Sentenza 15 febbraio 2002
Massime • 1
Il principio secondo il quale nel giudizio di legittimità non possono essere prospettati temi nuovi di dibattito non tempestivamente affrontati nelle precedenti fasi, trova applicazione anche con riferimento alle contestazioni mosse alla consulenza tecnica e per esse alla sentenza che le abbia recepite, con la conseguenza che dette contestazioni costituiscono ammissibili motivi del ricorso per cassazione a condizione che ne risulti la tempestiva proposizione davanti al giudice di merito e che la tempestività di tale proposizione risulti a sua volta dalla sentenza impugnata o, in mancanza, da adeguata segnalazione contenuta nel ricorso con specifica indicazione dell'atto del procedimento di merito in cui le contestazioni predette siano state formulate onde consentire al giudice di legittimità di controllare la veridicità dell'asserzione prima di esaminare nel merito la questione sottopostagli.
Commentario • 1
- 1. Ancora una conferma sulla perentorietà del termine di cui all’articolo 48 del codice dei contratti per evitare l’escussione della cauzione provvisoriaLazzini Sonia · https://www.diritto.it/ · 13 gennaio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/02/2002, n. 2207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2207 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente -
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RU FE, AT IO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LUCREZIO CARO 12, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PANDOLFO, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
AV SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 21717/99 proposto da:
AV SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO TRIESTE 16, presso lo studio dell'avvocato PIETRO FEDERICO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
RU FE, AT IO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2580/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 21/07/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/01 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito l'Avvocato PANDOLFO Giuseppe, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, principale e il rigetto dell'incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 9 luglio 1980 la società AV affermò che, eseguiti i lavori di completamento e rifinitura di un villino di proprietà dei coniugi ND LE e RE DI, ad essa appaltati con tratto del luglio 1978, fu incaricata da questi ultimi anche della esecuzione di lavori aggiuntivi, per i quali fu pattuito un corrispettivo da determinarsi sulla base dei correnti prezzi di mercato;
e che di tale corrispettivo i committenti avevano pagato soltanto una parte. Li convenne pertanto innanzi al Tribunale di Roma e chiese che fossero condannati a pagare il saldo, ossia circa 80 milioni di lire.
I coniugi ND LE e RE DI si costituirono e contestarono la fondatezza della domanda, osservando che per i detti lavori aggiuntivi era stato convenuto che il corrispettivo sarebbe stato determinato non in base ai correnti prezzi di mercato, ma, come per i precedenti lavori di completamento del villino, applicando la "tariffa per i lavori edili del luglio 1977 della Regione Lazio". Affermarono poi che tali lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte, ed essi avevano quindi subito dei danni, dei quali chiesero il risarcimento. Sostennero quindi di aver corrisposto somme superiori al dovuto, e chiesero in via riconvenzionale la restituzione di quanto pagato in eccesso, con interessi e rivalutazione monetaria.
Il Tribunale, con sentenza del 25 settembre 1994, avvalendosi della consulenza tecnica acquisita agli atti, determinò il prezzo dell'appalto in base alla tariffa indicata dai convenuti, e disattese la domanda di questi ultimi di risarcimento dei danni per vizi delle opere, poiché tali vizi, come puntualmente eccepito dalla società AV, non erano stati tempestivamente denunziati;
fatto quindi il conto del dovuto e del dato, condannò ND LE e RE DI a pagare alla società AV la somma di lire 10.130.080, con gli interessi moratori del 10% annuo, dalla domanda al saldo. Pronunziando sulle impugnazioni proposte da entrambe le parti, la Corte d'appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe (del 21 luglio 1998) ha ribadito che i difetti delle opere allegati dai coniugi ND LE e RE DI erano apparenti e ben riconoscibili, e non furono tempestivamente denunziati;
e che le parti avevano convenuto l'applicazione della tariffa indicata da questi ultimi. Rifatto quindi il conto del dato e del dovuto, ha leggermente ridotto (a 9.386.080 lire) la somma che con la sentenza di primo grado ND LE e RE DI erano stati condannati a pagare alla società AV, ed ha aggiunto gli interessi del 10%, non anche il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria, dal momento che il tasso di quest'ultima era stato complessivamente, nel periodo considerato, di pari ammontare. Quanto alle spese giudiziali, la Corte d'appello di Roma si è limitata a compensare tra le parti le spese del grado. ND LE e RE DI hanno proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, basato su due motivi. La società AV ha resistito con controricorso, ed ha chiesto anch'essa, con ricorso incidentale, la cassazione della sentenza, per tre motivi, che ha poi illustrato con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso principale di ND LE e RE DI, e quello incidentale della società AV, sono stati proposti contro la stessa sentenza, e devono essere quindi riuniti (art. 225 cod. proc. civ.). Con il primo motivo del ricorso principale ND LE e RE DI censurano la sentenza impugnata per aver confermato la decisione del Tribunale di rigetto della loro domanda di garanzia per i difetti delle opere. Sostengono che tali difetti non erano apparenti e riconoscibili, furono da essi tempestivamente denunziati alla appaltatrice, e che la decisione sul punto della Corte territoriale ha violato l'art. 1667 cod. civ., e non è stata adeguatamente motivata.
La censura è inammissibile.
La Corte d'appello di Roma ha affermato che i difetti lamentati, considerata la loro consistenza, nel dettaglio riferita, erano apparenti e riconoscibili, ed ha escluso, considerate le prove testimoniali puntualmente specificate, che essi furono tempestivamente denunziati.
I ricorrenti contestano tali ricostruzione e valutazione dei fatti di causa, che la Corte territoriale ha effettuato dandone conto con motivazione adeguata e corretta;
e, senza dimostrarne l'intrinseca erroneità, contrappongono ad esse diverse ed antitetiche ricostruzione e valutazione. Sollecitano dunque a questa Corte un inammissibile riesame del merito.
Con il primo motivo del suo ricorso incidentale la società AV censura la sentenza impugnata, per aver affermato che il prezzo dell'appalto deve essere determinato, in conformità di quanto pattuito dalle parti, in base alla tariffa per i lavori edili del luglio 1977 della Regione Lazio. Sostiene che la Corte d'appello di Roma ha errato nell'interpretazione del contratto di appalto per cui è causa, laddove esso prevede che "al collaudo faranno fede per determinare la corretta esecuzione le tariffe dei prezzi per i lavori edili (luglio 1977) della Regione Lazio", perché, come a suo avviso emerge dal tenore letterale della clausola, con essa le parti fecero riferimento alla detta tariffa per valutare in sede di collaudo la corretta esecuzione delle opere appaltate, non anche per determinarne il prezzo;
e denunziano pertanto violazione dell'art. 1362 cod. proc. civ. La censura è inammissibile.
La questione interpretativa che con essa viene proposta non risulta (per quanto riferito dalla ricorrente incidentale nel suo atto di impugnazione) essere stata prospettata nel giudizio di appello, in cui, secondo quanto risulta dalla impugnata sentenza, la società AV ha contestato l'applicabilità dell'anzidetta tariffa per la determinazione del prezzo dell'appalto, ma per ragione affatto diversa, relativa al tempo della pubblicazione di tale tariffa ed al tempo in cui il contratto per cui è causa fu stipulato. Va peraltro rilevato che l'interpretazione che la ricorrente incidentale propone della clausola in questione presenta dei margini di illogicità, dal momento che non si vede in qual modo una semplice tariffa dei prezzi possa essere utilizzata per valutare la corretta esecuzione dell'appalto.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale la società AV "lamenta l'acritica adesione del Giudice d'appello alla consulenza tecnica pur in presenza di deduzioni comportanti uno specifico esame", ed evidenzia una serie di errori commessi dal consulente tecnico di ufficio nel determinare i prezzi di singole opere appaltate ed eseguite.
La censura è inammissibile.
Il principio secondo il quale nel giudizio di legittimità non possono essere prospettati temi nuovi di dibattito non tempestivamente affrontati nelle precedenti fasi, trova applicazione anche con riferimento alle contestazioni mosse nei confronti del consulente tecnico, e per esse alla sentenza che le abbia recepite, con la conseguenza che dette contestazioni costituiscono ammissibili motivi del ricorso per cassazione a condizione che ne risulti la tempestiva proposizione davanti al giudice di merito e che la tempestività di tale proposizione risulti a sua volta dalla sentenza impugnata, o, in mancanza, da adeguata segnalazione contenuta nel ricorso, con specifica indicazione dell'atto del procedimento di merito in cui le contestazioni predette siano state formulate, onde consentire al giudice di legittimità di controllare la veridicità dell'asserzione, prima di esaminare nel merito la situazione sottopostagli (Cassazione civile sez. 2^, 24 febbraio 2000, n. 2112). Dalla sentenza impugnata non risulta che la società AV abbia criticato, nel giudizio di appello, la relazione del consulente tecnico di ufficio, e nel suo ricorso la stessa non ha provveduto alla detta segnalazione.
Il secondo motivo del ricorso principale ed il terzo dell'incidentale hanno ad oggetto i 1 governo delle spese processuali.
ND LE e RE DI sostengono che la Corte d'appello, condannandoli a pagare le spese sostenute da controparte nel giudizio di primo grado, e compensando quelle del giudizio di secondo grado, ha violato il principio della soccombenza. La società AV sostiene invece che la Corte d'appello non ha dato il dovuto conto della decisione adottata.
Le censure sono entrambe inammissibili.
In tema di regolamento delle spese processuali, la Corte di cassazione può soltanto verificare che non sia stato violato il principio secondo il quale esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa;
infatti esula dal suo sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che non ha al riguardo obbligo di motivazione, la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, in particolare nell'ipotesi di soccombenza reciproca, che ricorre nel caso di specie (Cassazione civile, sez. 2^, 1 dicembre 2000, n. 15373; sez. 3^, 3 luglio 2000, n. 8889). Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte riunisce il ricorso principale e quello incidentale, li rigetta entrambi, e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2002