Sentenza 23 gennaio 2007
Massime • 1
In tema di sospensione dei termini di custodia cautelare, l'ordinanza con la quale il giudice provvede è soggetta soltanto ad appello ex art. 310 cod. pen., con la conseguenza che, essendo tale ordinanza fondata su giudizio prognostico non sindacabile "ex post", la mancata impugnazione da parte dell'interessato preclude allo stesso di rimettere successivamente in discussione le ragioni poste a base del provvedimento, potendosi ipotizzare la revoca di esso solo nella ipotesi di sopravvenienza di fatti nuovi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/01/2007, n. 8438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8438 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 23/01/2007
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 99
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 040768/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZI QU N. IL 08/03/1971;
2) ON NI N. IL 28/10/1966;
3) ON NI N. IL 07/10/1965;
4) IN ON N. IL 15/06/1964;
avverso ORDINANZA del 30/05/2006 TRIBUNALE DEL RIESAME di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. FEBBRARO Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Irace Camillo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 30 giugno 2006 il Tribunale del riesame di Napoli, confermando la decisione assunta dal Tribunale di Noia, rigettava la richiesta della difesa volta ad ottenere la revoca della sospensione dei termini di custodia cautelare, per complessità del dibattimento, disposta fin dal 2 dicembre 2004 nel giudizio a carico di AL NI, OM RO, CO LU e ZI QU, imputati di associazione per delinquere di stampo mafioso e di altri 17 reati fine.
Nella motivazione quel collegio rilevava che l'attività fino ad allora svolta aveva confermato la fondatezza della sospensione, basata sulla natura della contestazione associativa, sulla molteplicità degli imputati e delle imputazioni, nonché sulla necessità di procedere a lunga e articolata istruzione dibattimentale.
Il fatto che all'udienza del 22 dicembre 2005 il Pubblico Ministero avesse avanzato ulteriori richieste istruttorie (esame di testimoni e perizia fonica sulle intercettazioni) non era visto come frutto di colpevole inerzia, ma di una necessità sorta in esito all'espletamento dell'istruzione ammessa.
Avverso tale ordinanza hanno proposto due separati ricorsi per cassazione - peraltro di ugual contenuto - il ZI P. e, congiuntamente tra loro, il NI, il RO D. e il LU, affidando al comune difensore la redazione di un unico motivo. Con esso deducono carenza di motivazione, per omessa confutazione di svariati argomenti difensivi addotti nella richiesta di revoca e nell'atto di appello. Contestano la sussistenza dei presupposti per la sospensione, già al momento in cui fu disposta, e osservano che il prolungamento dell'istruzione non è addebitabile alla difesa. Una successiva memoria reca motivi aggiunti con cui la difesa dei ricorrenti, ribadita la denuncia di omessa motivazione, si richiama agli artt. 5 e 6 della convenzione europea per i diritti dell'uomo. Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.
Per una migliore definizione del thema decidendum è opportuno evidenziare che il provvedimento qui impugnato ha per oggetto la conferma del diniego di revoca dell'ordinanza, emessa il 2 dicembre 2004 (dunque oltre un anno prima della presentazione dell'istanza di revoca), con la quale il Tribunale di Noia aveva disposto la sospensione dei termini di custodia cautelare per complessità del dibattimento. Su tale premessa va immediatamente osservato che, non essendo stato proposto a suo tempo l'appello di cui all'art. 304 c.p.p., comma 3 e art. 310 c.p.p., le ragioni poste dal giudice del dibattimento a sostegno di quella sua decisione - fondate su un giudizio prognostico non sindacabile ex post - non possono essere ormai rimesse in discussione, potendosi ipotizzare una revoca del provvedimento solo nell'ipotesi di sopravvenienza di fatti nuovi. Il fatto nuovo addotto dalla difesa degli imputati, dal quale dovrebbe trarre giustificazione l'invocata revoca della sospensione, consiste in ciò, che all'udienza del 22 dicembre 2005, ad istruzione dibattimentale apparentemente conclusa, il Pubblico Ministero ha formulato nuove istanze istruttorie foriere di ulteriore prolungamento del giudizio, e - quindi - dello stato di custodia cautelare degli istanti.
Senonché la circostanza suddetta, lungi dal rimuovere il fondamento logico-giuridico di un ulteriore mantenimento della disposta sospensione, ne conferma semmai la perdurante necessità, atteso che gli ulteriori adempimenti istruttori chiesti dal P.M. non possono che accentuare la complessità del dibattimento costituente il presupposto dell'ordinanza emessa il 2 dicembre 2004. Certamente sarebbe contrario a giustizia l'eventuale protrarsi dello stato di restrizione degli imputati, se l'atteggiamento del Pubblico Ministero fosse la manifestazione di un intento dilatorio inteso a prolungare il processo oltre i limiti della ragionevole durata;
ma il Tribunale del riesame, che su tale problematica ha fermato la sua attenzione, ha motivatamente escluso che la scelta dell'organo dell'accusa fosse il frutto anche solo di una colpevole inerzia, piuttosto che di una valutazione legittimamente portata sulla necessità di approfondimenti istruttori emersa dall'esito delle prove inizialmente richieste.
Così ponendosi i termini del problema, la motivazione addotta a sostegno dell'ordinanza qui impugnata non può essere tacciata di incompletezza, risultando invece ivi affrontati i temi di rilievo ai fini della decisione. D'altra parte è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il giudice, per soddisfare l'obbligo della motivazione, non è tenuto a prendere in considerazione tutte le deduzioni difensive sottoposte al suo esame, sufficiente essendo che egli indichi le ragioni che sorreggono la decisione adottata, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo (v. per tutte Cass. 6 maggio 1999, Duri). E decisivo certamente non è l'argomento col quale i ricorrenti insistono nel negare che la complessità del dibattimento sia addebitabile ad essi, quasi che l'istituto della sospensione dei termini di custodia cautelare avesse una funzione sanzionatoria, che nella realtà gli è invece del tutto estranea.
Quanto ai principi affermati nella convenzione europea per i diritti dell'uomo, richiamati nella memoria con motivi aggiunti, va qui precisato che il principio della libertà dell'imputato durante il processo va contemperato con le esigenze di sicurezza dei consociati e di genuinità della prova, alla cui tutela giustamente si ispira il sistema delle misure cautelari personali;
circa il principio della ragionevole durata del processo, si osserva che esso è stato bensì recepito nel nostro ordinamento, con la modifica dell'art. 111 Cost. (al cui disposto va, perciò, parametrata la legittimità delle norme che regolano il procedimento): ma con esso si pone un tema del tutto avulso dalle questioni agitate nel presente giudizio, nel quale viene in considerazione lo stato di libertà o coercizione dell'imputato durante il processo, sul presupposto che la durata di questo non ecceda la ragionevolezza, ma sia fisiologicamente condizionata dalla complessità del dibattimento.
Alla reiezione dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti, in via solidale, al pagamento delle spese processuali. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
la Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Manda alla cancelleria per la comunicazione di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2007