Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/08/2003, n. 12496
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Sentenza 26 agosto 2003

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L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione, restando escluso che possa ritenersi ammissibile la mera contrapposizione tra l'interpretazione offerta dal ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata. (Nella specie, la S. C. ha ritenuto esaurientemente motivata ed immune da vizi logici e giuridici, e pertanto ha confermato, la sentenza di merito che aveva escluso che avesse svolto mansioni di capo gestione - corrispondenti alla settima categoria - , superiori rispetto al profilo rivestito, un dipendente delle Ferrovie dello Stato S.p.A.,addetto a curare la contabilità relativa agli incassi dei biglietti, la fornitura del materiale cartotecnico al personale di biglietteria e a predisporre i turni di servizio presso una fermata di metropolitana, non costituente stazione, osservando che secondo la declaratoria contrattuale la qualifica richiesta è connessa all'esercizio di mansioni direttive ed alla gestione di impianti di particolare importanza come le stazioni, alle quali è preposto un capo stazione,e allo svolgimento di funzioni di coordinamento e di sorveglianza con utilizzo di strumenti informatici.)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/08/2003, n. 12496
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12496
    Data del deposito : 26 agosto 2003

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