Sentenza 30 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/10/2002, n. 15362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15362 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 1 5 362/02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI Presidente R.G.N. 12473/00 .35787 Dott. Bruno D'ANGELO - Rel. Consigliere Cron Dott. Alberto SPANO' Consigliere Rep. Consigliere Ud.10/07/02 Dott. Michele DE LUCA Dott. Donato FIGURELLI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: RI IN UN, elettivamente domiciliata in ROMA presso la RI DELLA CORTE SUPREMA DI rappresentata e difesa dagli avvocatiCASSAZIONE, PASQUALE PELLEGRINO, ROCCO DE LUCA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in del legale rappresentante pro tempore, persona elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, " 2002 presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 3390 rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE -1- ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 1280/99 del Tribunale di PALMI, depositata il 22/12/99 R.G. N. 603/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/02 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del giudizio Con ricorso al pretore di Palmi, AG TA conveniva in giudizio l'Inps per sentirlo condannare alla corresponsione della pensione di invalidità, riconosciuta in suo favore dal tribunale di palmi con sentenza del novembre del 1989 e con decorrenza dal maggio 1984, pensione revocata dall'inps a seguito di visita effettuatya nel marzo del 1991. Assumeva il ricorrente che tale revoca era illegittima. Sulla contestazione dell'Inps, il pretore espletata consulenza tecnica, con sentenza del 5 aprile 1996 rigettava la domanda. Su appello dell'assicurato, il tribunale di Palmi, con sentenza del 18 novembre 1999, rigettava l'appello compensando le spese del giudizio. Avverso la sentenza AG TA ha proposto ricorso per cassazione con un motivo. L'Inps ha depositato procura. Motivi della decisione. MEZZO Con l'unico motive di annullamento, il ricorrente denuncia genericamente violazione di legge e vizi della motivazone. Il ricorso è infondato e va rigettato. Quanto al primo motivo di censura, esso si risolve in una mera enunciazione, in quanto il ricorso, nel seguito, non illustra per nulla la supposta violazione dei legge. Quanto al secondo motivo, da esso risulta una mera critica alle conclusioni alle quali è pervenuto il tribunale sulla base di una consulenza tecnica. Infatti genericamente si accenna a documentazione medica in linguas francese, che se letta avrebbe determinato ilcorrettamente riconoscimento della prestazione invocata. Tuttavia il ricorrente, ignorando totalmente i principi della autonomia e delal autosufficienza del ricorso per cassazione, neanche in questa sede dice quale sia il contenuto di tale documentazione e perché mai essa avrebbe dovuto determinare una decisione diversa. Ne segue che il ricorso, contenente una apodittica ed immotivata della sentenza impugnata va rigettata. Nulla va liquidato per le spese del giudizio di cassazione data la natura della controversia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizoi di cassazione. Roma, 7 luglio 2002 Il Cons. Est. ый пыл Il PresidenteCuk n zzell ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, EDA OGNI SPESA, TASSA Deffosits/p/ icalkeria 30211 2002 IL CANCELLIERS 2