Sentenza 9 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/05/2002, n. 6600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6600 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2002 |
Testo completo
CC. 69610 REPUBBLICA IT066 00 / 02 E IN NOME DEL POPOLO A N I O I R 5 Z 6 A . A 8 FORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T 9 N R 1 - U T Oggetto / S 4 B I B / I 6 . G R 2 L E SEZIONE TRIBUTARIA L T . Tributaria R R A Перед . . P A . B D D A L Costa dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: T E E A 1 T I D 3 N I R 1 S E E N . S T Dert. Giovanni PAOLINI E E Presidente N S - R.G.N. 9431/00 A I I A Cron.18948 Dott. Vittorio Glauco EBNER - Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Rel. Consigliere Rep. Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Ud. 29/11/01 Dott. Antonino DI BLASI - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 69610 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE DIREZIONE ENTRATE PIEMONTE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
NC, elettivamente domiciliato in ROMA VIAVARESIO CAMPO DE' FIORI 24, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PAOLO VIDETTA, che lo difende, giusta delega 2001 in calce;
2411 controricorrente -1- avverso la sentenza, n. 127/98 della Commissione tributaria regionale di TORINO, depositata il 11/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Pre مز -2- Svolgimento del processo AR FR, dipendente Olivetti, ha impugnato il silenzio rigetto formatosi sulla sua istanza di rimborso della ritenuta Irpef per lire 5.223.300 operata sull'integrazione dell'indennità di fine rapporto erogatagli nel 1992. La Commissione di primo grado ha accolto il ricorso e la decisione è stata confermata dalla Commissione Regionale. Ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze deducendo un unico motivo. Ha resistito il contribuente con controricorso e con memoria. Motivi della decisione Con l'unico motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli articoli 16 e 48, comma 2, lett.f, d.p.r. n.917/86, 2697 c.c., nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, sul presupposto che nella specie ricorrevano tutti i requisiti per la tassabilità dell'erogazione. Il contribuente, dopo avere sostenuto nel controricorso l'intassabilità delle somme percepite, ha evidenziato che la Commissione di merito ha accertato che l'erogazione non è derivata "da contratto di lavoro, né da contrattazione collettiva e neppure da specifica trattativa intercorsa tra il datore di lavoro e il dipendente”, e che essa “è stata decisa e offerta liberamente dal datore di lavoro, senza nessun obbligo e senza trattativa con il lavoratore". Rileva la Corte che è pacifico che la somma di che trattasi è stata corrisposta al contribuente per agevolare l'esodo, sicchè essa trova fonte e giustificazione nel rapporto di lavoro intercorso tra il AR e la Olivetti, per cui deve essere assoggettata ad Irpef. E' stato già deciso sul punto, in identica fattispecie, che l'erogazione in questione “non rientra nell'ipotesi di cui all'art. 48 2° comma lettera f) d.p.r. 917/1986, in quanto non Gimp othe ha natura liberale ma integra una vera e propria controprestazione effettuata per ottenere il consenso della lavoratrice alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro;
rientrando, quale integrazione del trattamento di fine rapporto, tra le molteplici erogazioni possibili in dipendenza del rapporto di lavoro, essa deve ritenersi imponibile ai sensi dell'art. 48, 1°comma d.p.r. n.917/1986" (Cass.sent. n.864/01). Nella fattispecie in esame non sono emersi elementi di novità che inducano a modificare l'orientamento testè indicato, che va dunque condiviso. Il ricorso va accolto e la sentenza va cassata. Non dovendosi procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, occorre decidere nel merito e rigettare l'originario ricorso del contribuente. Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 29.11.2001 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. CORT Il Presidente Te ri Il cons. est. eisform Podi in Dr. Giuseppe Falcone IL CANCELLIERE C1 N O I Z A G DO NO S A Moldte DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi -9 MAG. ZUUZ E IL CANCELLIERE C1 N 6 A 8 I O 5 9 DO NO I 1 Clous R . Z / N 4 A A / - R T 6 T 2 B U S . I . B R L I . G L P . E R A D R T . L B A E A D D T A I I 1 S E R 3 N T 1 E E N S . T E I N S A A E M 1 .