Sentenza 22 febbraio 2006
Massime • 1
Non vi è contraddittorietà fra il riconoscimento delle attenuanti generiche e la scelta, nel caso di reato punito con pena alternativa, dell'irrogazione di quella detentiva anzichè di quella pecuniaria, sempre che il giudice fornisca adeguata motivazione in ordine alle ragioni di siffatta scelta. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto incensurabile la decisione del giudice di merito il quale, per un verso, in considerazione della resipiscenza mostrata dall'imputato, lo aveva ritenuto meritevole delle attenuanti generiche; per altro verso, tenuto conto dei numerosi e gravi precedenti penali, gli aveva irrogato, per il reato di danneggiamento, da lui commesso, la pena detentiva).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/02/2006, n. 8634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8634 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 22/02/2006
Dott. SIRENA Pietro A. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONZATTI Giuliano - Consigliere - N. 229
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 19149/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FI LV;
avverso la sentenza, in data 15/03/2004, della Corte d'appello di Messina;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Fausto Cardella;
Sentito il Pubblico Ministero, Sost. Proc. Gen., Dott. Gialanella Antonio, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
FI LV ricorre avverso la sentenza, in data 15/03/2004 della Corte d'appello di Messina, parzialmente confermativa della condanna per il reato di danneggiamento. Il ricorrente deduce, con riguardo all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), l'illogicità della motivazione nella parte in cui, da un lato, si ritiene l'imputato meritevole delle attenuanti generiche, dall'altro, si irroga la sanzione detentiva invece di quella pecuniaria. Il motivo è manifestamente infondato.
Questa Corte, sez. 5^, con sentenza 17/03/1978, Manfredi, 139091, ha affermato che "Non vi e contraddittorietà fra l'irrogazione della pena detentiva prevista (nella specie dall'art. 590 cod. pen.) come alternativa con quella pecuniaria e la concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti con un'aggravante". Non risulta che questa Corte suprema abbia avuto più occasione di tornare sullo specifico argomento ma il principio enunciato conserva la sua validità. Con sentenza, Cass. sez. 3^, 15/12/1988 è stato ribadito che il riconoscimento delle attenuanti generiche non è incompatibile con la determinazione della pena oltre il minimo edittale stante l'indipendenza delle valutazioni che il giudice di merito è chiamato a fare nell'uno e nell'altro caso (Conf.: Cass., sez. 6^, 22/12/1998, Esposito, 212505).
Tanto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, quanto la scelta della pena pecuniaria piuttosto che quella detentiva, attengono alla vasta gamma di strumenti, il cui esercizio è rimesso dal legislatore al potere discrezionale del giudice per un più congruo adeguamento della sanzione penale al caso concreto. Entrambi possono far riferimento all'uno o all'altro dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. ma, ai fini della concessione delle attenuanti generiche, il giudice può anche prendere in considerazione qualsiasi circostanza, idonea ad essere valutata favorevolmente, che abbia ad oggetto elementi attinenti al fatto o all'agente.
In conseguenza, non v'è contraddizione nella concomitante opzione per l'uno e per l'altro istituto, allorquando il giudice motivi congruamente le ragioni della scelta.
Così nel caso di specie: con riguardo al comportamento processuale dell'imputato, che aveva chiesto scusa del suo gesto, sono state concesse le attenuanti generiche ma, tenuto conto dei numerosi e gravi precedenti penali, il giudicante ha ritenuto di confermare la pena detentiva, irrogata in primo grado, seppur congruamente diminuita.
La declaratoria d'inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, potendosi ravvisare profili di colpa, anche al versamento della somma di Euro seicento alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro seicento alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2006