di Teramo si è fatto carico di esaminare le relative domande. Nè del loro accoglimento ha interesse a dolersi la ricorrente incidentale per il fatto che le somme non dovevano essere accreditate direttamente alle lavoratrici, bensì all'apposito Fondo sempre nell'interesse di costoro: in effetti, con la condanna al pagamento dei relativi importi, come disposta dalla sentenza ora impugnata, la Cassa viene ad essere esonerata da qualsiasi ulteriore obbligo sul punto e nessun pregiudizio le deriva dal fatto che destinatario del pagamento sia un soggetto diverso da quello da essa Cassa indicato.
Diverso è il discorso relativamente all'indennità di rischio. A seguito della sentenza del NA de L'LA, che non aveva accolto questo capo delle domande originarie, non risulta che la relativa questione sia stata presa in esame da questa Corte con le sentenze rescindenti, per cui sul punto il giudice di rinvio non aveva alcun potere di pronunciarsi al riguardo.
In questa situazione, posto che il NA di Teramo è andato al di là dei limiti fissati dalle predette sentenze di annullamento, non resta in questa sede che cassare sul punto la decisione impugnata.
E poiché non sono necessari al riguardo accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., la Corte deve decidere nel merito, con rigetto delle domande relative all'indennità di rischio. Conclusivamente, il ricorso principale deve essere rigettato, ed accolto per quanto di ragione il ricorso incidentale. Le spese di questo giudizio sono compensate, ferma la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza del NA.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, accoglie per quanto di ragione il ricorso incidentale.
Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda relativa all'indennità di rischio (capo 3 del dispositivo della sentenza del NA di Teramo).
Compensa le spese di questo giudizio, ferma la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza del NA.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2001