Sentenza 27 marzo 1998
Massime • 1
In materia di condono edilizio al periodo ordinario di prescrizione vanno aggiunti 223 giorni per la sospensione introdotta dall'art. 29 della legge 724 del 1994, nella parte in cui recepisce l'art. 44 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, che per essere disposta direttamente dal legislatore ha carattere automatico. Va altresì aggiunto l'ulteriore termine di anni due, dal 31 marzo 1995 al 31 marzo 1997, per la sospensione di cui agli artt. 38 della legge 47 del 1985 e 2, comma 40, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, che si applica allorché sussista una istanza di condono e la ricevuta dell'effettuato versamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/03/1998, n. 5882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5882 |
| Data del deposito : | 27 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dai sig. Magistrati: Udienza pubblica
1)Dott. GENNARO TRIDICO Presidente del 27.03.1998
2)Dott. RENATO ACQUARONE Consigliere SENTENZA
3)Dott. PIERLUIGI ONORATO " N. 1102
4)Dott. SALVATORE SALVAGO " REGISTRO GENERALE
5)Dott. AMEDEO FRANCO " N. 35784/97
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LU VE, nata a [...] il [...]
avverso la sentenza del 9.6.1997 della Corte di appello di Roma Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr.Salvatore Salvago;
Udito il Pubblico Ministero, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo d) della rubrica;
e per il rigetto nel resto.
Fatto e motivi
Il 9.6.1997, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 20.1.1994 del Pretore di Velletri che ha condannato LU VE alla pena di mesi due e g.15 di arresto e L.27 milioni di ammenda perché ritenuta colpevole di aver realizzato un manufatto in muratura in zona sottoposta a vincolo di cono di volo senza concessione edilizia (art.20 lett.c della legge 47 del 1985), senza presentazione di progetto relativo ad opere in cemento armato redatto da un tecnico abilitato (art.2 e 13 della legge 1086 del 1971), senza farne denuncia al competente ufficio del Genio civile (art.4 e 14 della legge 1086 del 1971) ed in violazione delle prescrizioni relative alle zone sismiche (art.17, 18 e 20 della legge 64 del 1974). La LU ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione della legge penale in quanto la Corte di appello: a) aveva dichiarato l'immobile non condonabile perché realizzato in zona sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta (cono di volo di un aeroporto), senza considerare che l'art.39 della legge 47/1985 estende tale causa estintiva del reato anche a questa fattispecie. b) non aveva comunque dichiarato estinti tutti i reati per prescrizione. Il primo motivo è infondato.
La stessa ricorrente ha infatti riconosciuto che la zona ove è stato realizzato l'immobile è sottoposta al vincolo c.d. del cono di volo di un aeroporto, rientrante tra quelli elencati nell'art.33 della legge 47 del 1985, che rende l'opera, per espressa previsione della suddetta norma, insuscettibile di sanatoria.
D'altra parte questa Corte anche a sezioni unite, ha più volte specificato che tutta la normativa contenuta nel capo IV della legge 28 febbraio 1985 n. 47, sul cosiddetto condono edilizio, è rivolta a dettare una speciale regolamentazione limitata alle sole costruzioni abusive realizzate entro e non oltre l'1 ottobre 1983. E questa specifica limitazione temporale non può considerarsi annullata dal disposto del successivo art. 39, in quanto tale norma, lungi dall'apportare modifiche di carattere temporale, si limita unicamente a precisare che la domanda di sanatoria ritualmente proposta a norma degli artt. 31 e 38 della legge - e, quindi, per opere ultimate entro l'1 ottobre 1983 - comporta l'estinzione dei reati contravvenzionali, anche qualora le opere stesse non possano (per le ragioni specificate nell'art. 33) conseguire la sanatoria (Sez.un., sent. n. 1802 del 8-2-1991; 72 del 10.1.1994; sez.III^, 7251 del 23-06-1988; 6289 del 26-05-1988); sicché avendo la stessa ricorrente dedotto che il manufatto in esame è stato realizzato in prossimità della data di accertamento del reato (novembre 1991),l'oblazione effettuata, come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata è insuscettibile di provocare l'estinzione dei reati edilizi contestatile.
Per quanto riguarda, poi, il secondo motivo, la Corte deve preliminarmente osservare che i reati indicati nei capi da a) a c) della rubrica non sono prescritti perché la prescrizione al più breve sarebbe decorsa ex art.157 n.5 e 160 cod.pen. rispettivamente quattro anni e sei mesi dopo il momento dell'accertamento, e quindi, l'11.5.1996.
E, tuttavia, a questo periodo vanno aggiunti 223 giorni per la sospensione introdotta dall'art.39 della legge 724 del 1994 nella parte in cui recepisce l'art. 44 della legge 47 del 1985, che per essere disposta direttamente dal legislatore ha carattere automatico ed obbligatorio per qualunque procedimento giurisdizionale in corso;
e prescinde, quindi, sia dal merito di ciascuna fattispecie concreta sia dai provvedimenti adottati al riguardo dall'autorità giudiziaria sicché è applicabile anche quando il giudice di merito non ne abbia tenuto conto e perfino alle violazioni edilizie che per una qualsiasi causa non siano state oggetto di definizione agevolata. E va aggiunto altresì l'ulteriore termine di anni due (dal 31.3.1995 al 31.3.1997) per la sospensione di cui agli art.38 comma 1^ della legge n.47/1985 e 2 comma 40 della legge 662 del 1996 che si applica allorché sussistano come nella specie un'impugnazione, un'istanza di condono e la ricevuta del versamento effettuato dell'oblazione, e che, costituendo una conseguenza pur essa automatica della natura obbligatoria di detta sospensione, prescinde perfino dalla circostanza che il giudizio di merito sia nel caso concreto effettivamente proseguito (III, sent. 29.9.1997, Fede;
14.1.1998, Caminiti); per cui il termine in questione andrà a scadere non prima del mese di febbraio 1999 ed è stato definitivamente interrotto dalla presente sentenza.
Il termine prescrizionale è invece interamente maturato per il reato di cui al capo d) della rubrica, punito con la sola ammenda (art.157 n.6 e 160 cod.pen.); dato che, il periodo complessivo di tre anni previsto dalle menzionate norme, pur aggiungendo per le considerazioni ora svolte ulteriori anni due e g.223 è spirato nel mese di giugno 1997.
La sentenza impugnata va, pertanto annullata limitatamente a tale ultimo reato perché estinto per prescrizione e va eliminata la relativa pena di g.5 di arresto e L.2 milioni di ammenda;
mentre per il resto, il ricorso va respinto.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla violazione della legge 74 del 1964 (reato sub d della rubrica) essendo estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di g.5 di arresto e L.2 milioni di ammenda. Mando alla cancelleria di comunicare copia della sentenza all'ufficio tecnico della Regione Lazio. Rigetta, nel resto, il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 1998