Sentenza 10 febbraio 2009
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, in virtù del rinvio recettizio operato dall'art. 9, ult. comma L. n. 69 del 2005 all'art. 719 cod. proc. pen., unico rimedio proponibile avverso i provvedimenti relativi a misure cautelari personali emesse per l'esecuzione di un mandato di arresto europeo è il ricorso per cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/02/2009, n. 7482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7482 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 10/02/2009
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 320
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 1842/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.G. presso la CORTE D'APPELLO DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO;
contro l'ordinanza 31 dicembre 2008 del Tribunale di Bolzano;
nei confronti di:
NE NO.
Udita la relazione del Consigliere Dott. Antonio Stefano Agrò. Udito il P.G. Dott. Enrico Delehaye che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza.
Udito per il SN l'avvocato MASCARA Antonella che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il P.G., deducendo il difetto di competenza, ricorre contro l'ordinanza in epigrafe con cui il Tribunale del riesame di Bolzano ha revocato la misura coercitiva della custodia in carcere, disposta dal Presidente della Corte d'Appello di Bolzano a carico di SN NO a seguito di mandato di arresto europeo nei suoi confronti.
2. Il ricorso è fondato.
Unico organo funzionalmente competente a decidere sui ricorsi contro le misure cautelari adottate nell'ambito del procedimento del mandato di arresto europeo è la Corte di Cassazione, come fatto palese dalla L. n. 69 del 2005, art. 9, u.c. che richiama l'art. 719 c.p.p.. 3. Ne deriva la conseguenza espressa nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla senza rinvio il provvedimento impugnato. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2009