Cass. pen., sez. II, sentenza 24/09/2008, n. 40401
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Sentenza 24 settembre 2008

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 303 comma primo lettera b) n. 3 bis cod.proc.pen. (il quale prevede che, qualora si proceda per i delitti di cui all'art. 407 comma secondo lettera a) dello stesso codice, i termini di custodia cautelare sono aumentati di sei mesi) per contrasto con gli artt. 13 e 24 della Costituzione, nella parte in cui ricollega detto aumento al semplice "nomen iuris" del reato contestato e non richiede uno specifico provvedimento del giudice, atteso che l'art. 3 della Costituzione garantisce trattamento uguale in situazioni uguali mentre la disciplina citata è in particolare prevista dal legislatore in relazione alla speciale gravità dei reati. (La Corte ha poi precisato, con riferimento all'art. 5 par. 3 della Convenzione sui diritti dell'uomo - che garantisce che ogni persona arrestata o detenuta (...) ha diritto ad essere giudicata entro un termine ragionevole oppure posta in libertà - che dai principi convenzionali non può dedursi in via astratta la durata ragionevole del tempo di detenzione preventiva, ma che occorre valutare le circostanze caso per caso).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 24/09/2008, n. 40401
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40401
    Data del deposito : 24 settembre 2008

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