Sentenza 30 gennaio 2015
Massime • 1
Ai fini della determinazione dei termini di durata massima della custodia cautelare relativi al reato di partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309), la pena edittale massima, non espressamente prevista dalla disposizione incriminatrice, va individuata in anni ventiquattro di reclusione, secondo la regola generale dettata dall'art. 23, comma primo, cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/01/2015, n. 7931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7931 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 30/01/2015
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - N. 231
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere - N. 47169/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO GIUDICE CARMELO N. IL 29/06/1970;
avverso l'ordinanza n. 1579/2014 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA, del 26/08/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
sentite le conclusioni del PG Dott. FRATICELLI Mario inammissibilità
del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Catania, in data 26/8/2014, ha rigettato l'appello proposto da LO GIUDICE Carmelo avverso l'ordinanza emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di Catania in data 21/7/2014, con la quale era stata rigettata l'istanza di declaratoria di inefficacia
dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. a suo carico, a far data all'1/7/2008, per intervenuta
decorrenza dei termini.
Avverso tale pronuncia il predetto propone personalmente ricorso per cassazione.
2. Con un unico motivo di ricorso rileva che il calcolo effettuato dal Tribunale sarebbe errato, in quanto la pena massima edittale prevista per il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 1 in mancanza di specifica aggravante dovrebbe essere quella di anni 20 di reclusione, vigente all'epoca dei fatti, con la conseguenza che la durata massima della custodia cautelare deve considerarsi pari ad anni 6.
Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, perché basato su motivi
manifestamente infondati.
Ha osservato il Tribunale, sulla base degli atti a sua disposizione,
che il ricorrente risulta sottoposto alla misura cautelare di massimo rigore dall'1/7/2008 per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e per gli ulteriori reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12 e 14 reati per i quali
è
stato condannato alla pena di anni 14 e mesi 4 di reclusione dalla
Corte di assise di Siracusa con sentenza del 23/5/2012, confermata dalla Corte d'Assise d'Appello di Catania il 24/2/2014. Aggiunge il Tribunale che vanno anche computati due periodi di sospensione disposti, nella fase dibattimentale, per il tempo in cui cono state tenute le udienze: nel processo di primo grado dal
18/12/2009 (data dell'ordinanza di sospensione ex art. 304 c.p.p., comma 2) al 22/5/2012 (data della sentenza) e, nel processo di
secondo grado, dal 18/7/2013 (data dell'ordinanza di sospensione ex art. 304 c.p.p., comma 2) al 24/2/2014 (data della sentenza di appello), cui vanno altresì aggiunte le sospensioni disposte dalle sentenze di primo e secondo grado per 90 giorni necessari per la redazione delle motivazioni, per un periodo complessivo pari ad oltre
3 anni.
Considerando pertanto una durata massima della custodia cautelare pari di anni 9, in ragione del combinato disposto dell'art. 303 c.p.p., comma 4, lett. c) e art. 304 c.p.p., comma 6, il Tribunale
ha individuato nel 30/6/2017 la data in cui detto termine andrà a spirare.
Nel far ciò, i giudici dell'appello hanno anche confutato le censure formulate dall'indagato, individuando la pena massima edittale per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 in 24 anni di reclusione ed osservando come, ai fini del computo del termine massimo di custodia cautelare, deve farsi riferimento alla pena edittale per il reato per cui vi è stata condanna e non alla pena effettivamente irrogata.
2. Osserva il Collegio che le considerazioni svolte nel provvedimento impugnato appaiono corrette.
Come da tempo stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U,
n. 26350 del 24/04/2002, Fiorenti, Rv. 221656) ai fini della determinazione dei termini di durata massima della custodia cautelare relativi al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 per il quale è espressamente prevista dalla legge la sola pena edittale minima e non quella massima, quest'ultima va individuata in ventiquattro anni di reclusione, secondo la regola generale dettata dall'art. 23 c.p., comma 1. Altrettanto correttamente il Tribunale ha richiamato il principio secondo il quale per stabilire il termine di durata massima della custodia cautelare di cui all'art. 304 c.p.p., comma 6 occorre fare riferimento esclusivamente alla pena edittale prevista dalla legge per il reato contestato o per il quale vi è stata condanna, a nulla rilevando la misura della pena inflitta in concreto (Sez. 2, n. 6613 del 09/01/2014, Gionta, Rv. 258539 e d altre prec. conf.). Tenuto conto di tali principi e considerati i termini di legge come sopra specificati, comprensivi dei periodi di sospensione
computabili, correttamente il Tribunale ha ritenuto ancora efficace la misura custodiale applicata al ricorrente.
3. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186) - consegue l'onere delle spese del procedimento,
nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende,
della somma, equitativamente fissata, di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00
in favore della Cassa delle ammende.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente, a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter. Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2015