Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/2001, n. 5359
CASS
Sentenza 10 aprile 2001

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Salvo diverse previsioni contrattuali, il tempo impiegato giornalmente per raggiungere la sede di lavoro durante il periodo della trasferta non può considerarsi come impiegato nell'esplicazione dell'attività lavorativa vera e propria, non facendo parte del lavoro effettivo, e non si somma quindi al normale orario di lavoro, così da essere qualificato come lavoro straordinario, tanto più che l'indennità di trasferta è in parte diretta a compensare il disagio psicofisico e materiale dato dalla faticosità degli spostamenti suindicati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/2001, n. 5359
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5359
    Data del deposito : 10 aprile 2001

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