Sentenza 19 novembre 2015
Massime • 1
La sentenza di annullamento con la quale la Corte di cassazione devolve il giudizio al giudice del rinvio è attributiva della competenza in favore di questi, senza che la corretta applicazione dei criteri per la sua individuazione, stante il disposto dell'art. 627, comma primo, cod. proc. pen., possa essere in una qualunque sede sindacata. Ne consegue che la designazione, una volta intervenuta, non è suscettibile di revoca o modifica, quand'anche risulti effettuata in violazione della legge.
Commentario • 1
- 1. Art. 25 - Effetti delle decisioni della corte di cassazione sulla giurisdizione e sulla competenzahttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/11/2015, n. 46812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46812 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2015 |
Testo completo
46 8 12/ 15 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 2087 Antonio Agrò Carlo Citterio CC 19/11/2015 AN Mogini R.G.N. 22838/2015 Massimo Ricciarelli Ersilia Calvanese - Relatore - SENTENZA Sul ricorso proposto da RI AN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/01/2015 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Eduardo Scardaccione, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del 10 gennaio 2012 del Tribunale di Roma, su rinvio disposto dalla Corte di cassazione, applicava a AN RI la pena ex art. 445 cod. proc. pen. La Corte di cassazione, con sentenza n. 6597 del 2014, aveva annullato la sentenza della Corte di appello di Roma del 5 marzo 2013, che aveva confermato le statuizioni penali di condanna di AN RI per i reati di truffa continuata ed aggravata, sostituzione di persona e falso in certificazione commesso da privato in concorso con ignoto, mentre aveva riformato, su appello della parte civile, quelle civili, rideterminando la provvisionale in favore di quest'ultima. La Corte di cassazione, in particolare, aveva annullato la sentenza di appello relativamente alla questione del rigetto dell'istanza di differimento dell'udienza proposta dall'imputato in primo grado, ai sensi dell'art.
2-ter, comma 6 della L. 24 luglio 2008, n. 125, per la proposizione dell'istanza di patteggiamento;
mentre aveva ritenuto infondati i restanti motivi di gravame riguardanti l'accertamento della responsabilità penale, espressamente affermando in dispositivo che, in ordine ad essi, andava dichiarata, norma dell'art. 624, comma 2 cod. proc. pen., la definitiva affermazione della penale responsabilità dell'imputato. La Corte di cassazione aveva quindi disposto in motivazione che la Corte di appello di Roma, quale giudice del rinvio, avrebbe dovuto concedere termine all'imputato per consentirgli di formalizzare istanza di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen. e raccogliere l'eventuale consenso del pubblico ministero, onde procedere successivamente alle valutazioni di rito in ordine all'accoglibilità del negozio processuale. In sede di rinvio, la Corte di appello di Roma, con la sentenza impugnata, rigettate preliminarmente le eccezioni della difesa dell'imputato, relative alla competenza del giudice di appello a pronunciarsi e all'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen., applicava al RI la pena concordata tra le parti e confermava, a norma dell'art. 448, comma 3, cod. proc. pen., le statuizioni civili.
2. Avverso la suddetta sentenza, ricorre il difensore dell'imputato, denunciando: - la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 444, 448, comma 3, e 578 cod. proc. pen., in quanto il giudice del rinvio si trovava ad esercitare per la prima volta i poteri ex art. 444 cit. e non come giudice dell'impugnazione. - la violazione degli artt. 129 e 444 cod. proc. pen., in relazione agli 157 e seguenti cod. pen., in quanto posto che la prescrizione dei reati era maturata prima del giudizio dinnanzi alla Corte di cassazione e che comunque la Corte di cassazione non avrebbe dovuto dichiarare assorbiti i restanti motivi di impugnazione, il giudice del rinvio avrebbe dovuto rilevare la causa estintiva dei reati. فا CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2 2. Relativamente alla prima questione, basti osservare che è principio pacifico che ha anche superato il vaglio di legittimità costituzionale (Corte cost. - sent. 294 del 1995) - quello secondo cui la sentenza di annullamento con la quale la Corte di cassazione devolve il giudizio al giudice del rinvio è attributiva della competenza in favore di questi, senza che la corretta applicazione dei criteri per la sua individuazione, stante il disposto dell'art. 627, comma primo, cod. proc. pen., possa essere in una qualunque sede sindacata. Ne consegue che la designazione, una volta intervenuta, non è suscettibile di revoca o modifica, neppure quand'anche risulti effettuata in violazione della legge. (Sez. 5, n. 13754 del 06/11/2008 - dep. 30/03/2009, Anello, Rv. 243592). Pertanto, una volta individuato dalla Corte di cassazione il giudice di appello quale giudice di rinvio, la questione dell'inapplicabilità dell'art. 448, comma 3 cod. proc. pen. appare priva di giuridico fondamento.
3. Miglior sorte non può essere attribuita alla seconda censura, relativa alla mancata declaratoria di estinzione del reato ascritto al ricorrente per prescrizione. La decisione di annullamento parziale di questa Suprema Corte che ha espressamente dichiarato irrevocabile l'accertata penale responsabilità dell'imputato, non lascia infatti spazio alle possibilità di proscioglimento invocate nel ricorso. Quando sia rimessa dalla Corte di cassazione al giudice di rinvio soltanto la questione relativa alla determinazione della pena, il giudicato progressivo formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, con la definitività della decisione su tali punti, impedisce infatti l'applicazione di cause estintive sopravvenute alla pronuncia d'annullamento (e a maggior ragione di quelle preesistenti alla pronuncia stessa) (tra tante, Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640; Sez. 3, n. 47579 del 23/10/2003, Arici, Rv. 226646; Sez. 2, n. 44949 del 17/1072013, Abenavoli, Rv. 257314; Sez. 6, n. 45900 del 16/10/2013, Di Bella, Rv. 257464).
4. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria. G 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quello della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/11/2015. Il Presidente Il Consigliere estensore Antonio Agrò Ersilia Calvanese t DEPOSITATO IN CANCELLERIA 25 NOV 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Fora Exposito 4