CASS
Sentenza 26 giugno 2023
Sentenza 26 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/06/2023, n. 27611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27611 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AL GI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 01/03/2023 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
sentite le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI udito il difensore Penale Sent. Sez. 4 Num. 27611 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 31/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catania, quale giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza emessa il 19/1/2023 dal GIP presso lo stesso Tribunale nei confronti di IU AL, in quanto gravemente indiziato in ordine ai reati previsti dagli artt. 73 e 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e 416bis.1 cod.pen., contestati ai capi 2, 4, 5, 10, 11, 13 e 20 dell'imputazione provvisoria. Il Tribunale ha rigettato l'eccezione difensiva concernente la violazione del divieto previsto dall'art.297, comma 3, cod.proc.pen., in riferimento all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria il 27/7/2021 nel procedimento avente n. 4702/2017 RGNR con contestuale richiesta di dichiarazione di perdita di efficacia della misura per scadenza del termine di fase;
in particolare, il Collegio ha rilevato che, nel suddetto procedimento pendente di fronte al Tribunale di Reggio Calabria, al AL erano stati contestati i delitti previsti dagli artt. 73 e 74 del T.U. stup., accertati rispettivamente il 22/11/2018 e dal settembre 2017 al luglio 2019; che per tali imputazioni era stata emessa ordinanza di custodia cautelare il 27/7/2021, eseguita il 14/9/2021, mentre la richiesta di rinvio a giudizio era stata depositata dal pubblico ministero il 1°/7/2022; che i fatti oggetto del presente procedimento erano invece stati contestati come commessi dall'agosto del 2018 all'agosto del 2020, conseguendone l'insussistenza del presupposto normativo dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza cautelare rispetto a quelli oggetto della prima. In punto di merito il Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza sulla base degli elementi di indagine costituiti dagli esiti dei servizi di videosorveglianza e localizzazione, dalle intercettazioni telefoniche e ambientali, dai sequestri di sostanza stupefacente, dagli arresti in flagranza di soggetti coindagati e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ritenendo specificamente che gli stessi comprovassero l'esistenza e l'operatività, tra l'agosto del 2018 e l'agosto del 2020, di un gruppo criminale radicato sul territorio della provincia di Catania - diretto e organizzato dai fratelli AN AL, IU AL, FA AL e AN AL - avente quale oggetto il traffico di sostanze stupefacenti del tipo marijuana, hashish e cocaina;
emergenze indiziarie, a propria volta, traenti spunto da quelle relative ad altro procedimento (avente n.5870/2018), nel quale era stato individuato un altro gruppo di trafficanti che aveva rifornito di sostanze stupefacenti quello oggetto del presente giudizio. 2 Il Tribunale ha quindi operato un analitico esame in ordine alla fondatezza delle ipotesi accusatorie relative ai singoli reati fine e ha ritenuto che le emergenze investigative inducessero a ritenere provata l'esistenza di un'associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, in relazione alla quale l'odierno ricorrente doveva essere individuato quale promotore, organizzatore e dirigente, ritenendo pienamente integrate anche le circostanza aggravanti perfezionate dalla disponibilità di armi e dal ricorso al metodo mafioso. In punto di esigenze cautelari, il Tribunale - alla luce della gravità del pericolo di reiterazione desumibile dalla gravità dei fatti contestati - ha ritenuto non superabile la doppia presunzione prevista dall'art.275, comma 3, cod.proc.pen., confermando il giudizio del GIP in ordine all'adeguatezza della sola misura maggiormente afflittiva. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione IU AL, tramite il proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione;
nel quale ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), in relazione all'art.297 cod.proc.pen.. Nel non contestare la sussistenza di un quadro di gravità indiziaria, il difensore ha premesso di avere eccepito - in sede di procedimento di riesame - la violazione della suddetta disposizione processuale, in riferimento alla dedotta necessità di retrodatazione del termine iniziale di decorrenza della misura alla data di esecuzione di altra e precedente misura, applicata il 14/9/2021, risultando la connessione tra le diverse contestazioni e la desumibilità degli elementi indiziari fondanti la seconda ordinanza già al tempo del precedente provvedimento cautelare o quantomeno dalla richiesta di rinvio a giudizio. Ha riportato il capo di imputazione provvisorio della predetta ordinanza, nella quale all'odierno ricorrente era stato contestato il reato previsto dall'art.74, T.U. stup., commesso in provincia di Reggio Calabria e Catania, accertato a far data dal settembre 2017 sino al luglio 2019, oltre a un reato fine commesso nel novembre del 2018; ordinanza annullata dal Tribunale del riesame quanto all'ipotesi associativa e successivamente alla quale, in data 1/7/2022, il pubblico ministero aveva depositato la richiesta di rinvio a giudizio;
ha dedotto come, dalla lettura delle imputazioni, risultasse il rapporto di connessione qualificata sussistente tra le medesime ai sensi dell'art.12, lett.b), cod.proc.pen. e come gli elementi indiziari posti alla base 3 della seconda misura dovessero intendersi conosciuti dalla Procura catanese al momento dell'adozione della prima misura cautelare. Ha specificamente dedotto che, in ordine al predetto reato fine - riguardante la cessione di sostanza stupefacente di tipo cocaina avvenuta in favore dei fratelli AL il 22/11/2018 in Catania - la stessa fosse ricompresa nell'arco temporale proprio dell'imputazione provvisoria formulata nella seconda misura cautelare e che il relativo episodio era stato analiticamente descritto nella relativa ordinanza;
ha dedotto che le condizioni di applicabilità dell'art.297, comma 3, cod.proc.pen. dovevano ritenersi ricorrenti nel caso di specie atteso che - nel corso del secondo procedimento - alla data dell'8/6/2021 era stata depositata l'informativa conclusiva da parte della polizia giudiziaria e quindi prima dell'emissione dell'ordinanza cautelare (avvenuta alla data del 27/7/2021) nell'ambito del primo procedimento;
ha altresì dedotto che il materiale indiziario utilizzato nel presente 'procedimento era composto dagli esiti di attività di intercettazione e dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia precedenti l'emissione del primo provvedimento cautelare;
ha quindi dedotto la necessità di retrodatare i termini di decorrenza della custodia cautelare nel presente procedimento a far data dall'esecuzione della misura cautelare adottata nel procedimento connesso (14/9/2021). 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Con l'unico motivo di impugnazione, il ricorrente ha invocato l'applicazione dell'art.297, comma 3, cod.proc.pen., ai sensi del quale: «Se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave». 4 In particolare, il ricorrente ha dedotto la sussistenza di un nesso di connessione qualificata tra il reato contestato nel distinto procedimento pendente di fronte al Tribunale di Reggio Calabria - nel cui ambito era stata emessa ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere in data 27/7/2021, eseguita il 14/9/2021 - e quelli contestati nel presente procedimento. 3. Va quindi premesso che il meccanismo di retrodatazione previsto dalla suddetta disposizione si applica - per effetto delle modifiche introdotte dalla I. 8 agosto 1995, n.332 - anche in relazione a ordinanza successivamente emessa per fatti diversi purché ricorra la duplice condizione della sussistenza di una connessione qualificata ai sensi dell'art.12, lett.b) e c), cod.proc.pen. e si tratti di fatti commessi anteriormente rispetto alla data di emissione della prima ordinanza cautelare, purché si tratti di fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste il rapporto di connessione;
elementi in presenza dei quali opera il meccanismo di retrodatazione a far data dall'esecuzione della prima ordinanza cautelare con commisurazione dei termini a quelli propri dell'imputazione più grave. A propria volta, con deduzione direttamente rilevante nel caso di specie, è stato rilevato che in tema di pluralità di misure cautelari emesse in procedimenti pendenti anche dinanzi a uffici giudiziari diversi, la retrodatazione del termine di durata può riconoscersi qualora, tra i fatti oggetto dei due provvedimenti cautelari, sussista una delle ipotesi di connessione qualificata previste dall'art.297, comma 3, cod. proc. pen., consistente nel concorso formale di reati, nel reato continuato o nella connessione teleologica, limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri (Sez. U, n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli, Rv. 279347- 02). 4. In ordine alla tipologia di rimedi esperibili dall'indagatolimputato per evitare l'effetto negativo della c.d. contestazione a catena e per fare dichiarare la retrodatazione del termine di decorrenza della custodia cautelare, le Sezioni Unite hanno altresì precisato che la questione può essere dedotta anche nel procedimento di riesame solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) termine interamente scaduto, per effetto della retrodatazione, al momento del secondo provvedimento cautelare;
b) desumibilità dall'ordinanza applicativa della misura coercitiva 5 di tutti gli elementi idonei a giustificare l'ordinanza successiva (Sez. U, n. 45246 del 19/07/2012, Polcino, Rv. 253549). 5. Ciò premesso, il punto di doglianza relativo ai criteri di applicazione della disposizione invocata da parte del Tribunale distrettuale deve ritenersi fondato. Difatti, il Collegio ha negato l'applicabilità del meccanismo della retrodatazione sulla base della posteriorità dei fatti contestati nel presente procedimento rispetto a quelli contestati nel procedimento iscritto presso il Tribunale di Reggio Calabria, con specifico riferimento alle due contestazioni operate in relazione all'art.74, T.U. stup.. Peraltro, come risulta dagli atti, il meccanismo di retrodatazione è stato invocato dall'odierno ricorrente non in relazione al reato associativo contestato nel connesso procedimento (e in relazione al quale vi è stato provvedimento di annullamento del titolo cautelare da parte del Tribunale del riesame), bensì in riferimento all'episodio di acquisto di sostanza stupefacente perfezionato il 22/11/2018, avente a oggetto kg 5,750 di cocaina e analiticamente descritto nell'ordinanza di custodia cautelare oggetto del presente giudizio. Ciò premesso, il Tribunale distrettuale ha negato l'operatività del meccanismo di retrodatazione sulla base della dedotta posteriorità dei fatti contestati nel presente procedimento rispetto a quelli oggetto della prima ordinanza cautelare. In tale modo il Collegio è peraltro incorso nel denunciato vizio di violazione della legge processuale - in relazione all'art.297, comma 3, cod.proc.pen. - prendendo quale punto di riferimento per l'applicazione del meccanismo di retrodatazione l'elemento fattuale rappresentato dalla posteriorità dei fatti storici, quando invece la suddetta disposizione lega l'applicazione del meccanismo alla anteriorità dei fatti oggetto della seconda misura rispetto alla data di emissione della prima ordinanza cautelare. Ne consegue che il Tribunale avrebbe dovuto valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della norma in riferimento - non alla posteriorità temporale dei fatti storici (peraltro non sussistente, sulla base del dato indicato nel capo di imputazione, facente riferimento a condotta perfezionata già dal mese di agosto del 2018) - bensì al rapporto tra la data di commissione dei fatti posti alla base della seconda misura cautelare (tutti contestati in date comprese tra l'agosto del 2018 e l'agosto del 2020 tanto in ordine al reato associativo quanto ai reati fine) e la data della 6 prima ordinanza cautelare, emessa il 27/7/2021 e posta in esecuzione il 14/9/2021. 6. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Catania;
il quale dovrà esaminare, previa valutazione della sussistenza del rapporto di connessione tra i fatti oggetti dei distinti procedimenti, l'operatività del meccanismo di retrodatazione alla luce del criterio dell'anteriorità dei fatti oggetto del presente giudizio rispetto all'emissione della precedente ordinanza oltre a valutare la sussistenza del presupposto della eventuale e già intervenuta decorrenza del termine di durata della custodia cautelare.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo esame, al Tribunale di Catania. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 31 maggio 2023 Il Consigliere estensore
sentite le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI udito il difensore Penale Sent. Sez. 4 Num. 27611 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 31/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catania, quale giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza emessa il 19/1/2023 dal GIP presso lo stesso Tribunale nei confronti di IU AL, in quanto gravemente indiziato in ordine ai reati previsti dagli artt. 73 e 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e 416bis.1 cod.pen., contestati ai capi 2, 4, 5, 10, 11, 13 e 20 dell'imputazione provvisoria. Il Tribunale ha rigettato l'eccezione difensiva concernente la violazione del divieto previsto dall'art.297, comma 3, cod.proc.pen., in riferimento all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria il 27/7/2021 nel procedimento avente n. 4702/2017 RGNR con contestuale richiesta di dichiarazione di perdita di efficacia della misura per scadenza del termine di fase;
in particolare, il Collegio ha rilevato che, nel suddetto procedimento pendente di fronte al Tribunale di Reggio Calabria, al AL erano stati contestati i delitti previsti dagli artt. 73 e 74 del T.U. stup., accertati rispettivamente il 22/11/2018 e dal settembre 2017 al luglio 2019; che per tali imputazioni era stata emessa ordinanza di custodia cautelare il 27/7/2021, eseguita il 14/9/2021, mentre la richiesta di rinvio a giudizio era stata depositata dal pubblico ministero il 1°/7/2022; che i fatti oggetto del presente procedimento erano invece stati contestati come commessi dall'agosto del 2018 all'agosto del 2020, conseguendone l'insussistenza del presupposto normativo dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza cautelare rispetto a quelli oggetto della prima. In punto di merito il Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza sulla base degli elementi di indagine costituiti dagli esiti dei servizi di videosorveglianza e localizzazione, dalle intercettazioni telefoniche e ambientali, dai sequestri di sostanza stupefacente, dagli arresti in flagranza di soggetti coindagati e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ritenendo specificamente che gli stessi comprovassero l'esistenza e l'operatività, tra l'agosto del 2018 e l'agosto del 2020, di un gruppo criminale radicato sul territorio della provincia di Catania - diretto e organizzato dai fratelli AN AL, IU AL, FA AL e AN AL - avente quale oggetto il traffico di sostanze stupefacenti del tipo marijuana, hashish e cocaina;
emergenze indiziarie, a propria volta, traenti spunto da quelle relative ad altro procedimento (avente n.5870/2018), nel quale era stato individuato un altro gruppo di trafficanti che aveva rifornito di sostanze stupefacenti quello oggetto del presente giudizio. 2 Il Tribunale ha quindi operato un analitico esame in ordine alla fondatezza delle ipotesi accusatorie relative ai singoli reati fine e ha ritenuto che le emergenze investigative inducessero a ritenere provata l'esistenza di un'associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, in relazione alla quale l'odierno ricorrente doveva essere individuato quale promotore, organizzatore e dirigente, ritenendo pienamente integrate anche le circostanza aggravanti perfezionate dalla disponibilità di armi e dal ricorso al metodo mafioso. In punto di esigenze cautelari, il Tribunale - alla luce della gravità del pericolo di reiterazione desumibile dalla gravità dei fatti contestati - ha ritenuto non superabile la doppia presunzione prevista dall'art.275, comma 3, cod.proc.pen., confermando il giudizio del GIP in ordine all'adeguatezza della sola misura maggiormente afflittiva. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione IU AL, tramite il proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione;
nel quale ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), in relazione all'art.297 cod.proc.pen.. Nel non contestare la sussistenza di un quadro di gravità indiziaria, il difensore ha premesso di avere eccepito - in sede di procedimento di riesame - la violazione della suddetta disposizione processuale, in riferimento alla dedotta necessità di retrodatazione del termine iniziale di decorrenza della misura alla data di esecuzione di altra e precedente misura, applicata il 14/9/2021, risultando la connessione tra le diverse contestazioni e la desumibilità degli elementi indiziari fondanti la seconda ordinanza già al tempo del precedente provvedimento cautelare o quantomeno dalla richiesta di rinvio a giudizio. Ha riportato il capo di imputazione provvisorio della predetta ordinanza, nella quale all'odierno ricorrente era stato contestato il reato previsto dall'art.74, T.U. stup., commesso in provincia di Reggio Calabria e Catania, accertato a far data dal settembre 2017 sino al luglio 2019, oltre a un reato fine commesso nel novembre del 2018; ordinanza annullata dal Tribunale del riesame quanto all'ipotesi associativa e successivamente alla quale, in data 1/7/2022, il pubblico ministero aveva depositato la richiesta di rinvio a giudizio;
ha dedotto come, dalla lettura delle imputazioni, risultasse il rapporto di connessione qualificata sussistente tra le medesime ai sensi dell'art.12, lett.b), cod.proc.pen. e come gli elementi indiziari posti alla base 3 della seconda misura dovessero intendersi conosciuti dalla Procura catanese al momento dell'adozione della prima misura cautelare. Ha specificamente dedotto che, in ordine al predetto reato fine - riguardante la cessione di sostanza stupefacente di tipo cocaina avvenuta in favore dei fratelli AL il 22/11/2018 in Catania - la stessa fosse ricompresa nell'arco temporale proprio dell'imputazione provvisoria formulata nella seconda misura cautelare e che il relativo episodio era stato analiticamente descritto nella relativa ordinanza;
ha dedotto che le condizioni di applicabilità dell'art.297, comma 3, cod.proc.pen. dovevano ritenersi ricorrenti nel caso di specie atteso che - nel corso del secondo procedimento - alla data dell'8/6/2021 era stata depositata l'informativa conclusiva da parte della polizia giudiziaria e quindi prima dell'emissione dell'ordinanza cautelare (avvenuta alla data del 27/7/2021) nell'ambito del primo procedimento;
ha altresì dedotto che il materiale indiziario utilizzato nel presente 'procedimento era composto dagli esiti di attività di intercettazione e dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia precedenti l'emissione del primo provvedimento cautelare;
ha quindi dedotto la necessità di retrodatare i termini di decorrenza della custodia cautelare nel presente procedimento a far data dall'esecuzione della misura cautelare adottata nel procedimento connesso (14/9/2021). 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Con l'unico motivo di impugnazione, il ricorrente ha invocato l'applicazione dell'art.297, comma 3, cod.proc.pen., ai sensi del quale: «Se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave». 4 In particolare, il ricorrente ha dedotto la sussistenza di un nesso di connessione qualificata tra il reato contestato nel distinto procedimento pendente di fronte al Tribunale di Reggio Calabria - nel cui ambito era stata emessa ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere in data 27/7/2021, eseguita il 14/9/2021 - e quelli contestati nel presente procedimento. 3. Va quindi premesso che il meccanismo di retrodatazione previsto dalla suddetta disposizione si applica - per effetto delle modifiche introdotte dalla I. 8 agosto 1995, n.332 - anche in relazione a ordinanza successivamente emessa per fatti diversi purché ricorra la duplice condizione della sussistenza di una connessione qualificata ai sensi dell'art.12, lett.b) e c), cod.proc.pen. e si tratti di fatti commessi anteriormente rispetto alla data di emissione della prima ordinanza cautelare, purché si tratti di fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste il rapporto di connessione;
elementi in presenza dei quali opera il meccanismo di retrodatazione a far data dall'esecuzione della prima ordinanza cautelare con commisurazione dei termini a quelli propri dell'imputazione più grave. A propria volta, con deduzione direttamente rilevante nel caso di specie, è stato rilevato che in tema di pluralità di misure cautelari emesse in procedimenti pendenti anche dinanzi a uffici giudiziari diversi, la retrodatazione del termine di durata può riconoscersi qualora, tra i fatti oggetto dei due provvedimenti cautelari, sussista una delle ipotesi di connessione qualificata previste dall'art.297, comma 3, cod. proc. pen., consistente nel concorso formale di reati, nel reato continuato o nella connessione teleologica, limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri (Sez. U, n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli, Rv. 279347- 02). 4. In ordine alla tipologia di rimedi esperibili dall'indagatolimputato per evitare l'effetto negativo della c.d. contestazione a catena e per fare dichiarare la retrodatazione del termine di decorrenza della custodia cautelare, le Sezioni Unite hanno altresì precisato che la questione può essere dedotta anche nel procedimento di riesame solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) termine interamente scaduto, per effetto della retrodatazione, al momento del secondo provvedimento cautelare;
b) desumibilità dall'ordinanza applicativa della misura coercitiva 5 di tutti gli elementi idonei a giustificare l'ordinanza successiva (Sez. U, n. 45246 del 19/07/2012, Polcino, Rv. 253549). 5. Ciò premesso, il punto di doglianza relativo ai criteri di applicazione della disposizione invocata da parte del Tribunale distrettuale deve ritenersi fondato. Difatti, il Collegio ha negato l'applicabilità del meccanismo della retrodatazione sulla base della posteriorità dei fatti contestati nel presente procedimento rispetto a quelli contestati nel procedimento iscritto presso il Tribunale di Reggio Calabria, con specifico riferimento alle due contestazioni operate in relazione all'art.74, T.U. stup.. Peraltro, come risulta dagli atti, il meccanismo di retrodatazione è stato invocato dall'odierno ricorrente non in relazione al reato associativo contestato nel connesso procedimento (e in relazione al quale vi è stato provvedimento di annullamento del titolo cautelare da parte del Tribunale del riesame), bensì in riferimento all'episodio di acquisto di sostanza stupefacente perfezionato il 22/11/2018, avente a oggetto kg 5,750 di cocaina e analiticamente descritto nell'ordinanza di custodia cautelare oggetto del presente giudizio. Ciò premesso, il Tribunale distrettuale ha negato l'operatività del meccanismo di retrodatazione sulla base della dedotta posteriorità dei fatti contestati nel presente procedimento rispetto a quelli oggetto della prima ordinanza cautelare. In tale modo il Collegio è peraltro incorso nel denunciato vizio di violazione della legge processuale - in relazione all'art.297, comma 3, cod.proc.pen. - prendendo quale punto di riferimento per l'applicazione del meccanismo di retrodatazione l'elemento fattuale rappresentato dalla posteriorità dei fatti storici, quando invece la suddetta disposizione lega l'applicazione del meccanismo alla anteriorità dei fatti oggetto della seconda misura rispetto alla data di emissione della prima ordinanza cautelare. Ne consegue che il Tribunale avrebbe dovuto valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della norma in riferimento - non alla posteriorità temporale dei fatti storici (peraltro non sussistente, sulla base del dato indicato nel capo di imputazione, facente riferimento a condotta perfezionata già dal mese di agosto del 2018) - bensì al rapporto tra la data di commissione dei fatti posti alla base della seconda misura cautelare (tutti contestati in date comprese tra l'agosto del 2018 e l'agosto del 2020 tanto in ordine al reato associativo quanto ai reati fine) e la data della 6 prima ordinanza cautelare, emessa il 27/7/2021 e posta in esecuzione il 14/9/2021. 6. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Catania;
il quale dovrà esaminare, previa valutazione della sussistenza del rapporto di connessione tra i fatti oggetti dei distinti procedimenti, l'operatività del meccanismo di retrodatazione alla luce del criterio dell'anteriorità dei fatti oggetto del presente giudizio rispetto all'emissione della precedente ordinanza oltre a valutare la sussistenza del presupposto della eventuale e già intervenuta decorrenza del termine di durata della custodia cautelare.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo esame, al Tribunale di Catania. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 31 maggio 2023 Il Consigliere estensore