Sentenza 29 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/10/2002, n. 15246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15246 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2002 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 39 L. 21-11-1991, N.374 Pbb15 24 6 02 E GIUDICE DI PACE)r.g. n. 23374 199 oggetto cpv. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Слои 35 515 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati : Presidente;
dott. Vito GIUSTINIANI ' Consigliere;
dott. Roberto PREDEN ' relatore SABATINI dott. Francesco " dott. Luigi Francesco DI NANNI "I 11 dott. Alberto TALEVI ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da corrente in Ferrara in CONDOMINIO TEANO n.1/3 , ' persona dell'amministratore p.t. dr. Stefano Palara ' n. 20 /Celett. dom. in Roma via Lazio presso lo studio dell'avv. Claudio Coggiati che , unitamente all'avv. Giorgio Falciano lo ' procura a la rappresenta e difende come da margine del ricorso 1 1636 ricorrente
contro
AL IN elett. dom. in Roma '' Lungotevere Flaminio n. 46 pal. IV sc. B presso lo studio AN ' rappresentato e difeso dall'avv. Marco Grez e come da procura a margine del UG Montanari controricorso controricorrente avverso n. 123 in data 28-30 giugno la sentenza n.1999 del Giudice di Pace di Ferrara 1 r.g. 221/99 ) • Udita nella pubblica udienza del 12 luglio 2002 la relazione del dott. Francesco Sabatini . in persona del sost.Sentito il P.M. ' procuratore generale dott. Antonietta Carestia ' che ha chiesto il rigetto del ricorso • SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 23 1999 , il condominio Teano n. 1/3 difebbraio Ferrara propose opposizione al decreto del Giudice di Pace del luogo con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di lire 1.872.000 oltre accessori in favore del ricorrente geom. Gino le LI . 2 del 30 Resistendo l'opposto con sentenza ' 1999 l'adito Giudice di Pace giugno ha l'opposizione osservando che il respinto decreto ingiuntivo era stato legittimamente emesso ai sensi del primo comma dell'art. 634 c.p.c. giacché il LI , geometra non iscritto all'albo poteva ed aveva utilizzato fatture commerciali ed estratti autentici notarili dei registri fatture IVA e dei bollettini IVA fermo nel giudizio di ' cognizione piena lo stabilire la completezza o ' meno della documentazione fornita . Nel merito ed alla stregua della documentazione ' prodotta ha affermato che il LI , nella sua ' amministratore del condominio qualità di predispose il computo metrico dei lavori da eseguire il contratto d' appalto per i lavori ' straordinari ed il riparto delle spese tra i condomini ' tutte attività che ha ritenuto non negli ordinari compiti comprese 'dell'amministratore e pertanto , da retribuire a parte;
ha aggiunto non risultare che al momento della nomina del suddetto amministratore l'assemblea condominiale avesse esplicitamente escluso l'erogazione di compensi extra per specifiche attività così come richiesto dal 3 LI allorquando era stato interpellato per ' e la negazione era intervenuta assumere la carica solo successivamente ed in contrasto con i patti tacitamente stipulati . Per la cassazione di tale decisione il condominio proposto ricorso , affidato a tre motivi . ha L'intimato resiste con controricorso MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso il ricorrente ' 'deduce con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c. violazione degli artt. 633 e 636 c.p.c. edla afferma che il decreto ingiuntivo fu illegittimamente adottato sulla base della parcella emessa dal LI titolare di reddito autonomo ma non iscritto nell'albo dei geometri ai sensi - del terzo comma del d.l. 27 maggio 1996 n. 295 e corredata dall'estratto notarile dei propri libri contabili, ma non anche dal parere del collegio professionale • Con il secondo e terzo motivo ' strettamente ' ' ai sensi connessi il ricorrente deduce 360 n. 3 e 5 c.p.c. dell'art. la violazione C.C. e vizi di motivazione e dell'art. 2697 sostiene che la documentazione prodotta non forniva la prova , a carico del LI , dei fatti posti a fondamento della domanda da lui proposta I motivi sono in parte inammissibili ed in parte infondati • Con sentenza del 15 ottobre 1999 n. 716 S.U. le Sezioni Unite di questa C.S. componendo ' il contrasto determinatosi nelle sezioni semplici sulla interpretazione dell'art. 113 cpv. c.p.c. ' affermato che nella decisione dihanno superiore a lire due controversia di valore non ' il giudice di pace milioni - quale la presente - non deve procedere alla previa individuazione della manorma di diritto applicabile alla fattispecie deve giudicare facendo immediata applicazione dell'equità c.d. formativa ( o sostitutiva ) non . O integrativa ) fondata su un correttiva ) giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico ' con Osservanza ai sensi dell'art. 311 c.p.c. delle ' ' norme processuali nonché di quelle in cui la ' regola del giudizio è contenuta in una norma di procedura che rinvia ad una norma sostanziale ' senza obbligo di rispetto dei principi regolatori e generali della dei principimateria ' ma osservando le norme dell'ordinamento la costituzionali nonché quelle comunitarie quando ' 5 siano di rango superiore a quello ordinario . Il ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza costituisce impugnazione di sentenza di equità - abbia il giudice dichiarato di avere applicato una legge perché norma equitativa о una norma di ' ° sia sia rispondente ad equità limitato ad applicare una norma di legge - ed è ammissibile ' per violazione di norme processuali ' nel senso 2 e 4 c.p.c. esposto ( art. 360 comma primo n. 1 ) , laddove la censura di violazione di legge ' attinente alla decisione di merito è consentita ' per violazione di norme costituzionali e di norme comunitarie di rango superiore alla norma ordinaria ' mentre la pronuncia secondo equità non esclude poi la configurabilità di censure ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. nei casi di inesistenza della motivazione ovvero ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. allorché l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiato da un vizio che ' attenendo ad un punto decisivo della controversia , si risolva in un'ipotesi di mera apparenza о di insanabile contraddittorietà della radicale ed motivazione che il primo ' rilevarsi Tanto premesso deve ' perché investe motivo del ricorso è ammissibile 6 ' ma infondato l'applicazione di norme processuali la sentenza impugnata è pervenuta al giacché rigetto del corrispondente motivo di opposizione del sulla base dell'art. 634 primo comma c.p.c. ' espressamente denunciata la quale non viene violazione Deve comunque aggiungersi che come questa C.S. ' ha avuto occasione di affermare con sent. n. 6879 richiesta per del 1994 la prova scritta l'emissione del decreto ingiuntivo può essere costituita da qualsiasi documento ancorché privo ' di efficacia probatoria assoluta ( quale avuto ' riguardo alla sua formulazione unilaterale ' la fattura commerciale ) I da cui risulti il diritto fatto valere a fondamento della richiesta ingiunzione mentre la completezza o meno della ' documentazione esibita dal richiedente va accertata nel giudizio di opposizione nel quale egli , per la pienezza di indagine che caratterizza tale giudizio ha il potere di fornire nuove prove che ' integrino con efficacia retroattiva quelle prodotte nella fase monitoria . Tale indirizzo merita adesione in considerazione 'delle ragioni di economia processuale cui il procedimento monitorio è informato e che sono ora 7 esaltate dal principio costituzionale ( art. 111 novellato ) della ragionevole durata secondo comma ' ragioni non contrastate dal del processo principio , pure costituzionale ( art. 24 secondo comma ) del diritto di difesa stante la pienezza assicurata dal giudiziodel contraddittorio di opposizione . dell'art. 634 secondo comma poi A norma c.p.c. la prova scritta può essere fornita anche ' dagli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie quando siano l'osservanza delle norme stabilite pertenute con tali scritture : disposizione della quale questa C.S. ( sent. n. 11613 del 1992 ) ha posto in rilievo il rispetto carattere di specialità all'art. 2720 c.c. è vero che tale norma si riferisce a EN ' rapporti giuridici diversi da quello dedotto in giudizio , e tuttavia essa per la ratio che la ' ispira così come ispira le altre norme in tema ' di prova scritta in questione offre argomenti interpretativi anche agli effetti del primo comma 'dello stesso art. 634 , applicato nella specie e couts la ciò anche tenuto/del carattere esemplificativo ' dei documenti in esso evidenziato in dottrina 8 indicati non senza rilevare che non si contesta ' da parte del ricorrente , che la documentazione ' cui la sentenza impugnata ha fatto fiscale sia stata tenuta a norma di legge 'riferimento • Il secondo e terzo motivo del ricorso sono invece inammissibili perché investono la valutazione della acquisita nel corso del giudizio di prova ' opposizione , del diritto fatto valere dall'odierno ' giudizio di controricorrente e ' dunque un fatto come tale rimesso al giudice del merito e quanto alla sindacabile in sede di legittimità , motivazione del giudizio di equità , nei ristretti limiti sopra indicati e che nella specie non possono ritenersi valicati Non è stato violato l'art. 2697 primo comma C.C. : la sentenza impugnata non ha infatti posto in dubbio che l'onere della prova gravasse sul LI onere che la stessa sentenza ha ritenuto assolto da detta documentazione . ' essa provava invece il Se come si afferma contrario l'errore relativo sarebbe di carattere ' ' avrebbe dovutolaessere fatto valere ai sensi e nei modi di cui all' revocatorio ' e come tale art. 395 n. 4 c.p.c. 9 Il ricorso deve pertanto essere respinto , con la spese del conseguenze di legge quanto alle giudizio di cassazione
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione , liquidate in euro {2.00 oltre euro 450,00 ( quattrocentocinquanta/00 ) di onorari in favore del controricorrente Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte il 12 luglio 2002 . Il Consigliere est. Il Presidente Mofientiniani Frouns- subutionГласний- IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA CE BA Oggi 29 OTT 2002 IL CANCELLIERE C1 CE BA ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE) 10