Sentenza 4 aprile 2003
Massime • 1
Nella procedura di espropriazione disciplinata dalla legge della Provincia autonoma di Trento 19 febbraio 1993, n. 6, il termine decadenziale di trenta giorni, stabilito dall'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 per proporre opposizione alla stima davanti all'autorità giudiziaria, decorre, ai sensi dell'art. 9 della citata legge provinciale, dalla data di notificazione del decreto del Presidente della Giunta provinciale di cui all'art. 6 della stessa legge provinciale, il quale contiene la individuazione degli immobili da espropriare e la determinazione della relativa indennità. (Nella fattispecie, relativa ad opposizione alla stima contenuta in un decreto del Presidente della Giunta che modificava, per lo più ampliandola, la individuazione dei terreni da espropriare a carico del medesimo proprietario contenuta in un precedente decreto, confermandone la stima unitaria al metro quadro, la sentenza di merito aveva dichiarato la decadenza dell'opponente sul presupposto della mancata opposizione alla stima unitaria contenuta nel primo decreto; la S.C. ha cassato la sentenza ritenendo che il termine di decadenza non potesse decorrere che dalla notifica del secondo decreto, il quale soltanto conteneva la individuazione dei nuovi terreni da espropriare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/04/2003, n. 5261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5261 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZO NF, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Pisanelli 4, presso l'avv. Giuseppe Gigli, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti unitamente all'avv. Eugenio Pensini di Trento;
- ricorrente -
contro
Provincia Autonoma di Trento in persona del Presidente della G.P., elettivamente domiciliato in Roma, via del Viminale 43, presso l'avv. Fabio Lorenzoni, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti unitamente all'avv. Nicolò Pedrazzoli di Trento;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento n. 305 del 9.9.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2.12.2002 dal Relatore Cons. Dott. Luigi Macioce.
Uditi gli avv.ti G.Gigli, per il ricorrente, che ha chiesto accogliersi il ricorso e M. Loria (in sost. dell'avv. Lorenzoni) per la controricorrente, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto De Augustinis che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 12.6.98 ZI NF proponeva innanzi alla Corte d'Appello di Trento opposizione alla stima quale determinata dal Presidente della G.P. di Trento con riguardo a suoi fondi, siti in Ziano di Fiemme, espropriati dalla Provincia Autonoma per l'esecuzione di opera pubblica. In particolare si opponeva lo ZI alla stima operata nel decreto 30.12.97 con riguardo alle pp.ff. 590/1-552/2-559/1-559/2 ed anche alla stima che il precedente decreto 2.4.92 aveva operato per le pp.ff. 3848-3920-3846/2-551/1 ma con riguardo a determinate superfici e che il successivo decreto 30.12.97 aveva ritenuto di applicare per le nuove superfici delle stesse pp.ff. che, contestualmente, si andavano ad aggiungere (per tre di esse) alla procedura espropriativa.
L'Amministrazione Provinciale, regolarmente costituitasi, contestava tra l'altro la tempestività della opposizione per le particene la cui indennità era stata determinata con il non opposto provvedimento del 2.4.92. L'adita Corte di Trento con sentenza 9.9.99, non definitivamente decidendo, dichiarava l'inammissibilità della opposizione alla stima per le pp.ff. 3848-3920-3846/2-551 sull'assunto che, essendo oggetto del giudizio non già l'estensione dell'area bensì l'ammontare dell'indennità per metro quadrato, la decorrenza del termine decadenziale per l'esperimento dell'azione dovesse collocarsi alla data della conoscenza legale della determinazione definitiva della indennità.
Per la cassazione di tale sentenza lo ZI ha proposto ricorso il 27.10.2000 al quale si è opposto la Provincia Autonoma notificando controricorso in data 1.12.2000 ed illustrandolo nella memoria finale. I difensori hanno discusso oralmente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso lo ZI, data per incontestata ed indiscutibile l'indennità determinata il 2.4.92 per determinate estensioni delle pp.ff. 3848 (mq. 25), 3920 (mq. 290), 3846/2 (mq. 115), 551/1 (mq. 35), si duole del fatto che la Corte di Trento abbia fatto decorrere da tal data il termine decadenziale per la opposizione proposta per il coinvolgimento in data 30.12.97 nella procedura espropriativa di ulteriori superfici delle stesse particene (rispettivamente, + mq. 136, + mq. 54, - mq. 27, + mq. 97). Lamenta il ricorrente che la decisione impugnata abbia violato gli artt. 6 e 9 della L.P. Tn. 6/93 e sia pervenuta a risultati iniqui, imponendo all'espropriando di dolersi di una stima prima ancora di averla potuta riferire a determinate "realità" coinvolte nel procedimento ed a prescindere dalla entità di tale coinvolgimento.
Resiste la A.P. condividendo la statuizione della Corte trentina ed affermando che una contraria opinione finirebbe per attribuire a quote delle stesse aree - espropriate in tempi leggermente diversi - differenti indennizzi.
Ritiene il Collegio che il ricorso sia indubitabilmente fondato. Giova rammentare, al fine di premettere un quadro di riferimento alla sottoposta questione, come questa Corte, pronunziando sulla decorrenza del termine di opposizione alla stima ex art. 19 L. 865/71 - con la sentenza menzionata dalla pronunzia impugnata con esatto richiamo numerico (Cass. 4748/97) ma con palese fraintendimento del principio di diritto da essa esposto - abbia affermato (cfr. anche Cass. 3162/94 - 7867/93 - 6635/93 cui adde 5531/99 e 13409/99) che nelle ipotesi di anomalia procedimentale nelle quali il decreto di esproprio segua e non preceda la pubblicazione sul FAL dell'avviso di deposito della stima, la conoscenza legale dell'indennità definitiva come stimata ed alla quale è legata la decorrenza del termine decadenziale a carico dell'espropriato, non può ritenersi acquisita con la mera pubblicità sul FAL della indennità stimata difettando una sua correlazione ad una specifica adottata misura ablatoria. Con il che si è inteso porre la premessa per affermare, con riguardo alla procedura delineata nella legge fondamentale nazionale, che l'interesse ad opponendum nei riguardi di una stima insorge all'atto della correlazione della valutazione monetaria per unità di estensione dell'area ad una concreta individuazione dell'area sottoposta ad ablazione, impensabile essendo la configurazione di tale individuazione come variabile indipendente dall'interesse all'accertamento de quo (come pretende la controricorrente assumendo che, essendo l'opposizione diretta contro una stima di valore a metro quadrato, resterebbe indifferente la successiva estensione dell'area e qualsivoglia stima dovrebbe essere immediatamente opposta anche con riguardo alle future ed incerte espansioni). Da questa premessa generale occorre prendere le mosse per la disamina, alla luce della normativa provinciale applicabile, della ipotesi sottoposta per la quale (in sintesi) ad una individuazione dell'area A1 con stima unitaria X è seguita, dopo cinque anni, tanto una individuazione di area B con stima Y quanto la correzione dell'area A1 in area A2 (in tre casi su quattro per espansione) con richiamo alla stima unitaria X pregressa e sostenendosi dalla Corte di Trento che l'accettazione implicita della stima X per A1 avrebbe comportato decadenza dal diritto di contestarne l'estensione ad A2. Orbene, la L.P. Tn. 6/93 prevede una sequenza procedimentale nella quale, mancando del tutto la previsione della indennità provvisoriamente stimata (ed alla quale raccordare le ipotesi di cessione volontaria od accettazione da parte dell'espropriato), sono statuite (artt. 4-6) le fasi della individuazione delle aree, dell'autorizzazione all'esproprio, del richiamo o della pronunzia della dichiarazione di p.u., della fissazione della indennità, della notifica della indennità ai proprietari delle aree, della (eventuale) cessione volontaria, ed infine (art. 8) della espropriazione, prevedendosi, quindi (art. 9) che dalla data di notificazione del decreto di cui all'art. 6 il promotore e l'espropriato possono proporre, à sensi della normativa statale, opposizione alla stima dinnanzi all'autorità giudiziaria competente.
La testè richiamata previsione dell'art. 9 fa dunque rinvio implicito all'art. 19 della L. 865/71 sol derogandovi per la individuazione del dies a quo della opposizione nella data della notificazione del decreto di cui all'art. 6: ma con tale individuazione il legislatore provinciale ha inteso collegare il corso del termine decadenziale al decreto del Presidente della G.P. il quale, secondo la previsione normativa, ragionevolmente collega in unico atto tutti i momenti della cennata sequenza e, tra essi, ed in particolare, quello della esatta individuazione delle aree e quello della indicazione delle indennità a tali aree correlate. Nessun ostacolo normativo si frappone a che, per mutate esigenze dell'opera pubblica accertate nel tempo della sua esecuzione, le aree coinvolte nella procedura vengano, per decreto dello stesso Presidente della G.P., aumentate o diminuite, e che quindi ben possano essere individuate ulteriori estensioni delle stesse pp.ff. dello stesso proprietario sottoposte al procedimento e ad incremento di quelle, contigue, già coinvolte (come accaduto per effetto del DPGP 30.12.97 con riguardo agli aumenti di mq. 136 della p.lla 3848, di mq. 54 della p.lla 3920 e di mq. 97 della p.lla 551/1 dello ZI). Nè è illegittimo che lo stesso decreto ricalcoli in aumento le relative indennità avvalendosi del valore unitario a suo tempo determinato per le estensioni contigue e quindi omettendo la nuova determinazione ad opera del servizio espropriazioni letteralmente prevista dall'art. 6 comma 4.
È invece sicuramente contra legem la pretesa di correlare il termine per l'opposizione alla stima di cui al citato art. 9 della L.P. non già al decreto 30.12.97 che esplicitamente indicava le nuove aree e la "vecchia indennità" (determinata sulla base dei già acquisiti valori unitari) bensì al decreto 2.4.92 che tale indennità aveva determinato per distinte, inferiori aree, a quelle successive accomunate per la sola appartenenza proprietaria e per l'ancor meno rilevante inerenza agli stessi indicatori catastali. E se al rilievo afferente la contrarietà alla norma (che appunto prevede che l'opposizione venga proposta avverso un decreto del P.G.P.
unitariamente contenente individuazione e stima) si aggiunga la considerazione per la quale diversamente opinando si imporrebbe all'espropriando di proporre opposizioni alla stima "a futura memoria", prive di un interesse ad opponendum collegato all'attualità dell'ipotesi ablatoria ma correlate all'evento futuro ed incerto di una estensione delle aree da espropriare, si dovrà concludere nel senso che la statuizione della Corte di Trento, che non definitivamente pronunziando ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione dello ZI per le indicate pp.lle, nelle quali (e solo per le quali) l'aumento delle aree si era accompagnato ad un richiamo alla già determinata indennità unitaria, debba essere cassata. Spetterà al Giudice del rinvio - designato nella stessa Corte in diversa composizione - determinare anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Trento.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2003