Sentenza 26 maggio 2015
Massime • 1
Il delitto di circonvenzione di persone incapaci può essere commesso in danno - oltre che di minori - di persona in stato di infermità psichica, cioè affetta da un vero e proprio stato patologico, conosciuto e codificato dalla scienza medica o da una condizione soggettiva, che, sebbene non patologica, menomi le facoltà intellettive e volitive del soggetto quale conseguenza di una anomalia mentale, non importa se in modo definitivo o temporaneo; ovvero in danno di un soggetto in stato di deficienza psichica, intendendosi per tale sia una alterazione dello stato mentale, ontologicamente meno grave e aggressiva dell'infermità, dipendente da particolari situazioni fisiche (età avanzata, fragilità di carattere), o da anomale dinamiche relazionali, idonee a determinare una incisiva menomazione delle facoltà intellettive e volitive, inficiando il potere di autodeterminazione, di critica e di difesa del soggetto passivo dall'altrui opera di suggestione.
Commentari • 3
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Negli ultimi tempi, tale reato è stato denunciato molteplici volte anche dalle cronache. Ad esempio, di recente, è stato arrestato un uomo che si fingeva un maresciallo dei carabinieri e che truffava gli anziani, telefonando a casa delle vittime, parlando di incidenti stradali in cui erano rimasti coinvolti dei loro parenti, per i quali servivano soldi in contanti subito per evitare che si desse seguito all'azione penale Il Senato, alla luce di un fenomeno in continua crescita e, come tale, divenuto frequente e pericoloso, ha approvato nella seduta del 17 Maggio 2023, all'unanimità, il Disegno di legge contro le truffe agli anziani e che prevede pene più severe per i responsabili di un …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/05/2015, n. 36424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36424 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2015 |
Testo completo
A CR- 36 42 4/15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione II penale Sent. n. sez. 1137 Pubblica Udienza del 26.05.2015 R.G.N. 52558/2014 composta da dott. Antonio Esposito Presidente dott. Margherita B. Taddei Relatore dott. Giovanni Diotallevi dott. Giovanna Verga dott. Fabrizio Di Marzio ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da NI BI NI UC Nei confronti di DA EL nata il [...] avverso la sentenza n.6119/2011 EL Corte d'appello di Milano, 4a sezione penale, del 04.07.2014; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita BI Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Giulio Romano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per i ricorrente p.c. l'avv.Andrea Garello, in sostituzione dell'avvocato Salvatore Scuto, che insistendo per l'accoglimento del ricorso, ha depositato conclusioni e nota spese;
udito per l'imputata, l'avv. Mauro Ronco, che ha insistito per il rigetto del ricorso delle parti civili;
MOTIVI EL DECISIONE 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano assolveva DA EL dal reato di circonvenzione di incapace di seguito specificato, revocando,nel contempo, le statuizioni civili disposte dal primo giudice a suo carico. reato p. e p. dagli artt. 643 e 61 nn. 7 e 11 c.p. per avere, quale medico di base curante e coabitante di ER NI, abusando del suo stato di infermità, di deficienza psichica e di dipendenza, indotto il medesimo a compiere le seguenti disposizioni patrimoniali, atti tutti a lui dannosi: A) a sottoscrivere i seguenti assegni bancari sul c/c n. 2674 presso la BNL a favore di EL DA: 1)n. 2014568784 07 dl euro 31.000,00 in data 2.1.2002; 2)n. 2030466963 05 di euro 10.000,00 in data 13.3.2002; 3)n. 2014574581 06 di euro 40.000,00 in data 23.4.2002; 4)n. 2014574589 01 di euro 60.000,00 in data 27.6.2002; 5). 2014581263 06 di euro 15.000,00 in data 31.7.2002; 6)n. 2014581264 07 di euro 60.000,00 in data 27.9.2002; 7)n. 2014581265 08 dl euro 5.000,00 in data 25.10.2002; 8)n. 2030476491-04 di euro 30.000,00 in data 1.1.2003; 9)n. 2030476500-00 di euro 20.000,00 in data 18.4.2003; 10)n. 2030488216-03 di euro 50.000,00 in data 4.7.2003; 11)n. 2053221783-02 di euro 38.000,00 in data 18.10.2003; 12)n. 2053221785-04 di euro 75.000,00 in data 14.11.2003; 13)n. 2053221787-06 di euro 10.000,00 in data 2.12.2003; 14)n. 2053221788-07 di euro 100.000,00 In data 20.12.2003; 15)n. 2053229550-08 di euro 30.000,00 in data 22.4.2004; 16)n. 2053239493-06 di euro 45.900,00 in data 6.7.2004; 17)n. 2053261601-01 di euro 25.000,00 in data 21.2.2005; B) a sottoscrivere i seguenti assegni bancari sul c/c n. 3833 presso la Banca di Legnano: 1) n. 403466591-08 di euro 24.000,00 in data 30.3.2004 a favore di LA DA;
2)n. 403466598-02 di euro 10.000,00 in data 29.7.2004 a favore di EL DA;
3)n. 404889707 di euro 15.000,00 a favore di AN LV in data 7.4.2005; 4)n. 406356822-01 di euro 5.000,00 a favore di TT LV in data 7.6.2005; C) a sottoscrivere i seguenti assegni bancari sul c/c n. 18930/52 presso la UBS: n. 21574-07 di euro 10.000,00 in data 10.8.2002 a favore di LA DA;
n. 21575-08 di euro 500.000,00 in data 30.11.2002 a favore di EL DA;
n. 21576-09 di euro 100.000,00 in data 27.12.04 a favore DA;
D)ad effettuare il prelievo di Єb 150.000,00 in contanti in due prelievi da €.25.000,00 in data 1.6.2004 e di € 125.000,00 in data 11.6.2004; E)a vendere a EL DA l'appartamento sito in Marciano MA (Livorno) - Via del Cotone, 27 per l'apparente prezzo di € 120.000,00, mai versati, con scrittura privata - autenticata dal notaio Alberta Ratta-Rinaldi in data 22.12.2003; F)a sottoscrivere 24 quietanze per somme di denari che sarebbero state ricevute quale prezzo 2 1 EL vendita dell'appartamento sito in Marciano MA riportanti le date dal 1.8.2002 al 22.12.2003, per la complessiva somma di € 120.000,00; G)a scrivere la lettera in 'data 27.5.2004 a UC IL con la quale dichiara di cedere a EL DA le obbligazioni EL DI S.p.a. per euro 800.000 a lui spettanti;
H)a consegnare il 24.6.2004 a LA DA tutte le obbligazioni EL società RUREDIL per un valore complessivo di 1.750.000,00 di sua proprietà, titoli dei quali la DA ha restituito la metà per il valore di C 950.000,00 in seguito alle richieste EL figlia dei NI;
I) a disporre il trasferimento "delle liquidità presenti sui conti corrente, i titoli contenuti sui comuni di dossier titoli in amministrazione" e a "disinvestire le gestioni immobiliari e dossier titoli investimento a lui intestati" e a trasferire il tutto sul c /c questo modo 25/21025 presso la Banca Immobiliare data 315 4 mantenimento EL moglie separata: inoperante la delega ad operare L) ad effettuare presso la Banca ** * 07 le seguenti operazioni: *aprire il c/c n. 25/214/0 in data. *aprire il Dossier n.25/21025/9 in data 30.05.2015 ⚫ a rilasciare a EL DA la delega ad operare sul c/c n.25/214/0 e sul Dossier n. 1 quale Laurel to offer on il 25/21025/9 aperto in n data 30.5.2005, di€. 10.000,00 in data 20.6. ⚫a rilasciare la delega ad operare .. a LA DA sulla Gestione patrimoniale n. 32130 in data 1.7.2005; ⚫a sottoscrivere' il giroconto di € 16 ag data 1.7.2005 a favore di LV AN;
*ad effettuare il prelievo in contanti di € 15.000,00 in data 1.7.2005,- ⚫ad effettuare il giroconto di €. 50.000,00 a favore di EL DA in data 1.7.2005, atti tutti a lui dannosi. Con le aggravanti di aver provocato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso il fatto con abuso di prestazione di opera e di relazioni domestiche. In Milano ed altri luoghi dal 2.1.2002 al 1.7.2005 1.1 Avverso tale sentenza propone ricorso il difensore delle parti civili che, chiedendo l'annullamento EL sentenza agli effetti civili, e deducendo a motivo: a) l'illogicità e la carenza EL motivazione in relazione al travisamento di prove decisive quali gli elaborati del consulente del P.M., del perito di ufficio ed i risultati dell'incidente probatorio relativo all'escussione di NI,avendo la Corte, senza ausilio di un supporto scientifico trasformato gli elementi qualificanti il caso clinico, già evidenziati , contestualizzati ed interpretati dai consulenti, in elementi opinabili senza però proporre una valutazione alternativa e complessiva di tutto il quadro indiziario e, senza indicare sulla base di quali competenze scientifiche abbia ritenuto di sovvertire le conclusioni del quadro clinico peritale, con riferimento al momento dell'insorgere EL patologia;
b) La violazione dell'art.606 comma 1 lett b) per erronea interpretazione e applicazione dell'art. 643 c.p. con riferimento sia allo stato di deficienza psichica, determinata dall'indebolimento delle facoltà di discernimento a causa dell'età senile sia all'induzione e all'abuso dello stato di vulnerabilità, 3 Л elementi costitutivi EL circonvenzione d'incapace, valutati insussistenti in spregio dei relativi parametri giurisprudenziali di legittimità.
2.Le doglianze EL parte civile sono fondate nei termini di seguito precisati e meritano accoglimento,con conseguente annullamento EL decisione ai soli fini EL controversia civile con rinvio,per nuova pronuncia, al giudice civile competente per valore in grado di appello.
2.1 Va innanzitutto premesso che secondo la consolidata ed unanime giurisprudenza di questa Corte, la circonvenzione di incapace, ascrivibile nel novero dei delitti contro il patrimonio mediante frode, tutela il patrimonio di colui che si trova in una situazione di minorata efficienza psichica, situazione soggettiva che determina una incapacità di autodeterminarsi positivamente riguardo ai propri interessi economico-patrimoniali. In particolare, quanto al soggetto vittima dell'induzione, oltre al minore, lo schema legale EL circonvenzione di incapace, individua, in un distinguo, l'infermo psichico e il deficiente psichico, attribuendo a questi due stati di insufficienza EL psiche umana, geneticamente diversi tra loro, identica rilevanza penale senza comunque necessariamente richiedere, per il concretizzarsi di tale rilevanza, le situazione patologiche conclamate da interdizione o inabilitazione, essendo sufficienze una incapacità che non determini un tipo vizio di mente.
2.2 Ciò comporta che, nella complessa situazione di approfittamento delineata dalla norma, il distinguo tra infermità psichica e deficienza psichica si giochi tutto sulla natura e rilevanza del processo patologico che intacca le capacità cognitive e volitive del soggetto, riverberando i suoi effetti sulla capacità. Questa Corte si è perciò pronunciata nel senso che per infermità psichica (o mentale) deve intendersi ogni alterazione psichica derivante da un vero e proprio stato patologico, conosciuto e codificato dalla scienza medica (quindi catalogabile fra le malattie mentali quali psicosi e schizofrenie ) o da una condizione soggettiva che, sebbene non patologica, menomi le facoltà intellettive o volitive del soggetto quale conseguenza di una anomalia mentale ( stati psiconeurologici ), non importa se in modo definitivo o temporaneo, e, per deficienza psichica, debba intendersi un'alterazione dello stato mentale, ontologicamente meno grave e aggressivo EL infermità e non conseguente ad uno stato patologico, dipendente da particolari situazioni fisiche (età avanzata e fragilità di carattere ) ovvero da una anomala dinamica relazionale tra 'l'autore dell'induzione e l'autore dell'atto pregiudizievole situazioni che comportino l'indebolimento EL funzione volitiva o affettiva, inficiando il potere di critica e di difesa dall'altrui opera di suggestione e sia comunque idonea a porre il soggetto passivo in uno stato di minorata capacità di autodeterminazione, in quanto i cedimenti intellettivi, volitivi о affettivi,compromettendo il pensiero critico minano la autonoma , determinazione del soggetto( n.29003 del 2012 rv 253311).
2.3 In altri termini, lo schema tipo del delitto di circonvenzione di incapace non esige che il soggetto passivo versi in stato patologico di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente la sola minorata capacità psichica, che qualifica la deficienza psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione e pressione. ( n.3209 del 2013 rv 258537).Alla situazione di obiettiva compromissione EL capacità decisionale del soggetto passivo ,quale elemento costitutivo del tipo di illecito, fa da contraltare, in un coessenziale dualismo qualificante la fattispecie penale, l'instaurazione di un rapporto squilibrato fra vittima ed agente,nel senso che quest'ultimo abbia la possibilità di manipolare la facoltà di autodeterminarsi EL vittima che ,а causa dello stato deficitario in cui versa, per la mancanza o diminuita capacità critica, sia incapace di opporre alcuna resistenza ad essere agita (n.9358 del 2015 rv 262839). dev'essere, poi, oggettiva e2.4 La situazione di minorata capacità riconoscibile da parte di tutti in modo che, chiunque possa in ipotesi abusarne per raggiungere il suoi fini illeciti (v. n. 4747 del 1987 rv 175682) mentre l'induzione non può configurarsi in un comportamento meramente passivo essendo necessario che la condotta induttiva si concretizzi in un'apprezzabile attività di suggestione, pressione morale e persuasione finalizzata a determinare la volontà minorata del soggetto passivo, non essendo sufficienti, ad integrare il requisito predetto, la semplice richiesta di compiere l'atto pregiudizievole e tanto meno il mancato attivarsi, da parte di colui che dall'atto riceve vantaggio, per impedirne il compimento. (n.13308 del 1999 rv 214659; n.1419 del 2013 rv 260351).E' stato detto che per concretarsi "l'induzione", è sufficiente l'impiego, da parte dell'agente, di qualsiasi mezzo per persuadere od anche per rafforzare nel soggetto passivo una decisione pregiudizievole dallo stesso già adottata, impedendo, così, l'insorgere di una 5 Л volontà contraria a tale decisione;
e mancando nella norma ogni tipizzazione EL condotta, la prova EL "induzione" può essere anche indiretta, indiziaria o presuntiva, e cioè risultare da elementi gravi, precisi e concordanti come l'isolamento dell'incapace, i continui e stretti rapporti dell'agente con lui, la natura degli atti compiuti senza plausibili motivi e con incontestabile pregiudizio, atteso il potere-dovere del giudice penale di ricercare ovunque prove od elementi di prova al fine ultimo dell'accertamento EL verità cui è preordinato il processo penale. ( v mass n 133942; v mass n 134492; v mass n 139200; v mass n 144366; v mass n 164152; v mass n 166775).
2.5 Per concludere e riassumere la complessa situazione di approfittamento, propria del tipo di illecito è opportuno ricordare che questa Corte ha ' affermato che ai fini dell'integrazione dell'elemento materiale del delitto di circonvenzione di incapace, devono concorrere: (a) la minorata condizione di autodeterminazione del soggetto passivo (minore, infermo psichico e deficiente psichico) in ordine ai suoi interessi patrimoniali: (b) l'induzione a compiere un atto che comporti, per il soggetto passivo e/o per terzi, effetti giuridici dannosi di qualsiasi natura, che deve consistere in un'apprezzabile attività di pressione morale e persuasione che si ponga, in relazione all'atto dispositivo compiuto, in rapporto di causa ad effetto;
(c) l'abuso dello stato di vulnerabilità del soggetto passivo, che si verifica quando l'agente, ben conscio EL vulnerabilità del soggetto passivo, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il fine di procurare a sé o ad altri un profitto.( n. 39144 del 2013 Rv. 257068).
2.6 Premessi i principi di legittimità cui deve ispirarsi l'interprete dei fatti per valutare la sussistenza dell'illecito in esame e dei suoi elementi essenziali, occorre ora verificare se sia fondata la critica di travisamento delle prove e parzialità EL motivazione e se la Corte di merito nella valutazione del medesimo patrimonio probatorio utilizzato dal primo giudice per motivare l'affermazione di responsabilità, abbia pretermesso o travisato elementi di prova determinanti nella ricostruzione EL situazione incriminata, viziando in tal modo, l'assetto argomentativo del provvedimento impugnato, essendo noto il consolidato principio di legittimità, in tema di motivazione EL sentenza, relativo alla sentenza di appello che capovolge il verdetto di primo grado, sia di condanna (Cass. 7630/2044 Rv. 231136; Cass. 46742/2013 Rv. 257332;Cass. 1253/2013 Rv. 258005) sia di assoluzione (Cass. 35762/2008 Rv. 241169; Cass. 42033/2008 Rv. 242330; Cass. 22120/2009 Rv. 243946), 6 secondo il quale il giudice di appello ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti EL motivazione EL prima sentenza, dando conto delle ragioni EL relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (SSUU 33748/2005 Rv. 231679).
2.8 Ritiene, a questo proposito, il Collegio che la decisione impugnata non si uniformi al predetto principio perché molteplici sono gli spunti probatori e le argomentazioni tralasciati o affrontati con argomentazioni tanto generiche da rivelarsi prive di sostanza e tanto a prescindere dai profili di travisamento EL prova, pure presenti nel costrutto motivo, di cui si dirà in seguito.
2.9 Si osserva, innanzitutto, che il provvedimento, pur implementandosi per buona parte EL ricostruzione storica compiuta dal primo giudice tanto da dare la sensazione di condividerne l'essenza,quali i fatti relativi al vissuto EL persona offesa, l'anamnesi familiare, la consuetudine di vita con i due figli determinata dalla condivisione prima del rapporto di lavoro e poi , EL gestione condivisa del patrimonio personale paterno, con la cointestazione dei conti correnti e la fisica disponibilità del patrimonio mobiliare (azioni DI )ed immobiliare( immobile di Marciano ove la figlia ospitava amici ) la non contrastata decisione di NI, in seguito agli , infortuni patologici subiti ed ai conseguenti interventi chirurgici subiti di ' andare a convivere con i coniugi LV-DA,entrambi medici ed in tal modo, di dare un nuovo assetto, che prevedesse un idoneo accadimento, alla propria sistemazione di vita, per altro verso la Corte ometta di fornire, di tale congerie di fatti, una apprezzabile , coordinata e doverosa chiave di lettura che, nel quadro ricostruttivo complessivo EL vicenda, fornisca un significato, anche solo in termine di indizi, all'inatteso e radicale mutamento del rapporto con i figli, consolidatosi negli anni non solo con la condivisione dell'impegno dell'attività lavorativa ma anche, per ciò che riguarda la gestione del patrimonio di NI (si appoggiava ai figli, soprattutto a BI...per controllare l'andamento dei conti correnti anche delegandoli ad operare e cointestandoli, e per gestire le obbligazioni DI ( due pacchetti l'uno di euro 800.000,00,l'altro di euro 950.000,00, che fruttavano ciascuno cedole da 92 mila euro l'anno – vedi pag 4 ). Tale consuetudine di vita subiva, nel volgere di circa un anno, dal giugno 2004 al luglio 2005, uno stravolgimento totale con brusca interruzione dei rapporti. 7 Л Il primo giudice a questo proposito ha affermato :" LL ( i.e. DA) ha approfittato delle condizioni EL vittima, perché grazie a queste da un lato, e dall'altro in virtù EL fiducia riposta da NI in lei quale suo medico curante, coniuge di un cardiologo, amica di famiglia da lunga data, ha posto in essere negli anni anche facilitata dalla coabitazione, una lenta progressiva e inesorabile attività di spoliazione del NI giocando sulle sue clamorose amnesie e convincendolo con molta astuzia che tutte le donazioni effettuate in suo favore fossero esclusivamente frutto EL decisione - consapevole e presa in assoluta autonomia da un uomo pieno di sé. abituato a decidere e comandare interferenza alcuna - di ricompensare la donna che per anni si era presa cura di lui. L'imputata ha fatto leva su questo aspetto EL personalità dell'anziano e malato NI che non avrebbe mai accettato pressioni o comuni raggiri ma si è lasciato convincere ed ha lui stesso cercato di far credere ai suoi familiari e persino agli operatori del processo che ogni singolo atto di disposizione patrimoniale compiuto - persino quelli molto consistenti di cui nemmeno si ricordava l'esistenza o l'entità, o di cui non percepiva più il peso - fossero atti di riconoscenza e liberalità di cui la DA per effetto delle sue premure si era resa meritevole effettuati nel pieno possesso delle sue facoltà e per sua libera scelta. In un'occasione in cui la figlia BI, di cui si era sino ad allora fidato e da cui in tarda età si era lasciato affiancare nella gestione delle sue risorse, era riuscita ad interloquire con lui, pur con l' invadente e onnipresente figura EL DA, (precisamente quando prese l'altalenante decisione di regalare 800.000,00 euro in obbligazioni DI) NI aveva ammesso la sua debolezza e dunque di non ricordare ad esempio un testamento olografo del 2001 con cui lasciava un miliardo di lire alla DA e il godimento dell'appartamento di via del Cotone alla donna e sua figlia, tanto che vi aveva invitato degli ospiti. Messo di fronte ad elargizioni consistenti (€100.000,00 alla DA) o prelievi in contanti per somme importanti, svanite nel nulla (il prelievo di €150.000,00 ) 0 a comportamenti contraddittori (la vendita dell'appartamento di AR MA e l'assenso dato alla figlia per invitarvi ospiti;
la disposizione testamentaria con cui regalava un miliardo di lire all'imputata e le dava il godimento EL casa del Cotone da un lato e la dazione di 800.000,00 euro in obbligazioni - in spregio all'accordo tra i soci di non cedere le obbligazioni a terzi estranei e la cessione dell'alloggio dall'altro ), l'uomo rimaneva inebetito, non ricordava e non sapeva dare una giustificazione ed era Л la DA ad interloquire. Nel 2005 poi l'imputata prendeva il sopravvento esercitando un controllo sempre più incisivo sulla vita e sugli spazi anche relazionali EL sua vittima allontanandolo dai figli con cui era sempre stato in ottimi rapporti, e portandolo addirittura ad odiarli e a disinteressarsi EL contribuzione all'ex moglie pur non avendo alcuna ragione di astio nei suoi confronti. ".
2.10 Nel raffronto tra i due giudizi, emerge che la Corte d'appello ha omesso, nella formulazione del proprio innovativo convincimento, di analizzare e fornire una plausibile spiegazione, tra le altre circostanze di fatto, anche il mutato rapporto con i familiari, sicchè rimane disarticolato e senza una doverosa collocazione critica, un elemento EL vicenda che è tangibile e presente e che come si è visto era stato, invece, ben indagato dal primo giudice, che ne aveva fornito un corretto inquadramento nei parametri EL circonvenzione di incapace, attribuendovi rilevanza probatoria sia quale chiaro indice EL instabilità psichica ed affettiva di ER NI sia quale prova indiretta di un intervento induttivo e manipolativo EL DA, che aveva accettato di sostituirsi integralmente ai figli, nel rapporto affettivo e nella conduzione degli averi del loro padre, ricevendone in cambio la gestione senza controllo di tutte le disponibilità finanziarie .
2.11 Emerge anche che la Corte ha omesso, rendendone monca l'argomentazione complessiva, ogni valutazione EL condotta EL DA senza neanche cogliere il dato quantitativo oggettivo EL spoliazione del , patrimonio del NI che nello stesso lasso di tempo veniva privato, in assenza di reali motivazioni e specifiche giustificazioni, di circa due milioni di euro (vedi pag. 9 consulenza LA PR) tutti confluiti nella disponibilità EL DA.Il giudice di prime cure ha attribuito il sovvertimento dei rapporti con i figli ed il depauperamento del patrimonio del NI alla condotta di induzione e circonvenzione posta in essere dalla DA motivandola diffusamente con contestuale rinvio alle specifiche prove acquisite dall'indagine, tra le quali valore determinante assumono le testimonianze delle persone più prossime al NI che hanno concordemente testimoniato per una progressiva e percepibile perdita EL memoria relazionale e contestuale instaurarsi di una condizione di dipendenza psichica da figure di riferimento. 9 1 2.12 La Corte di merito, senza farne oggetto di indagine, si limita a registrare il repentino mutamento impresso dal NI ai rapporti con i figli anche per l'aspetto dell'immediato venir meno EL fiducia gestoria passata senza - apparente plausibile motivo dai figli alla DA e per quello dell'allontanamento fisico degli stessi, costretti a rapporti con il padre di nessuna intimità, realizzati in pubblico, al circolo ove il padre giocava a carte ed alla costante presenza EL DA, omettendo ogni valutazione di tali fatti, che pure rivestono un interesse primario nella ricostruzione EL vicenda sopratutto con riferimento alla capacità psichica di NI, alla sua accertata dipendenza dalla figura di riferimento EL DA, quale chiaro disturbo EL volizione e che congruamente possono spiegarsi, secondo la motivazione del primo giudice, con l'attività di induzione e suggestione EL DA, analizzata compiutamente dal primo giudice alle pagine 16/18. 2.13 Ed ancora la Corte di merito omette di fornire una qualsiasi considerazione, con riguardo all'efficienza psichica di NI, all'imprevedibile quanto immotivata interruzione di ogni doveroso sostegno economico alla moglie malata, dalla quale viveva di fatto separato , ed in precedenza puntualmente assolto : atto di disposizione patrimoniale, questo, repentinamente revocato, come rileva il primo giudice a pag. 8,senza alcun preventivo avviso all'interessata e che pure si colloca in quel lasso temporale che secondo la Corte non sarebbe, con assoluta certezza, ascrivibile ad uno stato di deficienza psichica del NI e di devianza del volere ma che oggettivamente, in assenza di una alternativa giustificazione, è del tutto compatibile con una situazione di grave disturbo psichico, determinato da ingravescente scompenso mnestico, e da palese distonia percettiva EL realtà di rilevanza tale da porre l'agire del NI entro i limiti EL rilevanza penale.
2.14 Ed ancora la Corte ( pag.21), EL improvvisa decisione di donare alla DA una parte rilevantissima del proprio patrimonio mobiliare, proprio quella che assicurava margini di rendimenti costanti - le obbligazioni DI-e la cui dismissione ridimensionava in termini decisamente sensibili il tenore di vita di NI e EL famiglia ospitante ( decisione rientrata solo per l'intervento del giudice tutelare e dell'amministratore di sostegno - vedi pag.9 sentenza primo grado vedi testimonianza A.S. avv.Gabrielli ),non coglie l'oggettiva estemporaneità ed il valore indiziante di una eccentrica situazione 10 psichica e di un instabile quanto viziato umore decisionale per il disponente, ma anche l'inconfutabile prova EL ascrivibilità dell'iniziativa di quella disposizione proprio alla percipiente DA, che fisicamente aveva partecipato all'apprensione delle obbligazioni negli uffici EL Rurmec, in un rapporto simbiotico con NI, ed era tanto interessata all'operazione da lamentare di essere stata truffata e da prospettare di far intervenire la Forza Pubblica se non si fossero trovate le obbligazioni .Elementi tutti evidenziati e contestualizzati dal primo giudice in un compiuto giudizio di sussistenza degli elementi che sostanziano la norma incriminatrice dell'art.643 cod.pen.( minorata capacità-induzione .vedi pag. 16-17 EL prima sentenza).
2.15 E' rimasto senza valido inquadramento, se non quello fornito dal primo giudice che vi ha visto materiale probatorio idoneo a sostanziare un'operazione alquanto radicata di induzione, anche l'improvviso trasferimento dei depositi correntizi presso la stessa banca e filiale ove la DA aveva il suo conto corrente, trasferimento che, in una coordinata e realistica valutazione EL situazione di fatto, non può comunque esaurire la spiegazione EL sua genesi in una genuina volontà del NI di gestione autonoma del proprio patrimonio perché tale autonomia, obiettivamente, mancò da sempre, vista la contestuale più ampia delega a utilizzare quel conto corrente conferita alla DA,che, del tutto consenziente, si è venuta a trovare nella condizione di disporre ,in perfetta autonomia, del patrimonio di NI.
2.16 Va ancora evidenziato , come elemento di fatto tralasciato nella valutazione di insussistenza del reato, che NI, nel 2001, aveva valutato,in prospettiva EL sua morte, secondo un generoso parametro quantitativo l' ospitalità che andava a ricevere dai LV in termini di un miliardo di lire, oltre alla disponibilità, a vita,per DA e figlia, EL disponibilità per mese di agosto dell'immobile di AR MA. Né ha valutato la Corte che quel parametro quantitativo, inserito in un testamento destinato a pubblicità e portato a conoscenza dei figli e da questi condiviso e accettato ' sicuramente costituiva per lo stesso NI la corretta espressione di una riconoscenza tangibile verso persone amiche, prestatesi ad una disinteressata ospitalità, valutata in un momento di integrale facoltà di discernimento e di corretta determinazione volontaristica sicchè tutto il vistoso di più di ' elargizioni, aggiuntosi negli anni successivi deve trovare nel giudizio, una credibile ragione. Nella ricostruzione EL Corte quel parametro fattuale, 11 Л nella sua rilevanza oggettiva, invece, viene del tutto obliterato, pur costituendo un termine di raffronto per valutare, in termini quantitativi, la congruità delle successive disposizioni del NI e la mutata situazione psichica del disponente.
2.17 E neanche ha colto la Corte l'oggettiva distonia percettiva, che nel tempo ha impedito al NI di annettere al denaro il suo esatto valore, incapacità che ha effetti fortemente invalidanti dei rapporti sociali ponendo il soggetto che ne è affetto, nella condizione di essere facilmente manipolato da soggetti animati da malevole intenzioni La incapacità cognitiva, di apprezzare, in un equilibrato rapporto con i propri averi ed i propri bisogni, la misura delle disposizioni poste in essere è ‚poi, presente in diversi momenti EL ricostruzione del rapporto di natura economica NI DA ed ogni - qualvolta NI ha dispensato beni e regali alla DA ( vendita appartamento di AR-prelievi al bancomat -regalie, genericamente giustificate per centinaia di migliaia di euro ed oltre ) ovvero ha consentito alla donna di gestire le sue disponibilità economiche ( uso EL carta di debito, gestione del conto correte senza obbligo di rendicontazione ), rapporto contestualizzato, nella sentenza di primo grado, con riferimento agli esiti dell' incidente probatorio, a pag. 18 ed in seguito.
2.18 Vale a questo proposito ricordare che è un principio di interpretazione giurisprudenziale di legittimità, consolidato e condiviso, che se è pur vero che la vecchiaia fisiologica non é di per se sufficiente a ritenere l'indebolimento mentale o altra alterazione psichica dello individuo è, peraltro, compito del giudice di merito accertare caso per caso le condizioni del soggetto sottoposto al suo esame e darne adeguata motivazione, posto che ai fini del delitto di circonvenzione di incapace, per deficienza psichica va intesa ogni minorazione EL sfera intellettiva o volitiva, ancorchè non classificabile tra le malattie mentali vere e proprie, purchè idonea a rendere il soggetto passivo del reato succube dell'altrui azione suggestiva. (N.1830 del 1961 rv 098682) 2.19 Di conseguenza l'indagine sulla circonvenzione, secondo i condivisibili criteri dettati EL Corte di legittimità, deve essere condotta a tutto raggio e deve tendere alla ricostruzione EL reale situazione soggettiva di colui che si assume manipolato e del suo rapporto con chi lo ha indotto al compimento dell'atto, e non può limitarsi ai soli risultati dell'indagine peritale sulla capacità di intendere e volere, quando quest'ultima non pervenga a risultati 12 Л apprezzabili. Tanto più che la condizione di deficienza psichica, che, come già detto, costituisce un presupposto del reato, deve essere oggetto di un accertamento di fatto, che non richiede necessariamente una perizia o una consulenza tecnica, essendo possibile anche dedurlo da elementi indiziari, che consentano di affermare le ridotte capacità volitive ed intellettuali del soggetto passivo. ,2.20 In termini generali in primo luogo, perché, come più volte ripetuto da questa Corte, non è il dato patologico dell'incapacità che deve essere necessariamente provato ma la situazione di obiettiva compromessa capacità di autodeterminarsi, alla cui ricostruzione è più appropriata l'indagine storico- processuale con l'audizione dei soggetti che sono stati a contatto con la vittima e si trovano, pertanto, nella condizione di ricostruire il quadro di insieme che, ha condotto la vittima, opportunamente instradata dal manipolatore, ad auto danneggiarsi con atti giuridici pregiudizievoli. Nessun dubbio, poi che la situazione di compromissione delle facoltà ' cognitive possa essere determinata da disturbi mnestici, di vario livello, , comportando tale disturbo una falsa percezione EL realtà e per il caso in esame,ove tale compromissione è stata comprovata dall'indagine processuale, la palese falsa percezione dei livelli quantitativi delle proprie disponibilità economiche. In secondo luogo perché la ricerca di natura psichiatrica ha confini limitati,implementandosi solo dell'esame di dati clinici-anamnestici, che non esauriscono l'ambito in cui si esprime la circonvenzione ed il dinamico rapporto capacità- induzione, che, negli elaborati tecnici, per gli ovvi divieti processuali, vengono esplorati solo per quanto riguarda la psiche e i profili soggettivi EL vittima Mentre secondo l'intendimento EL giurisprudenza di legittimità ,la prova dei profili attinenti all'elemento dell'induzione, può essere anche indiretta, indiziaria o presuntiva, e cioè risultare da elementi gravi, precisi e concordanti come l'isolamento dell'incapace, i continui e stretti rapporti dell'agente con lui, la natura degli atti compiuti senza plausibili motivi e con incontestabile pregiudizio, atteso il potere-dovere del giudice penale di ricercare ovunque prove od elementi di prova al fine ultimo dell'accertamento EL verità cui è preordinato il processo penale. (n. 4973 del 1987 Rv. 178206; mass n 133942; v mass n 134492; mass n 139200; mass n 144366; mass n 164152; mass n 166775). 13 کے 2.22 Per gli aspetti su evidenziati il giudizio EL Corte, che pure registra diligentemente i profili fattuali EL vicenda, manca di un apprezzamento unitario EL vicenda e EL valutazione degli indizi che pure, in misura rilevante emergono dall'esame del patrimonio probatorio raccolto, e che rimane di rilevanza inespressa solo perché il giudizio EL Corte di merito è stato influenzato dalla una lettura travisata delle conclusioni degli elaborati tecnici RB e LA PR e su tale errata percezione è - pervenuta ad affermare che non sia possibile datare il disturbo mnestico che ha afflitto NI nel corso degli anni e che è evoluto in vero e proprio vizio di mente, secondo la diagnosi del dr LA PR.
2.23 Venendo, pertanto, all'esame del secondo motivo di ricorso deve - affermarsi che in modo illogico, la Corte ha accomunato i due elaborati tecnici in uno stesso giudizio, senza coglierne i tratti caratterizzanti ' affermando che dalle relazioni dei due tecnici e dalle correlate testimonianze “... non fosse in alcun modo emerso, come ritenuto dal primo giudice, che il NI versasse fin dal gennaio 2003 in condizioni di deficienza psichica e che comunque presentasse all'epoca dei fatti un'incisiva menomazione EL facoltà di discernimento o di determinazione volitiva." (pag. 17). Sta di fatto che i due elaborati tecnici rispondono a quesiti di natura affatto diversa, essendo l'indagine assegnata al dr RB volta ad accertare la sussistenza EL capacità di intendere e volere di NI, all'epoca delle disposizioni patrimoniali,con chiara indicazione per una ipotesi di infermità psichica. Il dr RB, pertanto, si è espresso solo sull'infermità psichica e solo a questa particolare condizione, che ha attinenza col giudizio sulla capacità di intendere e volere, si è riferito quando ha formulato l'indicazione di una patologia di demenza fronto-temporale retrodatabile,quale inizio clinico in termini di probabilità, a quattro anni precedenti la visita avvenuta il - 30.10.2006 ed alla evidenza del dato clinico ha fatto riferimento parlando di “ fragile datazione dell'esordio clinico". Al dr RB non era stato, per contro, chiesto di esprimersi , né si è precipuamente espresso, sulla diversa condizione di deficienza psichica, secondo la distinzione sviluppata al paragrafo 2.1 2.24 La Corte,pertanto, cade nell'equivoco non solo di ritenere sovrapponibili la demenza fronto -temporale ed il disturbo amnestico, esprimendosi in tal senso,tra l'altro, a pag.18 (terzo paragrafo) e pag.19 (quarto paragrafo), ma 14 tratta il disturbo amnestico, che ella stessa riconosce aver afflitto, in misura rilevante, NI all'epoca dei trasferimenti a favore EL DA, come un elemento che non ha nulla a che fare con la deficienza psichica, come se il primo non fosse chiaro sintomo EL seconda, affermando , in modo del tutto illogico e contrario al tenore EL relazione del LA PR, che :" Parimenti insufficienti a rendere evidente un quadro conclamato di deficienza psichica a carico del NI all'epoca dei fatti risultano le dichiarazioni degli altri testi richiamati in particolare dal primo giudice, NI UC, EL e Magenes, con riguardo a diversi episodi relativi a dimenticanze, anche rilevanti, del NI (che non ricordava il luogo ove si trovava una banca, ovvero di avere chiesto la chiusura di un conto corrente) ma dalle quali trova conferma esclusivamente il disturbo mnestico ingravescente in capo all'anziano ER NI, nato nel 1918 e, quindi, all'epoca dei fatti ottansettenne, disturbo mnestico che, di per sé, sulla scorta delle risultanze EL perizia e EL consulenza tecnica sopra richiamate, non appare indicativo di una compromissione significativa delle capacità volitive e decisionali EL persona offesa all'epoca delle elargizioni a favore dell'imputata...." 2.25 La consulenza tecnica di LA PR elabora una diagnosi di Disturbo Amnestico dovuto a condizione medico generale,( e quindi non specifica per una patologia psichica o neuro psichica ), più evidente di quello parafisiologico comunemente noto nell'ambito del declino cognitivo correlato all'età. Esclusa una forma conclamata di tipo demenziale, rilevato che NI ,dal punto di vista personologico , aveva sviluppato tratti di disturbo dipendente di personalità, aggiungeva che la patologia diagnosticata aveva determinato, nell' attualita', un parziale vizio di mente, con impossibilita' di amministrare beni,databile da circa un anno, mentre l'insufficienza mnestica parafisiologica riferibile al declino cognitivo correlato all'eta' , con equa approssimazione tecnica, era verosimilmente presente da almeno due anni con caratteristiche percepibili da parte di soggetti dotati di laurea in medicina. Il chiaro tenore EL diagnosi rende evidente il travisamento EL stessa da parte EL Corte di appello: diversamente da quanto afferma la Corte, il consulente si è espresso per una condizione di insufficienza mnestica parafisiologica riferibile al declino cognitivo correlato all'eta' ( e quindi di deficienza psichica )retrodatando di almeno due anni dal settembre 2005, 15 Л evolutasi in un vero e proprio stato patologico comportante un vizio di mente da almeno un anno prima dell'accertamento peritale.
2.26 L'erronea percezione degli elaborati tecnici ha condotto la Corte a ritenere non databile con certezza la deficitaria capacità di autodeterminarsi di NI mentre tale elemento è chiaramente evincibile, in termini non dubitativi dall'elaborato del dr LA PR, oltre che dalla prima sentenza che richiama tutto il materiale dichiarativo a supporto. La sentenza EL Corte è,pertanto, viziata da illogicità, anche perché dato temporale che si assume mancante può agevolmente desumersi dagli elementi di fatto emersi dal dibattimento.
3.Atteso,per le ragioni che precedono, il vizio EL motivazione, la sentenza deve essere annullata,con rinvio al giudice civile, competente per valore in grado di appello, che procederà al giudizio ai fini civilistici del risarcimento del danno, provvedendo anche alla liquidazione delle spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
Fermi restando gli aspetti penali EL sentenza, annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Manda al definitivo la liquidazione delle spese, anche per questo grado di giudizio. Così deciso in Roma,il 26 maggio 2015 Il Presidente Il Consigliere estensore M.B.Taddei A. Esposito DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE - 9 SET. 2015 - IL CANCEDERE A DI CA M E R P Claudia Pianell U S O *N 16