Sentenza 24 settembre 2008
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 303 comma primo lettera b) n. 3 bis cod.proc.pen. (il quale prevede che, qualora si proceda per i delitti di cui all'art. 407 comma secondo lettera a) dello stesso codice, i termini di custodia cautelare sono aumentati di sei mesi) per contrasto con gli artt. 13 e 24 della Costituzione, nella parte in cui ricollega detto aumento al semplice "nomen iuris" del reato contestato e non richiede uno specifico provvedimento del giudice, atteso che l'art. 3 della Costituzione garantisce trattamento uguale in situazioni uguali mentre la disciplina citata è in particolare prevista dal legislatore in relazione alla speciale gravità dei reati. (La Corte ha poi precisato, con riferimento all'art. 5 par. 3 della Convenzione sui diritti dell'uomo - che garantisce che ogni persona arrestata o detenuta (...) ha diritto ad essere giudicata entro un termine ragionevole oppure posta in libertà - che dai principi convenzionali non può dedursi in via astratta la durata ragionevole del tempo di detenzione preventiva, ma che occorre valutare le circostanze caso per caso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/09/2008, n. 40401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40401 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 24/09/2008
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CURZIO Pietro - Consigliere - N. 1250
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 021058/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CH DR, n. a Padova il 9.7.1963;
ME GE, n. a Piove di Sacco (PD) il 14.11.1966;
ME AN, n. a Piove di Sacco (PD) il 22.1.1976;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia, in data 19 febbraio 2008, in sede di appello avverso istanza di sostituzione di misura cautelare personale;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Sentita in camera di consiglio la relazione svolta dal consigliere dott. Franco Fiandanese;
Sentito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. GALATI Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, avv. Franco Capuzzo, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Il Tribunale di Venezia, con ordinanza in data 19 febbraio 2008, rigettava l'appello proposto da CH DR, ME GE e ME AN avverso il provvedimento del Tribunale di Padova del 7 gennaio 2008 di diniego della scarcerazione degli imputati suddetti per decorso del termine annuale previsto dall'art.303 c.p.p., posto che il decreto che disponeva il giudizio era stato emesso in data 4 gennaio 2007 e il termine di fase doveva, secondo l'istanza medesima, ritenersi scaduto in data 3 gennaio 2008. Il Tribunale di Venezia osservava che i fatti contestati agli imputati erano previsti dall'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. A, nn. 2 e 5 con conseguente applicazione dell'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. B, n. 3 bis, che prevede un termine massimo di anni uno e mesi sei dall'emissione del provvedimento che dispone il giudizio;
aggiungeva che non poteva accogliersi la doglianza di una mancanza di una richiesta del p.m. e di una predeterminazione giudiziale del termine di proroga, posto che il suddetto aumento del termine è automatico;
affermava, infine, che l'eccezione di incostituzionalità avanzata dagli imputati doveva ritenersi manifestamente infondata, posto che la proroga potrebbe essere comunque scomputata dal termine complessivo, e, comunque, intempestiva, facendo riferimento a circostanza (condanna in appello) che era allo stato del tutto eventuale.
Propone ricorso per cassazione il difensore degli imputati deducendo erronea interpretazione dell'art. 303 c.p.p., in quanto la estensione del termine prevista dall'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n. 3 bis dovrebbe essere oggetto di uno specifico provvedimento del giudice, sulla base delle concrete esigenze processuali, a seguito di iniziativa dell'ufficio del p.m.. Il ricorrente osserva che il meccanismo del recupero risulterebbe meramente fittizio, poiché se il procedimento di appello si concludesse con una assoluzione o con il proscioglimento il computo del termine non avrebbe alcun senso atteso che la scarcerazione si imporrebbe come automatica, mentre in ipotesi di condanna verrebbe in considerazione la norma relativa alla durata complessiva della custodia cautelare (art. 303 c.p.p., comma 1, lett. d), secondo periodo).
Nel caso in cui non venisse adottata l'interpretazione da esso sostenuta il ricorrente eccepisce la illegittimità costituzionale della norma in esame in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost. e all'art. 5, par. 3, Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi dei ricorso sono manifestamente infondati e devono essere dichiarati inammissibili.
È giurisprudenza costante di questa Suprema Corte che "l'aumento fino a sei mesi dei termini della fase dibattimentale di primo grado, previsto dall'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. B), n. 3 bis, qualora si proceda per i delitti di cui all'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. A) è automatico, in quanto esplicitamente voluto dal legislatore in ragione della rilevante gravità di una particolare categoria di delitti;
ne consegue che, per farsi luogo a detto aumento del termine, non è necessario alcun provvedimento del giudice, neppure in relazione alla sua quantificazione, rispetto alla previsione normativa che ne dispone l'ulteriore durata "fino a sei mesi", atteso che la quantificazione effettiva del termine non può che coincidere con il tempo occorrente per giungere alla pronuncia della sentenza di primo grado" (Sez. 1, 13 gennaio 2005, n. 3043, Sapia, riv. 230871;
Sez. 6, 27 maggio 2003, n. 36763, Mirenda, riv. 226445; Sez. 5, 4 aprile 2002, n. 16868, Mancuso, riv. 221923; Sez. 5, 12 febbraio 2002, n. 11304, Messina, riv. 221344). Manifestamente infondata è anche la questione di legittimità costituzionale.
Con riferimento all'art. 3 Cost., si osserva che esso garantisce un trattamento uguale in situazioni uguali, mentre nel caso di specie la disciplina speciale dettata dal legislatore è collegata alla particolare gravità dei delitti di cui il sottoposto alla cautela è imputato.
Con riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., non si vede quale lesione dei principi del diritto di difesa e del contraddittorio si possa ravvisare, posto che il sottoposto alla cautela può ricorrere a molteplici mezzi giurisdizionali a tutela dei suoi diritti. Con riferimento al disposto dell'art. 5, par. 3 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo, il quale garantisce che "ogni persona arrestata o detenuta (...) ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere posta in libertà durante l'istruttoria", occorre osservare che i principi elaborati in materia di durata della custodia cautelare dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo affermano che, in via astratta, non è possibile indicare quando sia ragionevole che un imputato resti in stato di custodia cautelare, ma occorre valutare le circostanze del caso;
il mantenimento della custodia deve in ogni caso essere giustificato dall'esistenza di un effettivo "interesse pubblico" che, nonostante la presunzione di innocenza, sia in grado di superare la regola del rispetto della libertà individuale. È compito, inoltre, delle autorità giudiziarie nazionali accertare che, in un dato caso, la custodia cautelare non ecceda un tempo ragionevole (Michta c. Polonia, 4 maggio 2006). Ebbene, nel caso di specie, è sufficiente rilevare che la ragionevolezza della disciplina legislativa è collegata alla esistenza di un provvedimento che dispone il giudizio, mentre l'"interesse pubblico" emerge dalla gravità dei delitti contestati.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento ciascuno della somma, che si ritiene equa, di Euro 1000= a favore della Cassa delle ammende. Copia del presente provvedimento deve essere trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario, affinché provveda a quanto previsto dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1000= alla Cassa delle ammende.
Si provveda a norma dell'art. 94, disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2008