Sentenza 21 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/04/2001, n. 5925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5925 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2001 |
Testo completo
E N O 3 59 I 6 1 5925/0 1 Z S 8 C A 9 A 1 I R N / T R - 4 S / I A REPUBBLIC IT B 6 2 T G . E . L U L R R . B A P I . . A D R B D T L A E T E CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE D A T Oggetto I I N 2 S R 1 E a d.b.
4.8391 N E S E . S E SEZIONE TRIBUTARIA T N Violationi formali I A A Faltisfecie M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 7505/99Dott. Michele CANTILLO - Presidente- Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere- Consigliere- Cron. 12845 Dott. Antonio MERONE Re. Consigliere Rep. Dott. Salvatore DI PALMA - Consigliere Ud.19/01/01 Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KATIUSCIA COSMETICS SRL UNIPERSONALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TEMBIEN 15, presso lo studio dell'avvocato RASTELLO NICOLA, che la difende, giusta procura notaio TUFANI MAURIZIO di FRASCATI, rep. 60064 del 30/03/1999; - ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 2001 presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
CORTE SUPREMA DI CAR SONE 76 CAMPIONE CIVILE W 641591 N . - controricorrente avverso la sentenza n. 48/98 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 23/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/01 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato RASTELLO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto che, con avviso notificato il 25 settembre 1990 alla Katiuscia Cosmetics S.r.l., l'Ufficio i.v.a. di Frosinone rettificò la dichiarazione annuale i.v.a. della Società, relativa all'anno 1986 sulla base, tra l'altro, del rilievo che la Società aveva indicato in detrazione l'importo di £.39.459.000, non spettante, in quanto per lo stesso importo era già stato chiesto il rimborso nella dichiarazione annuale relativa al 1985 ed irrogò la pena pecuniaria per violazione dell'obbligo di dichiarazione di cui all'art.43 commi 2 3 e 3 del d. P.R. n. 633 del 1972; - che, con ricorso alla Commissione tributaria di I° grado di Frosinone del 19 novembre 1990, la Società " 2 impugnò tale avviso, chiedendone l'annullamento e dedu- cendo, in particolare, che la violazione contestata era meramente formale ed inidonea a recar danno all'Erario, posto che il rimborso non era mai stato effettuato;
e che, comunque, l'errore era stato rettificato nella successiva dichiarazione annuale i.v.a., relativa al 1987, prima della contestazione della violazione;
che, nel corso del giudizio, la Società presentò istanza di definizione della violazione ai sensi dell'art.8 del d.l. n.83 del 1991, conv., con mod., nella legge n.154 del 1991, esibendo la relativa quie- tanza di pagamento;
che la Commissione adita, con decisione n.39 del 9 aprile 1993, accolse il ricorso;
che, a seguito di appello dell'Ufficio, la Com- missione tributaria regionale di Roma, con sentenza n. 48/10/98 del 23 febbraio 1998, accolse il gravame;
che, in particolare, la Commissione ha osservato quanto segue: "...il d.l.16.3.1991 n.83 convertito con legge 15.5.1991 n.154 prevede la definizione delle con- troversie relative alle violazioni indicate nell'art.21 del d.l.
2.3.1989 n.69 conv. in 1. 27.4.89 n.154. Tale ultima disposizione fa riferimento alle 'irregolarità formali e alle minori infrazioni che non rilevano ai fini della determinazione del reddito e dell'i.v.a.'. t. Nel caso in esame...non trattasi di irregolarità forma- li, in quanto gli effetti che potrebbero derivare dalla indicazione in dichiarazione del credito per il quale è già stato chiesto il rimborso nell'anno precedente po- trebbero produrre effetti sostanziali di notevole rile- vanza. In altre parole non risulta che il contribuente abbia revocato la scelta fatta nella dichiarazione al fine di computare in detrazione l'eccedenza di imposta nella dichiarazione successiva"; che avverso tale sentenza la Katiuscia Cosmetics S.r.l. unipersonale in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, illu- strati con memoria;
- che resiste, con controricorso, il Ministro delle Finanze. Considerato in diritto che, con il primo motivo (con cui deduce: "Violazione o falsa applicazione del combinato disposto dell'art.21 d.1. 3.3.1989 n.69 convertito nella legge n.83 con- 27.4.1989 n.154 e dell'art. 8 d.1. 16.3.1991 n.154, in relazione vertito nella 1. 15.5.1991 all'art.360 n.3 c.p.c."), la ricorrente critica la sen- tenza impugnata, ribadendo che la violazione contesta- tale dovrebbe considerarsi meramente formale;
che, con il secondo motivo (con cui deduce: 4 "Insufficiente motivazione circa il punto decisivo del- la controversia, relativo alla 'revoca della scelta fatta nella dichiarazione' in ordine all'art. 360 n. 5 c.p.c."), la ricorrente critica la motivazione della sentenza impugnata, lamentando che i Giudici d'appello, contrariamente a quanto già rilevato dai Giudici di primo grado, avrebbe immotivatamente affermato che la contribuente non aveva revocato la scelta fatta nella dichiarazione i.v.a. relativa all'anno 1986; che il ricorso deve essere respinto sulla base delle seguenti considerazioni: A)- E' pacifico che la Società ricorrente, nella dichiarazione annuale i.v.a. relativa al 1986, ha indicato un ammontare di imposta detraibile pari a £.39.459.000, superiore a quello ef- fettivamente spettante, in quanto per lo stesso importo era già stato richiesto il rimborso nella precedente dichiarazione, relativa al 1985; e che, in relazione a siffatto comportamento, l'Ufficio i.v.a. di Frosinone, ritenendo integrate del distinte violazioni previste dall'art. 43 comma 2 (violazione dell'obbligo di dichia- razione per indicazione di eccedenza detraibile supe- riore di oltre un decimo rispetto a quella spettante) e comma 3 del d.P.R. n. 633 del 1972, nel testo sostituito dall'art.1 del d. P. R. n.24 del 1979, applicabile alla fattispecie ratione temporis (violazione dell'obbligo 5 di dichiarazione per la presentazione die ssa con indi- cazioni inesatte), ha irrogato le pene pecuniarie pre- viste dalle stesse disposizioni violate;
B)- L'art.8 comma 1 del d.1. 16 marzo 1991 n.83, conv., con mod., nella legge 15 maggio 1991 n.154, consente la defini- zione delle violazioni commesse fino all'entrata in vigore del decreto-legge (17 marzo 19919 indicate conv., con mod.,nell'art.21 del d.l. n.69 del 1989, nella legge n.154 del 1989. Il primo comma di quest'ultima disposizione prevede, a sua volta e tra l'altro, la facoltà di definire "le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimen- ti.... che non rilevano ai fini della determinazio- ne.... dell'imposta sul valore aggiunto"; C)- Orbene, non può dubitarsi che l'indicazione, nella dichiarazione annuale i.v.a., di un'eccedenza detraibile superiore a - come è pacificamente avvenuto nella quella spettante non integra sotto alcun profilo una vio- fattispecie wwww lazione meramente "formale" e, comunque, tale da "non rilevare" ai fini della determinazione dell'i.v.a., CO- me richiesto dall'art.8 comma 1 del d.l. n.83 del 1991: infatti, è sufficiente osservare che l'indicazione me- desima, per definizione legislativa, riduce il debito d'imposta o accresce il credito d'imposta nell'anno di riferimento e, in questa seconda ipotesi, incide sulla 6 determinazione dell'i.v.a. detraibile negli anni suc- cessivi;
D) - Tanto basta, alla luce del chiaro disposto della norma di condono più volte citata, per ritenere quest'ultima inapplicabile alla specie, nonché irrile- vante la circostanza della "correzione dell'errore", da parte della Società resistente, nella dichiarazione an- nuale i.v.a. relativa al 1987, posto che, comunque, la violazione dell'art. 43 commi 2 e 3 del d.P.R. n. 633 del 1972 si era perfezionata con la presentazione della di- chiarazione relativa al 1986; che la parziale novità della questione trattata (applicazione del "condono" del 1991) integra giusto motivo per dichiarare compensate per intero, tra le parti, le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione Tributaria, il 19 gennaio 2001 Il Presidente relatore ed estensore Michele Cardillo Salvatore Di Palma IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio Oggi 2.1 APR. 2001 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 7