Sentenza 12 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/03/2002, n. 3619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3619 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2002 |
Testo completo
REPUBB3619/02 Aula 'A' IN NOME DE ITA JANO LA CORTE ŠUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 16333/00 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron. 8505 Dott. Antonio LAMORGESE - Rel. Consigliere R ep. Dott. Florindo MINICHIELLO - Consigliere Ud. 10/12/01 - ConsigliereDott. Giancarlo D'AGOSTINO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EI IO, LL TO, MP RG, CA FR, IG TE, TI AZ, elettivamente domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato CARLO SCARTABELLI, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17,2001 5304 presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, -1- rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 322/00 del Tribunale di PISTOIA, depositata il 09/06/00 R.G.N. 1095/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/01 dal Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'estinzione del ricorso per rinuncia. -2- Svolgimento del processo e motivi della decisione I ricorrenti sulla base di due motivi hanno richiesto, con l'atto introduttivo del presente giudizio di legittimità, l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Pistoia, in riforma della decisione emessa dal Pretore della stessa sede, aveva rigettato la domanda proposta nei confronti dell'INPS per ottenere i benefici di cui all'art. 13, ottavo comma, legge 27 marzo 1992 n. 257, previsti per i lavoratori con pregressa esposizione al rischio amianto, e qui richiesti sebbene l'attività lavorativa fosse cessata anteriormente all'entrata in vigore della medesima normativa. Richiamandosi alla disposizione contenuta 80, comma 25, della legge 23 dicembre nell'art. 2000 n. 388 sopravvenuta nelle more del giudizio, i ricorrenti hanno poi, con atto sottoscritto anche dal loro difensore avv. Carlo Scartabelli e notificato all'INPS, rinunciato alla suddetta azione giudiziaria promossa nei confronti dell'INPS. L'Istituto ha depositato procura. 3 La Corte si limita a osservare che la intervenuta rinuncia all'azione giudiziaria comporta la estinzione della causa, così come previsto dall'art. 80, venticinquesimo comma, legge 23 dicembre 2000 n. 388, che espressamente dispone pure la compensazione delle spese processuali relative alle attività antecedenti all'estinzione, ed in tal senso deve essere definito il presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio ai sensi dell'art. 80, comma 25, legge 23 dicembre 2000 n. 388 e compensa integralmente fra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2001. Il Consigliere est. Il Presidente Лишет.humim: Prevagmani Shill IL CANCELLIERE 3 Depositato in Cancelleria. 0 3 1 12 MAR. 2002 5 A I . S S D . T , oggi.. A R N T O A T , ' L 3 L L A IL CANCELLERE 7 L S - O E E B 8 P - D I S 1 I D I 1 S N N A G E E T S S O G I O G A P A E D L M E O I , T A O A T I R L D R T L I E S E I T D G D N E O E R S E