Cass. pen., sez. III, sentenza 28/10/2015, n. 46526
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Sentenza 28 ottobre 2015

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In tema di armi da caccia, l'art. 13, comma primo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, secondo cui l'attività venatoria è consentita con l'uso di un fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, va intesa nel senso che il caricatore deve essere predisposto per contenere non più di due cartucce e non nel senso che il numero delle cartucce dentro il caricatore non deve essere in concreto superiore a due. (Fattispecie relativa a fucile scarico, il cui serbatoio, predisposto ad incamerare tre cartucce, era privo dell'asta di riduzione, in quanto posta nello zaino del detentore).

Nella nozione di esercizio venatorio non rientrano esclusivamente la cattura e l'uccisione della selvaggina, ma anche l'attività preliminare e la predisposizione dei mezzi ed ogni altro atto diretto alla cattura e all'abbattimento in tal senso qualificabile dal complesso delle circostanze di tempo e di luogo in cui esso viene posto in essere. (Nella specie, in cui il ricorrente era munito di fucile e cartucce ed era in compagnia di un cane, la S.C. ha ritenuto irrilevante il fatto che, all'atto del controllo, l'arma fosse appoggiata ad un albero).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 28/10/2015, n. 46526
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46526
    Data del deposito : 28 ottobre 2015

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