Sentenza 27 maggio 2003
Massime • 1
In tema di custodia cautelare, l'aumento fino a sei mesi dei termini della fase dibattimentale di primo grado, previsto dall'art. 303, comma 1, lett. B), n. 3 bis, cod.proc.pen. qualora si proceda per i delitti di cui all'art. 407 comma secondo lett. A) cod.proc.pen. è automatico, in quanto esplicitamente voluto dal legislatore in ragione della rilevante gravità di una particolare categoria di delitti; ne consegue che, per farsi luogo a detto aumento del termine, non è necessario alcun provvedimento del giudice, neppure in relazione alla sua quantificazione, rispetto alla previsione normativa che ne dispone l'ulteriore durata "fino a sei mesi", atteso che la quantificazione effettiva del termine non può che coincidere con il tempo occorrente per giungere alla pronuncia della sentenza di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/05/2003, n. 36763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36763 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Renato Acquarone Presidente
1. Dott. Raffaele Leonasi Consigliere
2. Dott. Giangiulio Ambrosini Consigliere
3. Dott. Francesco Serpico Consigliere
4. Dott. Nicola Milo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE TU, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza 22 novembre 2002 del Tribunale di Catania. Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dr. Nicola Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Anna Maria De Sandro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. S. Pace (in sost. Avv. Bassetto), che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale cosiddetto della Libertà di Catania, con ordinanza 22 novembre 2002, decidendo in sede d'Appello ex art. 310 cod. proc. pen., confermava la decisione del precedente 22 luglio dello stesso
Tribunale in sede dibattimentale, che aveva disatteso l'istanza avanzata da TU RE, in stato di custodia carceraria per il reato di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/90, e finalizzata ad ottenere la liberazione per decorrenza dei termini relativi alla fase del giudizio di primo grado.
Riteneva il Giudice de libertate non decorso il termine custodiale di fase, fissato dall'art. 303/1° lett. b nn. 3 e 3bis in un anno e mesi sei, aumentabile fino ad altri sei mesi e tenuto conto del periodo di sospensione di mesi quattro e giorni 16, considerato che il rinvio a giudizio, dal quale detto termine doveva computarsi, era stato disposto il 5/7/00.
Ricorre per Cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato, deducendo la violazione e l'erronea interpretazione dell'art. 303 cod. proc. pen., perché il prolungamento di sei mesi previsto, in relazione al titolo del reato, dalla lett. b n. 3bis di detto articolo non poteva operare automaticamente e in assenza di un espresso provvedimento del giudice.
Il ricorso non ha pregio.
Il Giudice a quo ha correttamente computato il termine di custodia cautelare, relativo alla fase del giudizio di primo grado, per il reato di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/90 ascritto al ricorrente. Rientrando il citato delitto tra quelli indicati nell'art. 407/2° lett. a) cod. proc. pen., il termine di fase previsto dall'art. 303/1° lett. b) n. 3 cod. proc. pen. (un anno e sei mesi) è aumentato, ai sensi del successivo n. 3bis della stessa norma, fino ad ulteriori sei mesi. Tale dilatazione del termine di durata della custodia cautelare per la sola fase del giudizio di primo grado opera di diritto e non richiede un apposito provvedimento del giudice.
Una chiara indicazione in questo senso la offre la lettera del richiamato n. 3bis (introdotto dall'art. 2 D.L. n. 341/00, convertito nella legge n. 4/01) che, con la formula "i termini ... sono aumentati", non lascia spazio ad alcuna valutazione discrezionale del giudice, anche perché non individua alcun parametro di riferimento.
D'altra parte, lo stesso iter formativo della nuova disposizione conferma la bontà della tesi. Il citato D.L., infatti, prevedeva, modificando l'art. 305 cod. proc. pen., la possibilità di proroga del termine di custodia da parte del giudice su richiesta del P.M.;
la legge di conversione, invece, ha soppresso tale previsione e ha sostituito al meccanismo della proroga quello più semplice dell'aumento automatico, inserendo la relativa disposizione nell'art. 303 cod. proc. pen.. Nè l'intervento del giudice sarebbe imposto per la quantificazione dell'aumento del termine che, secondo la disposizione in esame, può essere "fino a sei mesi". Non è necessaria una preventiva quantificazione del termine, perché il relativo aumento, entro il limite di sei mesi, deve esattamente coincidere con quello occorrente per giungere alla pronuncia della sentenza di primo grado, confermandosi così l'effetto naturale dell'automatismo. Nel caso specifico, si è, inoltre considerato il periodo di sospensione di mesi 4 e giorni 16, non contestato, dei termini di cui sopra, con l'effetto che, al momento della proposizione dell'istanza da parte dell'imputato (18/7/2002), non era maturata la scadenza del termine di fase.
Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94/1ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 25 settembre 2003.