Sentenza 5 marzo 2004
Massime • 1
Commette il reato di esercizio abusivo di una professione (nella specie, quella di procuratore legale) colui il quale, pur avendo superato l'esame di Stato necessario a conseguire la relativa abilitazione, non sia (o non sia più) iscritto al relativo albo professionale. Tale disciplina non contrasta con il comma quinto dell'art. 33 della Costituzione, nella parte in cui prescrive un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, in quanto la norma non vieta al legislatore la previsione di condizioni aggiuntive per detto esercizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/03/2004, n. 19658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19658 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 05/03/2004
Dott. DE ROBERTO IO - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere - N. 392
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 47707/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Piscicelli Adelmo IO, n. 03.10.1931 a Villalfonsina;
avverso la sentenza emessa in data 06.10.2003 dalla Corte d'appello di Venezia;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Veneziano Giuseppe, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO
Con sentenza in data 06.10.2003 la Corte d'appello di Venezia confermava la condanna alla pena di mesi quattro di reclusione e al risarcimento dei danni in favore della parte civile inflitta il 18.05.1999 dal Pretore di Venezia a Piscicelli Adelmo IO per il delitto ex artt 81 e 348 c.p., per avere abusivamente esercitato la professione di procuratore legale di FI MA (con i ricorsi per decreto ingiuntivo del 15.05.1996 e del 18.09.1996) e del Centro Commerciale SI.VE. S.n.c. di AR IS & C. (con l'atto di citazione del 24.07.1996), non essendo più abilitato all'esercizio della professione per effetto della delibera del competente Consiglio dell'Ordine del 28.04.1995.
Propone ricorso il prevenuto, deducendo:
1)- che il giudizio di appello è nullo, in quanto: a) il difensore non ebbe a presenziare all'udienza del 19.05.2003 per adesione, tempestivamente comunicata a mezzo fax, allo sciopero dei penalisti;
b) lo stesso non ebbe neanche, per ragioni di salute, comunicate a mezzo fax, a presenziare all'udienza del 06.10.2003, che si tenne ugualmente, con definizione del giudizio;
c) vi fu, tra l'udienza del 19.05.2003 e quella del 06.10.2003, mutamento del collegio giudicante;
2)- che il reato contestato non è configurabile, in quanto: a) per l'abilitazione professionale la Costituzione prevede solo il superamento di un esame di Stato, e contrasta quindi con tale previsione anche il requisito dell'iscrizione a un albo professionale;
b) la validità dell'iscrizione è stata comunque efficace nella specie fino al 23.12.1997, data di notifica della decisione del Consiglio Nazionale Forense;
c) il reato "de quo" presuppone l'assenza, non ricorrente nella specie, della speciale abilitazione alla professione;
d) in caso di delibera illegittima del Consiglio dell'Ordine, il giudice è tenuto a disapplicarla;
3)- che doveva essere esclusa, anche d'ufficio, la costituzione della parte civile FI MA, non risultando l'autorizzazione del Condominio che lo stesso rappresentava, e non potendosi configurare per la stessa alcun danno (comunque di fatto inesistente) dal reato in contestazione, lesivo solo della collettività;
4)- che per i decreti ingiuntivi richiamati nel capo di imputazione pende altro separato giudizio penale, e la denuncia sporta dal FI fu strumentale;
5)- che non è stata assunta a teste la d.ssa MA OR, denunciata dall'imputato per il reato ex art. 481 c.p., in relazione all'autentica della firma dei mandanti;
6)- che alla Corte territoriale è stata anche chiesta, senza esito, la rimessione del processo per legittimo sospetto.
Con successiva memoria la difesa, riprendendo e sviluppando un motivo precedentemente riferito solo al ricorso per decreto ingiuntivo del 15.05.1996, ha evidenziato e sostenuto che il reato è integralmente estinto per intervenuta prescrizione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Relativamente alle varie doglianze sollevate, si osserva, invero, quanto al motivo di cui sopra sub:
1)-a), che il processo venne rinviato;
1)-b), che la comunicazione indicata, oltre a essere effettuata con modalità irrituali, non fu corredata da documentazione probatoria;
1)-c), che il denunciato mutamento del collegio è irrilevante, posto che l'udienza del 19.06.2003 fu di mero rinvio;
2)-a) e 2)-c), che la prescrizione dell'iscrizione a un albo professionale, per il legittimo esercizio della professione forense, non contrasta con il disposto di cui al comma 5 dell'art. 33 Cost, posto che detta iscrizione non si sostituisce ma si aggiunge ai superamento dell'esame di stato, che presuppone (v. in generale sulla rilevanza dell'Albo professionale, Cass. 16.01.1998, Striani);
2)-b), che già prima della notifica della decisione del C.N.F. del 23.12.1997 era stata disposta ed era operativa la sospensione cautelare del Piscicelli dall'Albo (sugli effetti inibenti della sospensione dall'Albo, v. Cass. 09.11.1995, Torregrossa;
04.07.2003, PM in c. Longo);
2)-d), che trattasi di un'asserzione di cui mancano nella specie i presupposti applicativi;
3), che l'inammissibilità della costituzione della parte civile (possibile anche da parte di persona non avente qualità di parte offesa dal reato) doveva essere eccepita tempestivamente (Cass. SU 19.05.1999, Pediconi;
17.11.1998, Bonotti);
4), che l'eccezione di duplicità di procedimenti era eventualmente da sollevare innanzi al giudice posteriormente investito, e che appare generica e inconferente la deduzione di strumentalità della denuncia sporta dal FI;
5), che la denunciata omissione appare irrilevante, vertendosi comunque nella specie nel compimento di atti riservati (ricorso monitorio e citazione) da parte del Piscicelli;
6), che, a parte ogni altra considerazione, non si menziona ne' l'esistenza della necessaria procura speciale, ne' l'adempimento delle notifiche di cui al comma 1 dell'art. 46 c.p.p.. Quanto, infine, alla eccepita prescrizione del reato, rilevasi che la stessa, considerata la continuazione fra i reati e la sospensione del decorso per il rinvio della causa su richiesta dal 19.05.2003 al 06.10.2003 (cfr. Cass. Su. 28.11.2001, Cremonese), non può ritenersi maturata.
P.Q.M.
visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2004