Sentenza 28 giugno 2017
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In caso di sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento di una somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, qualora non sia stato fissato in sentenza, coincide con quello del passaggio in giudicato della stessa, trattandosi di obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile.
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- 1. Parte civile non accetta il rito abbreviato: resta nel processo penale (Cass. 36154/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 maggio 2025
La mancata accettazione della parte civile del rito abbreviato comporta il venir meno dell'azione civile in sede penale o solamente l'inoperatività della sospensione necessaria per pregiudizialità penale, altrimenti contemplata dal comma dell'art.75 cpp? CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE V PENALE (data ud. 23/05/2018) 27/07/2018, n. 36154 SENTENZA sul ricorso proposto da: G.F., nato a (OMISSIS); avverso la sentenza del 13/01/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. MARIA …
Leggi di più… - 2. Stabilire il termine in caso di sospensione condizionale subordinataDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 ottobre 2022
A chi spetta stabilire il termine in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio Indice Il fatto La questione prospettata nell'ordinanza di rimessione La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione La soluzione adottata dalle Sezioni Unite Conclusioni 1. Il fatto Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con una sentenza pronunciata dallo stesso Tribunale passata in giudicato, ritenuto l'inadempimento degli obblighi risarcitori disposti in favore della parte civile (condanna al risarcimento del danno liquidato in …
Leggi di più… - 3. Sospensione condizionale della pena e revocaRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 14 febbraio 2021
In caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere all'adempimento, qualora non sia stato fissato in sentenza, coincida con quello del passaggio in giudicato della stessa o con quello previsto dall'art. 163 cod. pen. ? E' stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione: “se, in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere all'adempimento, qualora non sia stato fissato in sentenza, coincida con quello del passaggio in giudicato della stessa o con quello previsto dall'art. 163 cod. pen.”. Sezione …
Leggi di più… - 4. i termini per il risarcimentoNicola De Rossi · https://www.bloggiuridico.it/ · 11 aprile 2019
Com'è noto, il giudice può vincolare la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno cagionato attraverso il reato contestato. Ma che succede se il giudice omette di stabilire un termine entro cui l'imputato deve ottemperare al suo impegno risarcitorio? Il Tribunale come giudice dell'esecuzione revoca la condizionale A questo quesito tutt'altro che secondario ha cercato di rispondere la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15557/2019 depositata il 9 aprile 2019 nell'ambito di una vicenda giudiziaria originatasi presso il Tribunale di Ascoli Piceno. Il quale, con ordinanza del 19 febbraio 2018, pronunciandosi quale giudice dell'esecuzione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/06/2017, n. 47862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47862 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2017 |
Testo completo
47 862-17 . REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 28/06/2017 MARIASTEFANIA DI TOMASSI - Presidente - Sent. n. sez. 2403/2017 VINCENZO SIANI ALDO ESPOSITO REGISTRO GENERALE N.31797/2016 GAETANO DI GIURO - Rel. Consigliere - ANTONIO MINCHELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TORINO nel procedimento a carico di: NT RA nato il [...] a [...] inoltre: PARTE CIVILE avverso l'ordinanza del 09/06/2016 del TRIBUNALE di TORINO sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lette/sentite le conclusioni del PG Ixer ee nengolo, По некого. Che ne chiesto ie гіде по D RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Torino in composizione monocratica, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta formulata dal P.m. presso lo stesso Tribunale volta ad ottenere la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a UO ND con sentenza del medesimo Tribunale del 31/10/2012, irrevocabile in data 05/02/2016, subordinatamente al pagamento da parte della stessa della somma di euro 73.500, liquidata a titolo di risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, con statuizione provvisoriamente esecutiva.
1.1 Il Tribunale, nel respingere la richiesta, ha rilevato l'irrevocabilità allo stato del beneficio concesso alla UO, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel caso di mancata fissazione di un termine per l'adempimento dell' attività cui venga subordinata la sospensione condizionale della pena, come nel caso di specie, deve ritenersi che tale termine coincida con quello previsto dall'art. 163 cod. pen., ossia con quello durante il quale è sospesa l'esecuzione della pena dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Torino, deducendo violazione degli artt. 165, 168 cod. pen. e 674 cod. proc. pen.. Ritiene, invero, il P.m. ricorrente più adeguato al dato normativo e alla considerazione della circostanza che la revoca della sospensione condizionale della pena avviene all' esito di udienza camerale nella quale il condannato può dimostrare di avere nel frattempo adempiuto o di non aver potuto incolpevolmente adempiere, l' orientamento della giurisprudenza di legittimità opposto a quello menzionato dal provvedimento impugnato, secondo cui il termine per adempiere, nel caso di omessa indicazione nella sentenza con cui è concesso il beneficio, deve intendersi quello della irrevocabilità. O al più l'orientamento che distingue a seconda della natura dell'obbligo di cui dà conto la stessa sentenza di legittimità, n. 24462/15, citata nell'ordinanza impugnata e che risulta, altresì, riferirsi al caso, ben diverso da quello oggetto di esame, dello svolgimento di lavori di pubblica utilità. Evidenzia il P.m. come la necessità di attendere, in casi come quello in esame, l'ulteriore termine di due o cinque anni dal passaggio in giudicato si risolverebbe in un maggior favore, del tutto 1 ingiustificato, per il condannato, già destinatario di un vantaggio, a fronte peraltro della necessità di tutela della parte lesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. L'art. 165 cod. pen. prevede la facoltà del giudice di subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'adempimento delle obbligazioni restitutorie o risarcitorie nascenti dal reato, stabilendo un termine entro il quale l'obbligazione deve essere adempiuta. Detto termine, per il principio di obbligatorietà ed effettività della pena, costituisce un elemento essenziale della concessione del beneficio, la cui inosservanza è causa di revoca della sospensione della pena in sede esecutiva a norma dell'art. 674 cod. proc. pen., come evidenziato da Sez. 1, n. 27674 del 17/05/2013 - dep. 24/06/2013, P.M. in proc. Spiridon, Rv. 256446 ( ed in senso conforme Sez. 3, n. 20378 del 24/02/2004, Borrello e altro, Rv. 229035 ). Detta pronuncia sottolinea, altresì, come la nozione di inadempimento dell'obbligazione debba essere mutuata dalla apposita norma civilistica (art. 1218 cod. civ.), secondo cui l'inadempimento consiste nel fatto oggettivo della mancata o inesatta esecuzione della prestazione, salvo la prova a carico del soggetto inadempiente della impossibilità assoluta di esecuzione della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. La stessa pronuncia individua il momento di decorrenza del termine per l'adempimento stabilito dal giudice nella sentenza, ai sensi dell'art. 165, ultimo comma cod. pen., dalla data del passaggio in giudicato della sentenza e non dal momento in cui il condannato ha avuto notizia della pronuncia a suo carico (censurando il provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva individuato il dies a quo per l'adempimento nel momento della notifica dell'intimazione di pagamento). Con la conseguenza che, secondo detta impostazione, nel caso di mancata fissazione di un termine per l' adempimento da parte del giudice della sentenza, l' adempimento dovrebbe avvenire entro o comunque subito dopo l' esecutività della sentenza, considerata l'immediata esigibilità dell'obbligazione. Va precisato che il problema dell' omessa specificazione, da parte del giudice, del termine entro il quale gli obblighi cui sia stata eventualmente subordinata la sospensione condizionale della pena devono essere 2 adempiuti, risulta essere stato affrontato da questa Corte in varie ed anche risalenti occasioni e risolto in modo non sempre uniforme. Vi è un primo orientamento - si veda Sez. 6, n. 8392 del 14/05/1996 - dep. 12/09/1996, Dal Cason, Rv. 205562 secondo cui, nel caso di omessa fissazione del termine per il pagamento della provvisionale cui è subordinata la sospensione condizionale della pena, soccorre proprio quello del passaggio in giudicato della sentenza. Al quale si allinea Sez. 1, n. 5217 del 22/09/2000 - dep. 29/11/2000, P.G. in proc. Bertoncello, Rv. 217351, che, pur premettendo che l'individuazione di detto termine dipende dalla natura e dalla specie degli obblighi stessi, non potendosi stabilire un criterio che abbia validità universale, nel caso sottoposto alla sua attenzione, in cui la sospensione condizionale era stata subordinata all'adempimento dell'obbligazione di pagare gli assegni mensili di mantenimento per i figli minori, ha ritenuto che il termine coincidesse con Q la data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, anche in considerazione del fatto che l'obbligo imposto dal giudice penale non aveva contenuto nuovo e autonomo rispetto a quello fissato dal giudice civile in sede di separazione consensuale dei coniugi e che il relativo termine era già scaduto, sicché non sarebbe stata possibile una sua rimodulazione o dilazione da parte del giudice penale, sia pure al limitato fine dell'operatività della sospensione condizionale. Vi è poi l'opposto orientamento, citato dal provvedimento impugnato, secondo cui il termine per l'adempimento, ove non indicato in sentenza, coincide con quello, previsto dall'art. 163 cod. pen., durante il quale è sospesa l'esecuzione della sanzione irrogata, vale a dire cinque o due anni a seconda che la condanna sia stata inflitta per delitto o per contravvenzione, decorrenti dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile (si veda Sez. 1, n. 43787 del 24/09/2015; e in senso conforme Sez. 1, n. 19827/2016). Orientamento, che limita l'operatività del termine in questione ai soli effetti penali costituiti dalla verifica dell'adempimento della condizione alla quale è subordinata la sospensione dell'esecuzione della pena (destinata, in caso di inadempimento dell'obbligo dopo la scadenza ex lege, ad essere revocata) ed afferma come resti fermo il diritto delle parti civili di agire immediatamente in executivis in sede civile in forza del titolo di condanna all'adempimento delle statuizioni civili passato in giudicato. A detto orientamento si è allineata anche Sez. 1, n. 24642 del 27/05/2015 - dep. 10/06/2015, Hosu, Rv. 263974, anche se con riguardo alla diversa 3 fattispecie relativa a sentenza di condanna con sospensione condizionale della pena subordinata allo svolgimento di lavori di pubblica utilità. In detta pronuncia si dà atto come «la tematica non si presti a soluzione generalizzate, essendo condizionata dalla natura dell'obbligo al cui adempimento sia stato subordinato il beneficio, sicché in materia urbanistica, quando la sospensione dell'esecuzione dipenda dalla previa demolizione delle costruzioni abusive, si è affermato che, pur nell'omessa indicazione operata all'atto della condanna, il termine di adempimento debba essere individuato alla stregua delle disposizioni che regolano l'attività edilizia......, mentre nel diverso caso in cui sia imposto al condannato l'adempimento di obbligazioni civilistiche si è aderito alla tesi più rigorosa della coincidenza del termine di adempimento con la data del passaggio in giudicato della sentenza». Tanto premesso, si ritiene fondata la censura del ricorrente, secondo cui la individuazione del termine per l'adempimento delle obbligazioni civilistiche cui è subordinata la sospensione condizionale della pena (e quindi per la revocabilità del beneficio per omesso adempimento), in caso di mancata fissazione da parte del giudice della cognizione, in quello previsto dall'art. 163 cod. pen. durante il quale è sospesa l'esecuzione della pena dopo il passaggio in giudicato della sentenza, si risolverebbe in un ulteriore favore per l'imputato tenuto all'adempimento e in un pregiudizio per la persona offesa. E ciò a fronte del chiaro disposto di cui all'art. 1183, comma 1 cod. civ., secondo cui "se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita il creditore può esigerla immediatamente", salvi i casi in cui "in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine", che "in mancanza di accordo delle parti è stabilito dal giudice". Invero, nel caso in esame, in cui la sospensione condizionale della pena è subordinata al pagamento di una somma liquidata a titolo di risarcimento del danno e quindi all' adempimento di un' obbligazione pecuniaria, in assenza di un termine, immediatamente esigibile, non si giustificherebbe una scadenza ai fini dell' adempimento posticipata rispetto al passaggio in giudicato della sentenza, coincidente col decorso del periodo di sospensione della pena. E ciò proprio in considerazione del fatto che l'obbligo imposto dal giudice penale non ha contenuto nuovo e autonomo rispetto a quello civilistico, per il quale il legislatore sancisce il principio per cui il creditore può esigere immediatamente l'adempimento dell'obbligazione se non deve essere stabilito uno specifico termine, e che non sarebbe stata possibile una sua rimodulazione o dilazione da parte del giudice penale, sia pure al limitato fine dell'operatività della sospensione condizionale. Dovendosi pienamente condividere sul punto la summenzionata pronuncia di questa sezione n. 5217/2000. Detta conclusione risulta compatibile anche con la stessa disciplina processuale della revoca della sospensione condizionale della pena, di cui all' art. 674 cod. proc. pen., che ne prevede la pronuncia all' esito di udienza camerale e quindi di un contraddittorio nel corso del quale il condannato può dimostrare di avere nel frattempo adempiuto o di non aver potuto incolpevolmente adempiere.
2. Si impone pertanto l'annullamento dell' ordinanza impugnata ed il rinvio per nuovo esame, alla luce delle considerazioni sopra svolte, al Tribunale di Torino.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Torino. Così deciso in Roma, il 28 giugno 2017. Il Presidente Il Consigliere estensore Mariastefania Di Tomassi Gaetano Di Giuro 8.9 DEPOSITATA IN CANCELLERIA 17 OTT 2017 ILCANCELLIERE Stefania FAIELLA 5