Sentenza 29 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/08/2003, n. 12667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12667 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA12 66 7 /03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO - Presidente R.G.N. 1284/01 Consigliere Cron. 26549 Dott. Alberto SPANO' Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Rep. Dott. Saverio TOFFOLI - Rel. Consigliere Ud. 26/02/03 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: DI AR OL, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE CALANDRA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AMAP AZIENDA MUNICIPALIZZATA ACQUEDOTTO DI PALERMO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIAVE 52, presso lo studio dell'avvocato RENATO CARCIONE, rappresentato 2003 e difeso dall'avvocato SALVATORE A SCIORTINO, giusta 1228 -1- delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 5228/99 del Tribunale di PALERMO, depositata il 20/07/00 R.G.N. 353/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/03 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'ANGELO che ha concluso per il rigetto del ricorso. A -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Palermo, il geom. LF Di RA, inquadrato dall'A.M.A.P. Azienda Municipalizzata Acquedotto di Palermo come quadro e capo - del reparto espropriazioni, chiedeva il riconoscimento della qualifica di dirigente, con le relative differenze retributive, a decorrere dal 14.12.1978, e subordinatamente il riconoscimento della qualifica di dirigente "C" dall'epoca della introduzione della stessa nell'azienda con la delibera n. 290/1980, di adesione al contratto del 1980. Esponeva di avere svolto le funzioni di dirigente nel servizio attinente alle espropriazioni, espletando tutte le procedure tecnico-amministrative relative, curando in particolare, le relazioni tecniche, la corrispondenza con enti pubblici e privati, firmata dal Direttore e controfirmata nella minuta, vigilando sull'iter della procedura espropriativa, obiettando sulle stime UTE, chiedendo alla direzione di invalidare atti di cessione di servitù, esercitando poteri autonomi di stima. L'AMAP, costituendosi in giudizio, resisteva alla domanda, eccependo anche la prescrizione decennale del diritto alla qualifica e quella quinquennale del diritto alle differenze retributive, con riferimento ad un atto interruttivo del 23.8.1994. 11 Il Pretore rigettava la domanda con sentenza che, appellata dal Di RA, era confermata dal Tribunale di Palermo, che compensava le spese del doppio grado. Il giudice di secondo grado rilevava che il Di RA, che non aveva mai diretto più settori o rivestito le funzioni di capo ripartizione, aveva svolto con qualche autonomia le funzioni relative all'istruzione delle pratiche in materia di espropriazioni, cioè un'attività propria della qualifica di quadro. Infatti la prova testimoniale aveva acclarato che il presidente della commissione deliberatrice dell'AMAP aveva riservato a sé il ruolo di raccordo dei compiti connessi alle espropriazioni, sicché tutte le valutazioni del Di RA, comprese le valutazioni di stima, dovevano essergli sottoposte e si poteva ritenere che il Di RA sottostasse alle direttive generali e particolari del medesimo presidente. Conferma del ruolo istruttorio del Di RA era anche la circostanza che talvolta egli era convocato da detta Commissione a fornire STU delucidazione sullo stato di qualche pratica relativa all'esame della medesima. 3 In linea di diritto doveva, del resto, ricordarsi che il tratto distintivo della qualifica di dirigente rispetto a quella di impiegato con funzioni direttive è dato dall'ampiezza delle relative funzioni, estese per la prima qualifica all'intera azienda o a un ramo autonomo di questa e destinate ad incidere in maniera essenziale sulla vita dell'azienda, e che vi è incompatibilità tra la qualifica di dirigente e l'esercizio di mansioni in una situazione di dipendenza gerarchica. Contro questa sentenza il Di RA propone ricorso per cassazione (articolato in due motivi esposti congiuntamente, oltre che in un motivo relativo al mancato riconoscimento delle spese del giudizio di merito). L'AMAP resiste con controricorso, illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i primi due motivi il ricorrente denuncia: a) violazione degli artt. 1362 e segg. c.c. in relazione agli artt. 2103 e 2095 c.c., con riferimento alle normative contrattuali (c.c.n.l. 6.12.1982, c.c.n.l. 11.11.1988, accordo 16.5.1991 e c.c.n.l. 18.7.1975), oltre a vizi di motivazione;
b) violazione delle regole sull'onere della prova (art. 2697 c.c.). Lamenta l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione fornita dal Tribunale al fine di escludere le funzioni dirigenziali, sia in riferimento al più recente orientamento giurisprudenziale che pone l'accento sulla qualità, autonomia e - discrezionalità delle funzioni sia in riferimento a quello più restrittivo, facente - riferimento allo svolgimento delle funzioni di alter ego dell'imprenditore, anche se in un determinato ramo o settore dell'azienda. Lamenta, poi, in particolare, l'omessa concreta considerazione di numerose risultanze istruttorie. Al riguardo richiama la deposizione GN, evidenziante a suo avviso che il ricorrente nell'attività di espropriazione aveva piena autonomia, svolgendo le relative pratiche fino alla determinazione dell'indennità di esproprio, trattando direttamente con i terzi espropriandi, con i loro legali e tecnici e con gli enti pubblici finanziatori, e ciò senza fare riferimento al testimone, capo della ripartizione competente, ma direttamente al direttore. Richiama anche la sostanzialmente analoga deposizione NO (direttore fino al 1992, responsabile della ripartizione affari 4 generali dal 1985 al 1987), secondo cui il ricorrente, tra l'altro, determinava o concordava le indennità di espropriazione e superava i vari problemi che si presentavano. Censura l'individuazione di un nesso di subordinazione nel rapporto del Di RA con la commissione deliberatrice, al riguardo osservando che secondo la normativa del settore (d.l. 28 febbrario 1981 n. 38, convertito dalla 1. n. 153/1981, e relativo nuovo regolamento di amministrazione e contabilità delle aziende pubbliche locali), la commissione è organo deliberante, che non si sostituisce al direttore, che è organo amministrativo dell'azienda, all'apice della gerarchia, e rappresentante legale, mentre il presidente della commissione ha funzioni di vigilanza, ma è al di fuori della scala gerarchica. E il fatto che il Di RA abbia agito con autonomia piena, fuori dagli schemi degli organigrammi amministrativi e della stessa ingerenza del direttore, per la complessità della materia, costituisce prova piena stante anche l'importanza della materia - che egli era alter ego dell'imprenditore. Tale ruolo è confermato dal fatto che fosse personalmente chiamato per chiarimenti dalla Commissione amministratrice, anche se alla sue riunioni partecipa per legge il direttore. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 92 c.p.c., per la mancata liquidazione delle spese e diritti "che dovevano essere posti a carico della parte soccombente". Il ricorso non è fondato. Secondo il tradizionale orientamento di questa Corte, il tratto distintivo della qualifica di dirigente rispetto a quella di impiegato con funzioni direttive è dato dall'ampiezza delle rispettive funzioni, estese per la prima qualifica all'intera azienda o ad un ramo autonomo di questa e destinate ad incidere con carattere essenziale sulla vita dell'azienda circoscritte invece, per la seconda, ad un settore, ramo o ufficio dell'azienda medesima (cfr., per un recente riferimento a tale orientamento, Cass. 23 febbraio 1994 n. 1806 e 10 agosto 1999 n. 8572). Si è anche osservato che la contrattazione collettiva può fare riferimento a una nozione meno restrittiva (Cass. 3 aprile 1992 n. 4103) e che nelle organizzazioni aziendali complesse può sussistere una 5 pluralità di dirigenti di diversi livelli, con graduazione dei loro compiti, precisandosi però che resta ferma l'esigenza di una particolarmente elevata qualità, autonomia e discrezionalità delle loro mansioni e, soprattutto, dell'esercizio di poteri decisionali (Cass. 25 febbraio 1994 n. 1899 e 28 dicembre 1998 n. 12860). Nella specie il giudice di merito ha accertato che l'attuale ricorrente svolgeva con una certa autonomia la fase istruttoria delle pratiche di espropriazione, procedendo anche a determinazioni di stima, ma ha escluso l'esercizio di poteri deliberativi. Riguardo alle censure di vizio di motivazione, è opportuno preliminarmente ricordare che rientra nei compiti del giudice di merito la selezione tra le risultanze probatorie di quelle ritenute più idonee, anche sotto il profilo della loro attendibilità, a sorreggere la motivazione, senza che egli sia tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive;
e che il vizio di omessa o insufficiente motivazione sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi, mentre lo stesso vizio non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte (cfr. Cass. 12 marzo 1996 n. 2008 e Cass., Sez. un., 11 giugno 1998 n. 5802). In realtà la rivisitazione del materiale istruttorio compiuta dal ricorrente non evidenzia l'omesso valutazione, da parte del giudice di merito, di elementi essenziali ai fini della decisione, e, in realtà, anche gli elementi di prova richiamati dalla parte non sono idonei a dimostrare l'illogicità delle valutazioni compiute dal Tribunale circa il mancato esercizio di poteri decisionali da parte del Di RA (si richiama, per esempio, la deposizione Scordino, il quale aveva riferito come il ricorrente, in un caso difficile, avesse prospettato varie soluzioni). Deve anche osservarsi che le considerazioni in linea di diritto circa l'effettivo ruolo della commissione deliberatrice e il suo presidente non sono determinanti ai fini del presente giudizio, poiché ciò che rileva nella specie è l'affidamento o meno al Di RA di poteri decisionali di livello dirigenziale. 6 Ciò premesso, e considerato anche che il ricorrente in concreto non ha adeguatamente censurato la sentenza impugnata sotto il profilo del mancato esame di normative contrattuali collettive più favorevoli, rispetto alla normativa legale, quanto ai presupposti per l'acquisizione della qualifica di dirigente, deve ritenersi che la valutazione compiuta dal giudice di merito circa il mancato svolgimento da parte del Di RA di mansioni dirigenziali sia adeguatamente motivata e coerente con i principi sopra enunciati circa l'importanza e il contenuto decisionale che devono caratterizzare le funzioni di dirigente di un'azienda, in relazione all'organizzazione o alla diretta operatività della medesima. Il motivo relativo alle spese del giudizio di primo grado è palesemente infondato, poiché, essendo basato, in sostanza, sulla assunzione che la causa avrebbe dovuto essere decisa nel merito a favore dell'attuale ricorrente, non evidenzia alcun vizio specifico del capo della sentenza relativa alle spese. Del resto il Di RA ha ottenuto, con la compensazione delle spese, la migliore statuizione a cui al riguardo potesse aspirare, stante la sua soccombenza. Le spese del presente grado di giudizio vengono regolate in applicazione del criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controparte le spese -oltre a Euro duemila per del giudizio, determinate in Euro 16,50 onorari. Così deciso in Roma il 26 febbraio 2003. Il Consigliere est. Il Presidente Salcio Tiflet Vincenzo Mileo ✓ CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 29 AGO 2003 aggi, IL CANCELLIERE