Sentenza 16 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/02/2002, n. 2277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2277 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 0 22 77/02 NOM DEL POPOLO TALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alberto SPANO' Presidente R.G.N. 9893/99 Consigliere Cron. 5530 Dott. Giovanni MAZZARELLA Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE - Consigliere Ud. 18/12/01 - Rel. Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: CO IL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F. DE SANCTIS 4 SC A INT. 1, presso lo studio dell'avvocato PETTI GIAMPAOLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO; a intimato avverso la sentenza n. 859/99 del Tribunale di MILANO, depositata il 30/01/99 R.G.N. 232/98; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 5212 udienza del 18/12/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe -1- CELLERINO;
udito il P.M Generale Dott. l'accoglimento . in persona del Sostituto Procuratore Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per del ricorso. -2- R.G. n. 9893/99 Svolgimento del processo La sig. NA CO ricorre per cassazione illustrando un complesso motivo di censura nei confronti della sentenza del Tribunale di Milano, meglio descritta in epigrafe che, confermando la decisione del Pretore, ha rigettato la sua doman- da diretta ad ottenere il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento rite- nendo che la sua, pur conclamata, non autosufficienza a compiere gli atti quoti- diani della vita dipendesse piuttosto dall'evento fisiologico della senescenza, che non da fatti patologici, posto che la deambulazione autonoma risulta possibile con l'ausilio di un bastone e che gli atti elementari della vita "non sono inibiti dallo stato di salute della perizianda una volta superata la fase acuta della com- plicanza sopravvenuta". Il Ministero dell'Interno non si è costituito. Motivi della decisione La sig. NA CO denuncia la sentenza del Tribunale di Milano, indicata in epigrafe, per la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 della 1. 11 febbraio 1980, n. 18 e della 1. 21 novembre 1988, n. 508, nonché dell'art. 149, disp att. c.p.c., oltreché per difetto di motivazione, per erroneità e contraddittorietà del- l'enunciazione del principio che la sorregge, avendo ritenuto che la sua non auto- sufficienza è dovuta alla "naturale ripercussione dell'invecchiamento", in ciò conformandosi alla relazione peritale, secondo la quale "si sono notevolmente intensificati i periodi durante i quali la signora CO non è in grado di prov- vedere autonomamente a sé stessa". Il ricorso è fondato. Esattamente parte ricorrente rileva l'incongruenza del ragionamento dell'Ausilia- re, cui s'è conformato il Tribunale, che addebita alla senescenza dell'assistita, e quindi alla sua età (sentenza: "...le patologie che l'affliggono, sceverate da quan- to intrinsecamente cagionato dalla senescenza, evento fisiologico...") l'alto gra- do di menomazione dell'autosufficienza (ivi: "La ritenuta non autosufficienza, ....correlata.." all'invecchiamento) sia in relazione alla deambulazione che al fi- ne di compiere gli atti quotidiani della vita. Il travisamento della ratio legis, che vuole assicurare una vita libera e dignitosa, indipendentemente dall'età (che non costituisce un requisito soggettivo per il ri- conoscimento del diritto) o, come si diceva un tempo, una qualità della vita non umiliante, degradata e ghettizzata, non può trovare consenziente questa Corte. Infatti, i requisiti per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento agli assi- stiti consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare, oppure di compiere gli atti quotidiani della vita, senza che la considerazione di detti com- piti e funzioni possa condurre ad una valutazione per fasce d'età, con la conse- guenza di escludere l'indennità quando il soggetto abbia raggiunto un'età avanza- ta o di decrepitezza tale che funzioni e compiti vengano meno quasi del tutto, giacché anche le persistenti difficoltà a compiere le residue funzioni (per quanto ridotte esse siano) legittima il riconoscimento della suddetta indennità. (V., ad es., Cass. n. 22 marzo 2001, n. 4172). D'altra parte le sezioni unite di questa Corte sin dal 1991 (sentenza 24 ottobre, n. 11329) hanno chiarito che la situazione d'inabilità (ovvero l'impossibilità di de- ambulare senza l'aiuto di un accompagnatore e la necessità di un'assistenza con- tinua per l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita), indispensabile per l'attribuzione dell'indennità d'accompagnamento ex art. 1 della legge n. 18 del 1980, può configurarsi anche con riguardo a bambini in tenera età, ancorché questi, per il solo fatto d'essere tali abbisognino in ogni caso d'assistenza, atteso che la legge, la quale attribuisce il diritto anche ai minori degli anni diciotto, non pone un limite minimo d'età e tenuto conto che detti bambini possono trovarsi in uno stato tale da comportare, per le condizioni patologiche proprie, la necessità di un'assistenza diversa, per forme e tempi d'esplicazione, da quella occorrente ad un bambino sano. Il che, mutatis mutandis, è riferibile anche alla vicenda attuale, dove la situazio- ne litigiosa, in seguito alla cassazione, per quanto detto, della sentenza impugna- ta, impone la celebrazione di un nuovo giudizio di merito, per il quale si designa la Corte d'appello di Brescia che dovrà, per il fine che interessa la presente vi- cenda, purgare dall'incremento dovuto all'età dell'assistita la valutazione dei pa- rametri sanitari di cui s'è detto, escluso ogni riferimento all'età. La stessa Corte provvederà anche a liquidare le spese processuali di questa fase in cui il difensore s'è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Brescia. Così deciso in Roma il 18 dicembre 2001. Il Consigliere Il Presidente Alberto few who Killeже IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria I D 16 FEB. 2002 , O L oggi, A L S 0 O S 1 B A 2 . IL CANCELLIERE I E T 3 T T , D 5 R R A O A S 'A C . T E L N S P L S O E 3 I P D 7 N - IM I G 8 S - O A N 1 E D A 1 S D E I E T E , A N G O E G O R S T E E T T IS L I R G I A E D L R L O E D 5