Sentenza 15 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, il motivo di rifiuto della consegna di cui all'art. 18, comma primo, lett. h), L. n. 69 del 2005 - che ricorre in caso di "serio pericolo" che la persona ricercata venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti - non può ritenersi integrato dalla mera prospettazione dell'esistenza, nello Stato richiedente, di una condizione di sovraffollamento carcerario o di una possibile mancanza di adeguata assistenza medica, laddove tale prospettazione non sia corredata dalla dimostrazione del livello di pericolo derivante da quanto rappresentato, né da elementi concreti sulla reale situazione nelle carceri di quello Stato (ad es. in relazione allo spazio individuale minimo assicurato, o alle condizioni sanitarie).
Commentario • 1
- 1. MAE su condanna senza difensore va eseguito (Cass. 45855/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 dicembre 2024
I diritti fondamentali, al cui rispetto la decisione quadro è vincolata, sono quelli riconosciuti dal diritto dell'Unione europea e, conseguentemente, da tutti gli Stati membri allorché attuano il diritto dell'Unione: diritti fondamentali alla cui definizione, peraltro, concorrono in maniera eminente le stesse tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri (artt. 6, par. 3, T.U.E.; art. 52, par. 4, CDFUE). Spetta perciò al diritto dell'Unione, in primo luogo, stabilire i livelli di tutela dei diritti fondamentali, al cui rispetto sono subordinate la legittimità della disciplina del mandato di arresto europeo e la sua concreta esecuzione a livello nazionale, trattandosi di materia …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/10/2014, n. 43537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43537 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 15/10/2014
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - rel. Consigliere - N. 1604
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 41667/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS IN, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza del 17 settembre 2014 emessa dalla Corte d'appello di Firenze;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udita la requisitoria del sostituto procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d'appello di Firenze ha ritenuto sussistenti le condizioni per la consegna alla Repubblica di Romania di AS IN, richiesto con mandato di arresto europeo del 10.7.2014 per l'esecuzione della sentenza pronunciata il 24 ottobre 2013 dal Tribunale di Tecuci e divenuta irrevocabile il 13.5.2014 con decisione della Corte d'appello di Galati, con cui è stato condannato alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione per il reato di furto aggravato in concorso (artt. 233 e 234 c.p. rumeno).
Con la stessa sentenza la Corte territoriale ha respinto la richiesta di revoca ovvero di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere.
2. L'avvocato Elena Augustin, nell'interesse di AS, ha presentato ricorso per cassazione.
Con il primo motivo deduce la violazione della L. n. 69 del 2005, art. 2 e art. 18, comma 1, lett. g) nonché dell'art. 6 CEDU, per il mancato rispetto delle regole sull'equo processo svoltosi in Romania. In particolare, si lamenta che nella documentazione allegata al mandato d'arresto europeo non sia stata fornita la prova del rispetto delle ineludibili garanzie difensive, tra cui le ragioni della mancata partecipazione al processo del AS;
inoltre, assume che la sentenza di condanna del Tribunale di Tecuci si sia basata su una serie di elementi di prova non formati nel contraddittorio tra le parti.
Con il secondo motivo denuncia la violazione della L. n. 69 del 2005, art. 19, comma 1, lett. a) in quanto nel mandato d'arresto europeo non risulta che il AS, giudicato in contumacia, potrà ottenere un nuovo processo in Romania.
Con il terzo motivo assume che la Corte d'appello di Firenze avrebbe dovuto rifiutare la consegna con riferimento alla L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. h) sussistendo il concreto pericolo che
AS, una volta consegnato, sia sottoposto a trattamenti degradanti nell'esecuzione della pena, tenuto conto che la stessa Corte europea ha condannato la Romania per le condizioni delle sue carceri. Inoltre, sottolinea che la Romania non ha ancora attuato il Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura che impegna gli Stati a creare un Meccanismo Nazionale per la prevenzione della tortura (NPM) e che organizzazioni indipendenti, come l'APADOR-CH, hanno riferito delle condizioni pessime in cui si trovano le carceri rumene, con accertate violazioni dei diritti umani in relazione al sovraffollamento, alle condizioni igieniche e alla mancanza di assistenza medica adeguata.
Con il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 18. comma 1. lett. r) cit. L., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto rifiutare la consegna in ossequio alla sentenza n. 227/2010 della Corte costituzionale, risultando AS effettivamente dimorante e di fatto residente in Italia da un considerevole lasso di tempo, circostanza attestata dalla documentazione prodotta all'udienza del 17.9.2014. Il ricorrente censura la decisione con cui la Corte territoriale ha escluso ogni forma di radicamento in Italia, sulla base di una valutazione solo formale legata alla mancanza di certificazione in ordine alla sua residenza in Italia e di documenti identificativi, tralasciando una verifica sostanziale della sua permanenza in Italia. In ogni caso, dalla documentazione prodotta i giudici avrebbero dovuto rilevare che AS si trova in Italia da oltre tre anni, ha lavorato anche in altre città svolgendo l'attività di muratore e attualmente vive in Montecatini con la sua compagna, TA IC.
Con l'ultimo motivo viene impugnata la sentenza in relazione al rigetto della richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere. Si sostiene che nella specie non sussista il pericolo di fuga rispetto al quale la sentenza impugnata ha omesso la motivazione;
in ogni caso, le esigenze cautelari possono essere salvaguardate con la misura degli arresti domiciliari. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
3.1. Il primo motivo è formulato in modo del tutto generico, riproponendo in maniera astratta le medesime doglianze in ordine a presunte violazioni del diritto ad un equo processo. Sul punto la Corte d'appello aveva già rilevato la mancanza di concretezza delle questioni sollevate, precisando come nel mandato di arresto europeo risulti sottolineata la conoscenza effettiva del procedimento a suo carico da parte del AS, che ha nominato un difensore di fiducia.
Del tutto generico e privo di ogni possibilità di riscontro è la doglianza relativa all'utilizzazione di elementi di prova formati in assenza di contraddittorio, in quanto il ricorso non indica a quali prove si riferisce.
3.2. Anche in relazione al secondo motivo, la Corte territoriale ha evidenziato come dalla documentazione allegata al mandato d'arresto europeo risulti la possibilità per l'imputato di ottenere la revisione della pronuncia di condanna emessa in un processo contumaciale. D'altra parte, questa Corte ha avuto modo di accertare, in altri processi, che la legge rumena prevede che la persona estradata per essere sottoposta ad una pena derivante da una condanna in absentia, può, su sua richiesta, essere nuovamente giudicata dalla stessa Corte che ha emesso il giudizio nella precedente fase. Pertanto, deve escludersi la violazione della L. n. 69 del 2005, art. 19, comma 1, lett. a).
3.3. Infondato è pure il motivo relativo alla presunta violazione dell'art. 18, comma 1, lett. h) Legge cit. Perché possa essere rifiutata la consegna è necessario che sussista un "serio pericolo" che la persona sia sottoposta alla tortura o a pene e trattamenti inumani o degradanti, mentre nella specie è stata solo prospettata una condizione di sovraffollamento delle carceri e di una possibile mancanza di assistenza medica adeguata, senza alcuna dimostrazione del livello di pericolo che una tale situazione può rappresentare. Infatti, il ricorrente non ha offerto elementi concreti sulla reale situazione delle carceri in Romania, ad esempio in relazione allo spazio individuale minimo intramurario assicurato ad ogni detenuto ovvero alle condizioni sanitarie.
D'altra parte, le sentenze della Corte europea citate dalla difesa hanno riguardato la condizione specifica di singole persone, ma senza muovere alcuna critica generale al sistema penitenziario rumeno. Inoltre, nessun rilievo possono avere ai fini dell'accertamento del "serio pericolo" di trattamenti inumani le circostanze riferite nel ricorso sulla mancata adozione di strumenti internazionali da parte della Romania.
3.4. Con riferimento al quarto motivo, con cui si sostiene la illegittimità della consegna in presenza del radicamento in Italia del AS, si osserva che la L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. r) così come interpretato dopo l'intervento della Corte costituzionale (sent. n. 227/2010), richiede "l'esistenza di un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero nello Stato, tra i cui indici concorrenti vanno indicati la legalità della sua presenza In Italia, l'apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, la distanza temporale tra quest'ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all'estero, la fissazione in Italia della sede principale, anche se non esclusiva, e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, il pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali. Da tali indici è possibile prescindere solo per il cittadino comunitario che abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente in conseguenza di un soggiorno in Italia per un periodo ininterrotto di cinque anni" (tra le molte, Sez. 6, 6 novembre 2012, n. 43011, Vaduva;
Sez. 6, 26 febbraio 2014, n. 9767, Echim). Peraltro, questi elementi minimi di stabile relazione richiesti tra il cittadino non italiano ed il territorio nazionale non mutano qualora dovesse farsi riferimento alla nozione di "dimora". Nel caso di specie, i caratteri del radicamento non risultano dimostrati, come correttamente ha ritenuto la Corte d'appello. Gli unici elementi prodotti sono costituiti dalle dichiarazioni della sua compagna, TA IC, che ha riferito che il AS convive con lei, nonché dalle dichiarazioni di EL NA e EL GH, rispettivamente madre e zia della TA, le quali hanno sostenuto che AS soggiorna in Italia da oltre tre anni e che ha lavorato come muratore in Calabria e a Pescara. Si tratta, tuttavia, di dichiarazioni che non hanno avuto alcun riscontro, dal momento che il AS non è stato in grado di esibire alcuna documentazione che attestasse lo svolgimento di un'attività lavorativa in Italia, ne' certificazioni relative ad un suo domicilio e, inoltre, non risulta essere in possesso di documenti identificativi italiani.
In conclusione, non ricorrono i presupposti di cui all'art. 18, comma 1, lett. r) L. cit..
3.5. Quanto all'ultimo motivo, si rileva che il ricorso per la revoca ovvero la sostituzione della misura cautelare sia privo di interesse nel momento in cui, con la presente decisione, diventa definitiva la sentenza che ha disposto la consegna della persona richiesta, instaurandosi una fase meramente esecutiva nell'ambito della quale, entro rigorosi e brevissimi termini, l'interessato dovrà essere consegnato materialmente allo Stato estero, fase in cui non può venire in questione la sussistenza di pericula libertatis (cfr, Sez 6, 26 febbraio 2013, n. 10054, Verticale). 4 in conclusione, l'infondatezza dei motivi proposti comporta il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamenti delle spese processuali.
La Cancelleria provvederà per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 2, comma 5.
P.Q.M.
Rigetta del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22 comma 5. Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2014