Sentenza 19 aprile 2001
Massime • 1
Poiché a mente della disposizione dell'art. 5 bis del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857 (conv. con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977 n. 39), la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado emesse a norma di tale legge e della legge 24 dicembre 1969 n. 990 nei giudizi di risarcimento del danno da incidente stradale, riguarda la sola ipotesi di condanna pronunciata contro l'assicuratore convenuto con l'azione diretta e non anche quella di condanna del responsabile del danno, sino all'entrata in vigore della novella al cod. proc. civ. di cui alla legge 353/90, la pronunzia nei confronti di quest'ultimo era provvisoriamente esecutiva solo se espressamente dichiarata tale ai sensi dell'art. 282 cod. proc. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/04/2001, n. 5827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5827 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. GIOVANNI SILVIO COCO - Consigliere -
Dott. GIULIANO LUCENTINI - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NG LV, NG RI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEL SEMINARIO 85, presso lo studio dell'avvocato CARLO SRUBEK TOMASSY, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato EMILIANO SORRENTINO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ET CI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell'avvocato NICOLA LAGOZINO, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato PIETRO SANZIN, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 485/98 della Corte d'Appello di TRIESTE, Sezione II Civile, emessa il 17/06/98 e depositata il 21/09/98 (R.G. 438/93+439/93);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/01 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato Carlo SRUBEK TOMASSY;
udito l'Avvocato Nicola LAGOZINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IA ET agi esecutivamente nei confronti di RI e VE NG in forza di titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 300/88 del tribunale di Gorizia che li aveva condannati, in solido con l'assicuratrice ID s.p.a., al risarcimento dei danni derivati da un sinistro stradale e liquidati n L. 35.883.000, oltre agli accessori.
I debitori proposero distinte opposizioni all'esecuzione, versarono la somma di L. 38.859.705 per evitare la vendita degli immobili pignorati ed instarono per la condanna del creditore procedente ex art. 96, comma 2, c.p.c. sul rilievo che ai sensi dell'art. 5 bis della legge n. 39 del 1977 la sentenza dovesse considerarsi provvisoriamente esecutiva solo nei confronti della società di assicurazione.
Il tribunale di Gorizia rigettò le opposizioni con sentenze nn. 71 e 72 depositate entrambe il 3.2.1993 e la corte d'appello di Trieste, pronunciando sugli appelli riuniti con sentenza n. 485/98, rigettò i gravami dei NG cui aveva resistito la TI. Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione RI e VE NG affidandosi a due motivi, cui IA ET resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Col primo motivo è dedotta violazione degli artt. 18 e 22, l. 23 dicembre 1969, n. 990 e 5 bis, l. 26 febbraio1977, n. 39 per avere la corte di merito erroneamente ritenuto che la provvisoria esecuzione delle sentenze di condanna di cui all'art. 5 bis, l. n. 39/77 concerna anche le sentenze di condanna nei confronti dei responsabili del danno, anziché soltanto quelle emesse nei confronti dell'assicuratore, sulla scorta delle inconferenti considerazioni che l'art. 23 della legge n. 990 del 1969 prevede la partecipazione dell'assicurato al giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore e che l'art. 24 impone l'audizione di tutte le parti al giudice che debba provvedere sull'assegnazione della "provvisionale" richiesta in corso di causa.
1.2. La censura è fondata.
L'art. 5 bis del decreto legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 1977, n. 39, stabilisce che "le sentenze che pronunciano condanna a favore del danneggiato per il pagamento delle indennità spettanti a norma della presente legge e della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sono provvisoriamente esecutive".
Ora le indennità sono solo quelle dovute dall'assicuratore al proprio cliente e, in virtù della legge n. 990 del 1969, direttamente al danneggiato, cui l'art. 18 attribuisce l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore.
La circostanza che l'art. 18 stabilisca che il danneggiato "ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione" non consente diverse conclusioni volta che, come chiarito da Cass., sez. un., 29.7.1983, n. 5216 e ribadito successivamente, a seguito della richiesta rivolta dal danneggiato all'assicuratore ex art. 22, l. 24.12.1969, n. 990, questi è tenuto ad adempiere il debito di indennizzo, derivante dal contratto di assicurazione ed il cui creditore è l'assicurato, direttamente nei confronti del danneggiato. L'iniziativa del danneggiato non altera insomma la natura del debito dell'assicuratore, ma produce il solo effetto di mutare coattivamente il beneficiario della prestazione. La condanna solidale dell'assicurato, che deve partecipare al giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore, non è, per contro, una condanna al pagamento di un'indennità, ma una condanna al risarcimento del danno ex artt. 2043 e 2054 c.c.. Ne consegue che, fino all'entrata in vigore della novella del codice di procedura civile di cui alla legge n. 353 del 1990, le sentenze di primo grado di condanna al risarcimento del danno emesse nei confronti dell'assicuratore e dell'assicurato per il risarcimento dei danni derivati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi era obbligo di assicurazione ai sensi della legge n. 990 del 1969, non erano provvisoriamente esecutive nei confronti dell'assicurato se non dichiarate tali ai sensi dell'art. 282 c.p.c. nella previgente formulazione, giacché l'art. 5 bis del decreto legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 1977, n. 39, trova applicazione esclusivamente nei confronti dell'assicuratore o dei soggetti che debbano rispondere delle relative obbligazioni (cfr. Cass., 9 ottobre 1991, n. 10602, che chiarisce anche come la lettera della legge sia pienamente in linea con la sua ratio, volta a rendere sollecito il pagamento dell'assicuratore).
2.1. Col secondo motivo è denunciata omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per non avere la corte d'appello adeguatamente motivato in ordine al rigetto dei motivi di appello con i quali venivano svolte le considerazioni di cui sopra.
2.2. Il motivo è inammissibile in quanto il vizio di motivazione di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non è configurabile, per difetto di interesse, in esclusiva correlazione con la prospettata violazione di legge che, se sussistente, comporta la cassazione della sentenza perché errata in diritto e, se non sussistente, comporta il rigetto del ricorso indipendentemente dalla sufficienza e dalla non contraddittorietà della motivazione, che va in tal caso integrata o corretta ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.. 3. Accolto il primo motivo e dichiarato inammissibile il secondo, la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio ad altra sezione della stessa corte d'appello perché decida il merito della causa alla luce della considerazione che la sentenza di condanna era esecutiva nei confronti della sola società assicuratrice.
Il giudice di rinvio provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.
È appena il caso di chiarire che del tutto apoditticamente i ricorrenti assumono che "la cassazione della sentenza impugnata comporta anche l'accoglimento della domanda dei ricorrenti di risarcimento danni in L. 50 milioni, provata documentalmente e non contestata da controparte", trattandosi di apprezzamenti che esclusivamente spettano al giudice del rinvio.
P. Q. M.
la corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte d'appello di Trieste.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2001