Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/03/2004, n. 19658
CASS
Sentenza 5 marzo 2004

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Commette il reato di esercizio abusivo di una professione (nella specie, quella di procuratore legale) colui il quale, pur avendo superato l'esame di Stato necessario a conseguire la relativa abilitazione, non sia (o non sia più) iscritto al relativo albo professionale. Tale disciplina non contrasta con il comma quinto dell'art. 33 della Costituzione, nella parte in cui prescrive un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, in quanto la norma non vieta al legislatore la previsione di condizioni aggiuntive per detto esercizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/03/2004, n. 19658
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19658
    Data del deposito : 5 marzo 2004

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