Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/10/2014, n. 43537
CASS
Sentenza 15 ottobre 2014

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Massime1

In tema di mandato di arresto europeo, il motivo di rifiuto della consegna di cui all'art. 18, comma primo, lett. h), L. n. 69 del 2005 - che ricorre in caso di "serio pericolo" che la persona ricercata venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti - non può ritenersi integrato dalla mera prospettazione dell'esistenza, nello Stato richiedente, di una condizione di sovraffollamento carcerario o di una possibile mancanza di adeguata assistenza medica, laddove tale prospettazione non sia corredata dalla dimostrazione del livello di pericolo derivante da quanto rappresentato, né da elementi concreti sulla reale situazione nelle carceri di quello Stato (ad es. in relazione allo spazio individuale minimo assicurato, o alle condizioni sanitarie).

Commentario1

  • 1MAE su condanna senza difensore va eseguito (Cass. 45855/24)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 dicembre 2024

    I diritti fondamentali, al cui rispetto la decisione quadro è vincolata, sono quelli riconosciuti dal diritto dell'Unione europea e, conseguentemente, da tutti gli Stati membri allorché attuano il diritto dell'Unione: diritti fondamentali alla cui definizione, peraltro, concorrono in maniera eminente le stesse tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri (artt. 6, par. 3, T.U.E.; art. 52, par. 4, CDFUE). Spetta perciò al diritto dell'Unione, in primo luogo, stabilire i livelli di tutela dei diritti fondamentali, al cui rispetto sono subordinate la legittimità della disciplina del mandato di arresto europeo e la sua concreta esecuzione a livello nazionale, trattandosi di materia …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/10/2014, n. 43537
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43537
Data del deposito : 15 ottobre 2014

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