Sentenza 18 dicembre 1998
Massime • 1
La legge 24 novembre 1981, n. 689 non ha dettato norme particolari sui rapporti tra sanzioni sostitutive e sospensione condizionale della pena: dalla disposizione dell'art. 57, comma terzo, della legge citata, la quale stabilisce che i criteri di ragguaglio tra pena detentiva e sanzione sostitutiva si applicano "anche nei casi in cui è concessa la sospensione condizionale della pena" emerge la volontà del legislatore di lasciare immutati i criteri di concessione (o di diniego) della sospensione condizionale anche in caso di applicazione di sanzioni sostitutive, criteri che rimangono quelli fissati nell'art. 164 c.p. senza che la particolare natura della sanzione sostitutiva consenta al giudice di ampliare la gamma di tali parametri (Nella specie la Corte ha annullato la decisione del giudice di merito che nell'applicare la sanzione sostitutiva della libertà controllata aveva negato la sospensione condizionale della pena, motivando nel senso che la concessione del beneficio avrebbe svuotato "la sanzione di ogni contenuto e deterrenza").
Commentario • 1
- 1. Quantità esigua di droga non esclude condanna se .. (Cass. 29108/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 luglio 2024
A fronte di un dato ponderale esiguo, ma comunque superiore al limite tabellare previsto per l'uso personale, ai fini della destinzionae allo spaccio possono essere valutati l'eterogeneità delle sostanze, il rinvenimento di un bilancino di precisione e frammentazione di parte della droga in dosi. Cassazione penale sez. III, sent., ud. 22 maggio 2024 (dep. 18 luglio 2024), n. 29108 Presidente Andreazza - Relatore Galterio Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 12.9.2023 la Corte di Appello di Genova ha confermato la penale responsabilità di M.M.M.J. per il reato di cui all'art. 73 quinto comma d.P.R. 309/1990 per la detenzione a fini di spaccio di 5,6, grammi di cannabis pari a 27 dosi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/12/1998, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 1998 |
Testo completo
composta dai signori magistrati:
Dott. Luciano Di Noto Presidente
Dott. Adolfo Di Virginio Consigliere
Dott. Ilario Martella Consigliere
Dott. Eugenio Amari Consigliere
Dott. Giorgio Colla Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da OS RM, n. ad Aci Bonoccorsi (CT) il 26 gennaio 1957, avverso la sentenza in data 16 febbraio 1998 della Corte d'appello di Genova;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere dott. Giorgio Colla;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott. Vincenzo Galgano che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
RM OS propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, con la quale era stata confermata la pronuncia del Pretore di Genova del 15 novembre 1996 che lo aveva condannato alla pena di mesi tre di reclusione e lire cinquecentomila di multa (sostituita la pena detentiva con la libertà controllata per la durata di mesi sei) per il reato di cui all'art. 570 c.p., per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore LA e alla moglie RI Russo, omettendo di versare loro, integralmente e tempestivamente, l'assegno mensile di lire trecentomila, fissato in sede di separazione personale dei coniugi. Con l'unico motivo di ricorso il OS censura la decisione impugnata dolendosi della motivazione con la quale gli era stata negata la sospensione condizionale della pena, motivazione basata sulla esclusiva considerazione secondo la quale il beneficio avrebbe svuotato "la sanzione di ogni contenuto e deterrenza", senza un minimo cenno alla prognosi sul pericolo di perpetrazione di nuovi reati.
Il ricorso è fondato.
Questa Corte di cassazione ha già avuto modo di affermare (v. Cass., sez. V, ud. 7 maggio 1991, Zaza, rv 187291) che i profili giuridici che devono essere valutati dal giudice ai fini della concessione o del diniego del beneficio della condizionale possono essere, in primo luogo, quelli che attengono alla sussistenza di eventuali cause subiettive o obiettive di esclusione, è secondariamente, quelli che riguardano la prognosi sul comportamento del soggetto, prognosi che, basandosi sulle caratteristiche del fatto commesso e sulla vita anteatta del soggetto interessato (più in genere, sugli elementi di cui all'art. 133 c.p.), tende alla formulazione di un giudizio sul grado di probabilità che - in futuro - l'imputato possa o meno commettere nuovi reati, senza che possa esservi spazio per diversi criteri di giudizio.
Alla luce di tali considerazionì risulta del tutto inadeguata la motivazione fornita dal giudice di merito, secondo la quale la sospensione condizionale avrebbe svuotato la sanzione di ogni contenuto, facendo mancare la sua funzione tipica di prevenzione generale e speciale.
È verosimile che nella formulazione di tale giudizio il giudice di appello sia stato fuorviato dalla applicazione della sanzione sostitutiva della libertà controllata, secondo la disciplina introdotta dagli artt. 53 e ss. della fondamentale legge di depenalizzazione del 24 novembre 1981, n. 689, nel senso che la Corte d'appello di Genova, dopo aver applicato la predetta sanzione sostitutiva, abbia ritenuto di non poter concedere l'ulteriore beneficio della sospensione condizionale della pena per i motivi ora precisati.
Tuttavia resta il fatto che tale giudizio è errato perché non ha nessun fondamento nella legge speciale, la quale non ha dettato particolari norme sui rapporti tra sanzione alternativa e sospensione condizionale della pena, innovando rispetto alla fondamentale previsione codicistica dell'art. 164 c.p. Chè anzi, dalla disposizione dell'art. 57, comma terzo, della citata 1. n. 689/1981 - che detta i criteri di ragguaglio tra pena detentiva e pena alternativa, stabilendo il principio che i criteri si applicano "anche nei casi in cui è concessa la sospensione condizionale della pena" - emerge chiarissimamente la volontà del legislatore di lasciare immutati tali rapporti (nel senso della concedibilità del beneficio solo sulla base delle valutazioni di cui si è detto), con la conseguenza che alla sanzione alternativa può accedere o non accedere il beneficio della sospensione condizionale della pena secondo le generali regulae juris, senza che possa ritenersi che la particolare natura della sanzione alternativa consenta al giudice di ampliare indebitamente la gamma dei parametri in base ai quali concedere il beneficio, mancandogli, al contrario, il potere di introdurne di nuovi e diversi rispetto a quelli previsti dalla legge. Poiché nella specie manca qualsiasi valutazione con riferimento ai criteri di cui si è detto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio perché venga valutata la sussistenza dei presupposti cui la legge subordina la concessione del beneficio in parola.
P. Q. M.
Annulla l'impugnata sentenza e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Genova per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 1999