Sentenza 22 settembre 2000
Massime • 1
In caso di omessa specificazione, da parte del giudice, del termine entro il quale gli obblighi cui sia stata eventualmente subordinata la sospensione condizionale della pena devono essere adempiuti, la sua individuazione dipende dalla natura e dalla specie degli obblighi stessi, non potendosi stabilire un criterio che abbia validità universale. (Nella specie, in cui la sospensione condizionale era stata subordinata all'adempimento dell'obbligazione di pagare gli assegni mensili di mantenimento per i figli minori, la S.C. ha ritenuto che il termine coincidesse con la data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, anche in considerazione del fatto che l'obbligo imposto dal giudice penale non aveva contenuto nuovo e autonomo rispetto a quello fissato dal giudice civile in sede di separazione consensuale dei coniugi e che il relativo termine era già scaduto, sicché non sarebbe stata possibile una sua rimodulazione o dilazione da parte del giudice penale, sia pure al limitato fine dell'operatività della sospensione condizionale).
Commentari • 3
- 1. Art. 165 - Obblighi del condannatohttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza La durata della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività soggiace a due limiti massimi cumulativi: quello di sei mesi, previsto dal combinato disposto degli artt. 18 bis disp. coord. e 54, comma 2, D. LGS. 274/2000 e, se inferiore, quello stabilito dall'art. 165, comma 1, (non superamento della durata della pena sospesa) (fattispecie nella quale il GUP, su richiesta delle parti, aveva emesso sentenza di applicazione della pena di anni uno, con concessione della sospensione condizionale subordinata all'espletamento di 300 ore di lavori di pubblica utilità da completarsi nell'arco di 18 mesi, nonostante l'imputato avesse dichiarato la …
Leggi di più… - 2. Sospensione condizionale della penaAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 14 aprile 2020
- 3. i termini per il risarcimentoNicola De Rossi · https://www.bloggiuridico.it/ · 11 aprile 2019
Com'è noto, il giudice può vincolare la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno cagionato attraverso il reato contestato. Ma che succede se il giudice omette di stabilire un termine entro cui l'imputato deve ottemperare al suo impegno risarcitorio? Il Tribunale come giudice dell'esecuzione revoca la condizionale A questo quesito tutt'altro che secondario ha cercato di rispondere la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15557/2019 depositata il 9 aprile 2019 nell'ambito di una vicenda giudiziaria originatasi presso il Tribunale di Ascoli Piceno. Il quale, con ordinanza del 19 febbraio 2018, pronunciandosi quale giudice dell'esecuzione …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/2000, n. 5217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5217 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI MARIO Presidente del 22/09/2000
1. Dott. SILVESTRI GIOBANNI Consigliere SENTENZA
2. Dott. GIORDANO UMBERTO Consigliere N. 5217
3. Dott. GIRONI EMILIO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. DELEHAYE ENRICO Consigliere N. 00333/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso PRETORE di CUNEOnei confronti di:
TO NT N. IL 06/03/1956
avverso ordinanza del 22/08/1997 PRETORE di CUNEO sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. Ranieri per il rigetto. Motivi della decisione
L'ordinanza in epigrafe ha rigettato la richiesta del p.m. di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a EL NI con sentenza Pret. Cuneo 31/10/1994, osservando che l'adempimento dell'obbligazione di pagare gli assegni mensili di mantenimento per le figlie minori relativi al periodo gennaio - ottobre 1993 cui era stata subordinata la concessione del beneficio, doveva - in difetto di indicazione da parte del giudice della cognizione del termine per l'adempimento - ritenersi possibile sino a che non fosse trascorso il termine di 5 anni stabilito dalla legge per la sospensione dell'esecuzione.
Ricorre il p.m. per erronea applicazione dell'art. 165, commi 1 e 3, c.p., sull'assunto che il termine per l'adempimento, ove non identificabile - secondo un orientamento giurisprudenziale - con la data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, dovrebbe, in caso di mancata fissazione in sede di giudizio di cognizione, essere fissato dal giudice dell'esecuzione, salva l'ipotesi, ricorrente nella fattispecie, di obbligazione liquida ed esigibile, per la quale non occorrerebbe stabilire alcun termine di adempimento, dovendo questo avvenire immediatamente, secondo il titolo costitutivo dell'obbligazione medesima.
Il ricorso è fondato.
La questione del termine per l'adempimento dell'obbligo cui sia stata subordinata la sospensione condizionale della pena ha ricevuto differenti soluzioni nella giurisprudenza di questa corte. All'orientamento fatto proprio dal giudice "a quo", in conformità a Cass., sez. II, 13/3/1991, Sperone, Riv. pen., 1992, 366 e Cass. 18/6/1982, Vailatti, si affianca quello della necessaria fissazione del termine per l'adempimento da parte del giudice della cognizione od, in caso di omissione di costui, da parte del giudice dell'esecuzione (v. Cass., 22/10/1988, Tornatore, Riv. pen., 1989, 993).
L'orientamento più recente (Cass., sez. VI, 14/5/1996, Dal Cason, Ced Cass., rv. 205562) è, peraltro, nel senso (sostenuto in tesi dal ricorrente) che il termine, in caso di omessa specificazione da parte del giudice, non possa che coincidere con il passaggio in giudicato della sentenza mentre Cass., sez. I, 21/11/1995, Corrente, Ced Cass., rv. 205502, ha, più radicalmente, affermato l'impossibilità di subordinare il beneficio all'adempimento dell'obbligo entro un termine determinato "perché la sospensione condizionale, unitamente alle altre statuizioni penali, diviene esecutiva all'atto del passaggio in giudicato della sentenza e non può, perciò, essere subordinata ad un termine".
Il collegio ritiene che la soluzione del problema non consenta esiti generalizzabili e validi universalmente, dipendendo essa, invece, dalla natura e dalla specie dell'obbligo al cui adempimento sia stato subordinato il beneficio.
Nel caso in esame l'indirizzo sostenuto in tesi dal ricorrente ed affermato dalla più recente giurisprudenza appare quello più pertinente e corretto, ove si rilevi che l'obbligo imposto dal giudice penale non aveva contenuto nuovo ed autonomo ma coincideva con quello già fissato dal giudice civile in sede di separazione consensuale dei coniugi e che il relativo termine di adempimento era già scaduto, sicché non appare sostenibile la possibilità di una sua rimodulazione o dilazione (sia pure al limitato fine dell'operatività della sospensione condizionale) da parte del giudice penale. Da ciò consegue l'esattezza dell'assunto della coincidenza del termine di adempimento con la data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna e della doverosità della revoca del beneficio, cui può provvedere direttamente questa corte ex art.620, lett. l, c.p.p.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e revoca il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a EL NI con sentenza 31/10/1994 Pretore Cuneo. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2000