Sentenza 1 febbraio 2017
Massime • 1
Il c.d. congelamento dei termini di custodia cautelare nei giorni destinati alle udienze e alla deliberazione della sentenza ex art. 297 comma quarto cod. proc. pen. determina la possibilità di superamento dei soli termini ordinari di cui all'art. 303, commi primo, secondo e terzo, cod. proc. pen., mentre non ha alcuna incidenza sul computo della durata massima della custodia stessa, ai sensi dell'art. 304 comma sesto cod. proc. pen., che in nessun caso può superare il doppio dei predetti termini, in quanto il termine finale di fase deve essere considerato come limite estremo, superato il quale il permanere dello stato coercitivo non risulta più conforme al principio di proporzionalità espresso dall'art. 275, comma secondo, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/02/2017, n. 6861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6861 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2017 |
Testo completo
06861-17' REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE II PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez.263 Giacomo Fumu Estensore - CC 17.1/1.2/2017 Mirella Cervadoro R.G.N. 45447/2016 Marco Alma Stefano Filippini -Relatore - Alberto Pazzi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da OL FR, n. 13.7.1983 avverso la ordinanza in data 20.10.2016 del Tribunale di Napoli, sez. riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Pazzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Franca Zacco, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. FR Romano, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
讣 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. OL FR, condannato dalla Corte di appello di Napoli alla pena di otto anni di reclusione con sentenza pronunciata in data 19 luglio 2016, impugna l'ordinanza con la quale la sezione per il riesame del Tribunale ha rigettato l'appello da lui proposto avverso l'ordinanza della medesima Corte, emessa il 5 agosto 2016, che aveva disatteso la sua istanza di scarcerazione "ora per allora" fondata sul presupposto che prima della pronuncia fossero decorsi i termini massimi di custodia cautelare inerenti alla fase del secondo grado di giudizio.
2. Nell'ordinanza qui impugnata il Tribunale considerava: che la sentenza di primo grado era stata emessa dal Gup il giorno 8 maggio 2014; che - come peraltro non contestato dalla difesa il termine di fase pari ad un anno (art. 303, comma 1, - lett. c, n. 2) poteva essere aumentato fino al doppio in presenza di cause di sospensione;
che al termine "raddoppiato" si sarebbero dovuti aggiungere ulteriori 63 giorni di sospensione per il rinvio dell'udienza disposto a seguito di astensione dalle udienze degli avvocati, così pervenendo alla data del 10 luglio 2016; che al termine così prolungato si sarebbero dovuti aggiungere anche i 10 giorni in cui si erano tenute le udienze, oggetto di "congelamento" per il disposto dell'art. 297, comma 4, c.p.p., con la conseguenza che alla data del 19 luglio 2016 - in cui era stata pronunciata la sentenza conclusiva della fase di appello - il termine non poteva dirsi ancora spirato.
3. Con impugnazione personale il ricorrente denuncia: - violazione degli artt. 297, comma 4, 304, comma 6 e 7 c.p.p.; rileva come, secondo la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, lo "sforamento" del doppio dei termini di fase indicato come limite massimo dall'art. 304, comma 6, c.p.p. sia consentito esclusivamente in relazione alle sospensioni del dibattimento conseguenti alla mancata partecipazione all'udienza del difensore, sicché nella specie non sarebbe stato consentito computare nel termine anche i giorni di udienza oggetto di "congelamento" con la conseguenza che la sentenza di secondo grado era stata pronunciata oltre la scadenza del termine massimo di custodia;
- violazione degli artt. 297, comma 4, 304, comma 6 e 7 c.p.p. per essere stata duplicata nel computo delle sospensioni - la valutazione dell'udienza in cui si era verificata l'astensione e di quella di rinvio, prese in considerazione sia per il prolungamento del termine di cui all'art. 304, comma 7, sia per il "congelamento di cui all'art. 297, comma 4, c.p.p. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo del ricorso è fondato e assorbente.
2. La Corte costituzionale ha in più occasioni statuito in argomento che la legge n. 332 del 1995, nel riscrivere l'art. 304 c.p.p., ha introdotto nuove garanzie prevedendo, in relazione alla durata sia dei termini complessivi sia dei termini di fase, i limiti 'finali' insuperabili (il c.d. "massimo dei massimi"), destinati ad operare in funzione di garanzia anche nelle ipotesi di sospensione, proroga e neutralizzazione dei termini di durata della custodia cautelare (sentenze n. 292 del 1998 e 299 del 2005).
3. L'impossibilità di "sforamento" del termine massimo di custodia come prorogato fino al doppio e dunque della irrilevanza di sospensioni intervenute nelle singole N fasi o gradi è stato peraltro canone fondante le sentenze SS.UU n. 4 del 19/1/2000, ric. Musitano e n. 29556 del 29/5/2014, ric. PM in proc. Gallo, nelle quali si è affermato con chiarezza come l'unica ipotesi che consenta il superamento del limite massimo sia quella espressamente contemplata dalla legge nel comma 7 dell'art. 304 c.p.p. (sospensione derivante dalla mancata partecipazione del difensore all'udienza).
4. La giurisprudenza delle sezioni semplici di questa Suprema Corte ha fatto propri tali principi, precisando come il termine massimo pari al doppio dei termini di fase di cui al comma 6 dell'art. 304 assorba anche quello dei giorni destinati alle udienze ed alla deliberazione della sentenza di cui all'art. 297, comma 4, c.p.p. In particolare Sez. 6, Sentenza n. 4169 del 16/12/2004 (dep. 04/02/2005), Rv. 230867, alla quale il collegio aderisce, ha affermato che "il congelamento dei termini di custodia cautelare nei giorni destinati alle udienze e alla deliberazione della sentenza ex art. 297 comma 4 c.p.p. non ha alcuna incidenza sul computo della durata massima della custodia stessa, ai sensi dell'art. 304 comma 6 c.p.p., che in nessun caso può superare il doppio dei termini previsti in via ordinaria dall'art. 303 commi 1, 2, 3 c.p.p., in quanto il termine finale di fase deve essere considerato come limite estremo, superato il quale il permanere dello stato coercitivo non risulta più conforme al principio di proporzionalità espresso dall'art. 275 comma 2 c.p.p. (Conformi sez. VI, nn. 4170/05, 4171/05, 4172/05, 4173/05, 4174/05; nel senso dell' "assorbimento" dei termini "congelati" nel termine massimo: Sez. 6, Sentenza n. 1072 del 25/03/1998 (dep. 19/05/1998), Rv. 210657; Sez. 6, Sentenza n. 433 del 05/02/1998 (dep. 05/03/1998), Rv. 210079; Sez. 6, Sentenza n. 5166 del 17/12/1997 (dep. 03/02/1998), Rv. 210072; Sez. 1, Sentenza n. 5864 del 20/10/1997 (dep. 30/10/1997), Rv. 208769; Sez. 6, Sentenza n. 3014 del 09/07/1997 (dep. 27/08/1997), Rv. 208846; Sez. 5, Sentenza n. 1025 del 04/03/1997 (dep. 03/04/1997) Rv. 207906; Sez. 1, Sentenza n. 5659 del 09/11/1995 (dep. 11/12/1995) Rv. 203058) 5. Si palesa pertanto l'errore di diritto commesso dai giudici di merito, che hanno St richiamato a sostegno della propria decisione una sentenza (Sez. 5, n. 9781 del 15/7/2014, dep. 6/3/2015, Rv. 262891) concernente la diversa questione del possibile superamento, per effetto del congelamento, del termine "ordinario" di cui all'art. 303 c.p.p. e non di quello - in rilievo nella specie - "raddoppiato".
6. Esclusa dunque, per le ragioni anzi dette, la computabilità - quale sospensione dei giorni destinati alle udienze ed alla deliberazione, la sentenza di secondo grado è intervenuta nel caso in esame successivamente alla scadenza del termine massimo di custodia.
7. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio con le conseguenti statuizioni, doverosamente precisandosi come collegio non ignori 3 che, in relazione a situazione processuale simile, questa sezione ha adottato diversa pronuncia collegata, tuttavia, a ragioni procedimentali concernenti difetto di autosufficienza del ricorso.
PQM
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone l'immediata scarcerazione del ricorrente se non detenuto per altra causa. Si provveda ai sensi dell'art. 626 c.p.p. Così deciso in Roma il 1/2/2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Mirela Cervadoro Giacomo Fumu DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 13 FEB. 2017 CANCELLIERE Claudia Pianelli E T R O N E O C * +