Sentenza 2 febbraio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/02/2001, n. 1471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1471 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2001 |
Testo completo
1 ее 61083 1471 / NOM DE OPOL ITAL NO/0 1 REPUBBLICA ITALIAN OGGETTO 0 4 8 E 9 N 1 / O Imposte di registro ed I 4 N / TE SUPREMA DI CASSAZIONE Z . LA - in.v.im.: rettifica 6 A 2 B R T S I L . E SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA A D G T . E L B E R A D T A I mposta dai Magistrati: A S 1 D I N 3 E E R S T O B R.G. N. 12045/98 T N N A CANTILLO Presidente Dott. Michele I A S E 12046/98 Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Cron. 3172 Dott. Simonetta SOTGIU Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 21.6.2000 SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12045 R.G. 1998, proposto da RI' FRANCESCO, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale autenticata presso il Consolato Generale d'Italia in Buenos Aires il 26 giugno 1998 (rep. n. 707), dagli avv.ti prof. Leonardo PERRONE e Gianmarco TARDELLA, domiciliatari in E VARIE DCV . V Roma alla via Puccini 9;
- ricorrente -
10 contro 0975445 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro 'pro CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE tempore', rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12; dal Sig. 3000 - 1 6 FEB. 2001 per diritti L
- controricorrente -
7 IL CANCELLIERE 9 1 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio e sul ricorso iscritto al n. 12046 R.G. 1998, proposto dal sig. TARDELLA per diritti L. 3000 da 119 FEB 2001 RI ANTONIO, rappresentato, difeso ed elettivamente IL CANCELLIERE domiciliato come sopra, giusta procura speciale autenticata CANCELLERIA presso il Consolato Generale d'Italia in Buenos Aires il 29 maggio 1998 (rep. n. 690);
- ricorrente -
contro
AU233580 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro 'pro tempore', rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12;
- controricorrente -
entrambi per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio in data 12 maggio 1997, depositata col n. 53/3/97 il 3 giugno 1997. Uditi, nella pubblica udienza del 21 giugno 2000: - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Tardella per i ricorrenti e l'avv. Palmieri per il - controricorrente;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Raffaele Palmieri, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi, previa riunione. Svolgimento del processo Con avviso di accertamento notificato il 29 maggio 1995, l'Ufficio del Registro di Viterbo elevò il valore dichiarato per la 2 vendita di un'area edificabile di mq. 13.650 in località 'Madonna Occhi Bianchi' di quel Comune - giusta atto per notar Ferrari del 14 marzo 1992, registrato il 3 marzo seguente col n. 2080 - da lire 202.800.000 a lire 542.400.000; l'impugnativa dei venditori NI e FR AC fu respinta dalla Commissione Tributaria di primo grado di Viterbo con decisione n. 22 del 18 gennaio 1996; e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza del 12 maggio 1997, depositata col n. 53/3/97 il 3 giugno successivo, ha rigettato il gravame degli stessi, nonché - previa riunione - degli acquirenti (di un più vasto comprensorio) Fincream S.r.l., AR RE OR e CI CI. Ha superato la preliminare questione di nullità dell'accertamento, rilevando l'enunciazione del criterio legale di determinazione del maggior valore - riferito alla destinazione degli immobili ed ai risultati di una stima U.T.E. per beni con analoghe caratteristiche - idonea ad assicurare ai contribuenti l'esercizio, nella sede contenziosa, del diritto di difesa;
nel merito, ha affermato la correttezza della valutazione, ritenendo congrua la motivazione offerta al riguardo dal primo giudice. Per la cassazione di tale sentenza ricorrono separatamente, articolando due motivi, i AC, con atti del medesimo contenuto, notificati entrambi il 25 giugno 1998 ed illustrati da memorie. Resiste l'Amministrazione finanziaria con controricorsi notificati il 21 settembre 1998. 3 Motivi della decisione Denunziano i ricorrenti, sotto un duplice profilo, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 51 e 52 del d.P.R. 131/1986 ed il collegato vizio di motivazione. Espongono in particolare, col primo mezzo, una duplice ragione di censura: a) l'Ufficio ha inosservato l'art. 51 cit., comma 3 -applicabile anche all'imposta in.v.im. in virtù del richiamo dell'art. 31 del d.P.R. 643/1972 avendo utilizzato per la rettifica del valore non atti 'anteriori di non oltre tre anni dalla data dell'atto' da sottoporre a controllo, sibbene una compravendita registrata addirittura successivamente, ed il giudice 'a quo', investito dell'apposita doglianza, ne ha del tutto omesso l'esame; b) le disposizioni richiamate risultano poi entrambe violate, poiché l'Ufficio non ha indicato in giudizio le ragioni, materia d'impugnativa, a sostegno della maggiore valutazione (in 40.000 lire/mq.). Articolano ancora, col secondo mezzo, una triplice doglianza: a) il giudice 'a quo', ritenendo gli accertamenti "consoni anche tenendo conto del vincolo stradale*, ha omesso di considerare la censura circa il divieto di 'conglobare' la superficie complessiva per il computo della cubatura, avendo Jsu un piano richiamato una delibera della Giunta Regionale, che diverso - aveva ridotto la zona di rispetto (a mq.
4.670 su 13.560); b) parimenti non ha esaminato la censura relativa all'esigenza di uniformità di giudizi, espressa dal giudice di prime cure, con riguardo ad altra controversia, tuttavia risoltasi in appello con una valutazione pari ad un quarto;
c) ha, infine, apoditticamente affermato essere i prezzi di mercato 'sensibilmente superiori' ai valori accertati, ignorando la documentazione relativa alla valutazione, ad opera dello stesso ufficio, di 'aree attigue a quella in esame' pari alla metà circa per le zone edificabili ed al venti per cento circa per quelle di rispetto stradale. L'Amministrazione resiste rilevando l'infondatezza del primo aspetto della prima censura, poiché il cit. comma 3 dell'art. 51 del d.P.R. 131/1986 “non preclude affatto all'evidenza, la possibilità per l'Ufficio del registro di aver riguardo a trasferimenti avvenuti in data successiva a quella dell'atto, purché concernenti immobili di analoghe caratteristiche”. Negando il vizio di motivazione, oppone l'inammissibilità delle critiche restanti, intese a contrastare nel merito la congruità della valutazione. I ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, vanno previamente riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. | controricorsi risultano inammissibili: notificati gli atti di impugnazione dei contribuenti il 25 giugno 1998, il termine per la notifica ad opera dell'Amministrazione resistente, ai sensi dell'art. 370 comma 1 c.p.c. è venuto a scadere - tenuto conto del periodo di sospensione ai sensi dell'art. 1 della legge 742/1969 - il 19 settembre successivo, mentre i controricorsi sono stati notificati il giorno 21 (essendo il 20 festivo). Residua, quale attività processuale rilevante della ricorrente, la sua partecipazione alla discussione. บ า5 | ricorsi suddetti, formulati attraverso identiche censure, sono infondati, Il primo aspetto del primo mezzo non può essere accolto. La violazione di legge, dedotta sotto il profilo del riferimento da parte dell'ufficio impositore al valore stimato per analogo immobile compravenduto mediante atto registrato sette mesi dopo quello del quale si discute (ricorsi, p. 4), non è configurabile in ordine alla disposizione del comma 3 dell'art. 51 t.u. registro. La datazione dei trasferimenti di raffronto non oltre tre anni prima dell'atto materia di rettifica non impedisce difatti all'ufficio di utilizzare "ogni altro elemento di valutazione”, e tra questi come si legge nella - sentenza impugnata - “i risultati di una stima eseguita dall'U.T.E. per beni con caratteristiche analoghe”, espressamente evocandosi una 'relatio'. Il criterio seguito, da un lato, risulta dunque inquadrabile in fattispecie astratta diversa da quella invocata, ' dall'altro, non viene impugnato sotto profili di ragionevolezza nell'utilizzazione dell'elemento valutativo tratto da un trasferimento non di molto posteriore a quello considerato. Ne deriva, ulteriormente, l'impossibilità di configurare sul punto un'omissione di pronunzia, non avendo il giudice 'a quo' pretermesso una questione di merito, ma l'esame della dedotta falsa applicazione di legge, rimasta appunto esclusa. Nemmeno può darsi ingresso al secondo aspetto della stessa complessa censura. Una volta ribadito che, ai fini della validità dell'accertamento in rettifica, è necessario e sufficiente che 6 l'ufficio indichi (in osservanza dell'art. 52 comma 2 t.u. registro) i criteri per la determinazione del maggior valore, restando a suo carico l'onere di dimostrarne la fondatezza in giudizio, è difatti inevitabile che attenga al merito propriamente detto - senza implicare, pertanto, violazione degli artt. 51 e 52 citati - l'indicazione nell'atto impositivo di quei criteri, “senza peraltro esplicitare le ragioni di tale valutazione" (ricorsi, ivi). Il secondo mezzo d'impugnazione è esso pure infondato, nella triplice articolazione. a) Se il giudice 'a quo' ha affermato la congruità dell'accertamento pure in presenza del vincolo di rispetto stradale, non si rivela producente il mancato esame di un punto posto a fondamento della decisione di primo grado ed investito da gravame ('conglobamento' delle superfici ai fini del calcolo delle cubature, contestato dagli appellanti), una volta che esso sia rimasto estraneo alla 'ratio decidendi' della sentenza d'appello, venuta a sostituirsi a quella precedente. b) Analoga considerazione va formulata in ordine all'argomento (pure utilizzato nella decisione di primo grado) circa una 'uniformità di giudizio' rispetto a tuttavia conclusasi in appello in senso controversia similare favorevole ai contribuenti -, dal momento che lo stesso argomento non è riprodotto nella sentenza impugnata. c) La definizione, da parte dell'ufficio, di valutazioni per trasferimenti di immobili similari nell'ultimo triennio secondo importi notevolmente inferiori (ricorsi, p. 9) è inidonea a configurare la dedotta violazione del cit. art. 51 t.u. registra, posto che la disciplina del valore venale in comune commercio degli immobili trasferiti non riguarda espressamente altre valutazioni di congruità, le quali potranno eventualmente essere considerate, nell'esame del merito, in presenza di elementi precisi di contrasto. Onde, anche sotto quest'ultimo profilo, mentre la 'ratio decidendi', immune da errori giuridici, risulta congruamente espressa, la corrispondente censura - genericamente formulata col mero rinvio ai certificati prodotti in giudizio -, appare in realtà intesa a conseguire una inammissibile ulteriore istanza di merito. Per tutto quanto precede, i ricorsi devono essere respinti, con la condanna dei ricorrenti, per il criterio della soccombenza, alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi e li rigetta;
condanna i ricorrenti in solido 2150000, di un lize alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in lire 2.000.000 per onorari, oltre quelle a debito. Così deciso in Roma, il 21 giugno 2000. II Cons. estensore Il Presidente Michele Cantil Enrico Papa - trico IL CANCELLIERE C CE TT DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2 FEB. 2001 Oggi IL CANCELLIERE C1 NZ TT 8