Sentenza 26 agosto 2003
Massime • 1
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione, restando escluso che possa ritenersi ammissibile la mera contrapposizione tra l'interpretazione offerta dal ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata. (Nella specie, la S. C. ha ritenuto esaurientemente motivata ed immune da vizi logici e giuridici, e pertanto ha confermato, la sentenza di merito che aveva escluso che avesse svolto mansioni di capo gestione - corrispondenti alla settima categoria - , superiori rispetto al profilo rivestito, un dipendente delle Ferrovie dello Stato S.p.A.,addetto a curare la contabilità relativa agli incassi dei biglietti, la fornitura del materiale cartotecnico al personale di biglietteria e a predisporre i turni di servizio presso una fermata di metropolitana, non costituente stazione, osservando che secondo la declaratoria contrattuale la qualifica richiesta è connessa all'esercizio di mansioni direttive ed alla gestione di impianti di particolare importanza come le stazioni, alle quali è preposto un capo stazione,e allo svolgimento di funzioni di coordinamento e di sorveglianza con utilizzo di strumenti informatici.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/08/2003, n. 12496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12496 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TREZZA Vincenzo - Presidente -
Dott. DELL'ANNO Paolino - Consigliere -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - rel. Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI UD, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO RICCARDI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FF.SS. S.P.A. - FERROVIE DELLO STATO - SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA UD MONTEVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 117/00 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 11/01/00 R.G.N. 41700/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/02/03 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato RUGGIERI per delega CONSOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e in subordine il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2 novembre 1989 AU FO, dipendente delle Ferrovie dello Stato con la qualifica di Tecnico di Stazione, conveniva in giudizio davanti al Pretore di Napoli la società datrice di lavoro, assumendo di avere svolto mansioni superiori rispetto al profilo rivestito e chiedendo, in conseguenza, che venisse accertato e dichiarato che egli aveva svolto mansioni superiori di capo gestione, settimo livello, dal 1^ gennaio 1976, con riconoscimento, ai sensi dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 41 del C.C.N.L. 1987/1989, della qualifica superiore e condanna al pagamento delle differenze retributive da quantificarsi in separato giudizio.
Con sentenza in data 24 marzo/12 aprile 1995, il Pretore adito rigettava la domanda.
Con sentenza in data 18 ottobre 1999/11 gennaio 2000, il Tribunale di Napoli rigettava l'appello del FO, osservando che, sulla base della declaratoria della contrattazione collettiva del settore, l'appellante, addetto a curare la contabilità relativa agli incassi dei biglietti, la fornitura del materiale cartotecnico al personale di biglietteria e a predisporre i turni di servizio presso la fermata "Cavalleggeri Aosta" della metropolitana di Napoli, non costituente stazione, non svolgeva le mansioni di capo gestione, settima categoria, la cui qualifica, secondo la declaratoria contrattuale, è connessa all'esercizio di mansioni direttive e alla gestione di impianti di particolare importanza come le stazioni, alle quali è preposto un capostazione, e allo svolgimento di funzioni di coordinamento e di sorveglianza con utilizzo di strumenti informatici.
AU FO ricorre per Cassazione con due motivi.
Resiste la società Ferrovie dello Stato con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due motivi di ricorso il FO si duole che il Tribunale di Napoli, con violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 41 del CCNL 1987/1989 dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato e con omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, abbia negato la rivendicata qualifica superiore, erroneamente ritenendo che la declaratoria contrattuale, nel fare riferimento alla gestione di particolari impianti di esercizio, avesse preso in considerazione la gestione di impianti di particolare importanza e, quindi, le stazioni e non le fermate;
e ritenendo che fosse fondamentale per l'attribuzione della superiore qualifica reclamata l'utilizzo di strumenti informatici e non già lo svolgimento di mansioni simili, come quelle svolte dal ricorrente (rispetto a quelle esercitate dai dipendenti addetti alla gestione di impianti di stazione. Esaminati congiuntamente, in quanto logicamente connessi, i due dedotti motivi, la Corte osserva che essi sono infondati. Questa Corte, infetti, ha ripetutamele affermato che l'interpretazione dei contratti collettivi è riservata in via esclusiva al giudice di merito, avendo essi natura contrattuale e non normativa e comportando, perciò, meri accertamenti di fatto anche nell'ipotesi in cui la contrattazione collettiva (nell'ipotesi di rapporti di lavoro con enti pubblici o enti pubblici economici) rivesta la forma del regolamento che recepisce una pregressa contrattazione collettiva.
Il sindacato di legittimità è, perciò, in tali casi limitato alla denunzia di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale disciplinati dagli artt. 1362 e segg. c.c. o alla denunzia di una omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza del giudice di merito su punti decisivi della controversia ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c. (v. Cass. 27 giugno 1992 n. 8057; Cass. 17 dicembre 1994 n. 10287; Cass. 2 febbraio 1996 n. 914; Cass. 2 marzo 1996 n. 1632; ecc.) e non può consistere nella prospettazione di una diversa interpretazione delle clausole contrattuali mediante l'offerta di una opzione interpretativa diversa da quella manifestata dal giudice di merito. Nella specie, invece, il ricorrente censura la sentenza impugnata, prospettando una interpretazione diversa da quella offerta dal Tribunale in ordine alla locuzione "gestione di particolari impianti di esercizio" e in ordine alla necessità o meno dell'utilizzo di strumenti informatici, indicati dalla clausola del contratto collettivo del settore per l'attribuzione della reclamata qualifica di capo gestione superiore, nonché in ordine alla necessità, ritenuta sussistente dal Tribunale attraverso una motivazione esauriente e immune da vizi logici e giuridici, della individuazione dell'"impianto particolare" nella "stazione" (alla quale è addetto un capo-stazione) anziché nella "fermata", considerata la locuzione "impianto particolare" sinonimo di "impianto di particolare importanza". Essendo pacifico che il FO fosse stato addetto alla gestione di una fermata e non già di una stazione e che non utilizzasse strumenti informatici, con congrua motivazione il Tribunale di Napoli - diligentemente confrontata la testualmente riportata declaratoria contrattuale con le mansioni effettivamente svolte dal ricorrente - ha ritenuto che il dipendente non fosse stato addetto per il periodo preso in considerazione alle mansioni superiori di capo gestione superiore, con diritto alla attribuzione della relativa qualifica, Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio in euro 10,00 oltre euro 1500,00
(millecinquecento,00) per onorari.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2003