Cass. pen., sez. III, sentenza 27/03/1998, n. 5882
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Sentenza 27 marzo 1998

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In materia di condono edilizio al periodo ordinario di prescrizione vanno aggiunti 223 giorni per la sospensione introdotta dall'art. 29 della legge 724 del 1994, nella parte in cui recepisce l'art. 44 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, che per essere disposta direttamente dal legislatore ha carattere automatico. Va altresì aggiunto l'ulteriore termine di anni due, dal 31 marzo 1995 al 31 marzo 1997, per la sospensione di cui agli artt. 38 della legge 47 del 1985 e 2, comma 40, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, che si applica allorché sussista una istanza di condono e la ricevuta dell'effettuato versamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 27/03/1998, n. 5882
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5882
    Data del deposito : 27 marzo 1998

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