Cass. pen., sez. III, sentenza 02/10/2013, n. 12350
CASS
Sentenza 2 ottobre 2013

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di condono edilizio, la disposizione di cui all'art. 43 della L. 47 del 1985 - per la quale possono ottenere la sanatoria anche le opere abusive non ultimate, per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, anche penali, "limitatamente alle strutture realizzate e ai lavori che siano strettamente necessari alla loro funzionalità" - pur comportando una deroga al regime ordinario della sanatoria previsto in via generale dall'art. 31 della stessa legge, non impedisce al giudice di valutare, attraverso un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità laddove congruamente e logicamente motivato, se sussista il presupposto richiesto dalla norma di favore, ossia se le "strutture" oggetto di istanza di sanatoria fossero state comunque realizzate al momento dell'interruzione determinata dal provvedimento amministrativo o giurisdizionale.

Il provvedimento di confisca delle aree impartito con la sentenza di condanna per i reati di lottizzazione abusiva e di costruzione abusiva su area illecitamente lottizzata non è automaticamente caducato per effetto del successivo rilascio di permesso a costruire in sanatoria, in quanto il giudice dell'esecuzione penale ha il dovere di controllare la legittimità di tale provvedimento e, in particolare, la sussistenza dei requisiti per il rilascio del titolo abilitativo.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 02/10/2013, n. 12350
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12350
    Data del deposito : 2 ottobre 2013

    Testo completo