Cass. civ., sez. II, sentenza 15/02/2002, n. 2207
CASS
Sentenza 15 febbraio 2002

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Massime1

Il principio secondo il quale nel giudizio di legittimità non possono essere prospettati temi nuovi di dibattito non tempestivamente affrontati nelle precedenti fasi, trova applicazione anche con riferimento alle contestazioni mosse alla consulenza tecnica e per esse alla sentenza che le abbia recepite, con la conseguenza che dette contestazioni costituiscono ammissibili motivi del ricorso per cassazione a condizione che ne risulti la tempestiva proposizione davanti al giudice di merito e che la tempestività di tale proposizione risulti a sua volta dalla sentenza impugnata o, in mancanza, da adeguata segnalazione contenuta nel ricorso con specifica indicazione dell'atto del procedimento di merito in cui le contestazioni predette siano state formulate onde consentire al giudice di legittimità di controllare la veridicità dell'asserzione prima di esaminare nel merito la questione sottopostagli.

Commentario1

  • 1Ancora una conferma sulla perentorietà del termine di cui all’articolo 48 del codice dei contratti per evitare l’escussione della cauzione provvisoria
    Lazzini Sonia · https://www.diritto.it/ · 13 gennaio 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 15/02/2002, n. 2207
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2207
Data del deposito : 15 febbraio 2002

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