Sentenza 15 luglio 2014
Massime • 1
In tema di durata massima dei termini di custodia cautelare, l'art. 297, comma quarto, cod. proc. pen. ha introdotto l'istituto del cosiddetto "congelamento" , in forza del quale, limitatamente ai termini di fase e indipendentemente da un provvedimento del giudice, i giorni in cui sono tenute le udienza e quelli necessari per la deliberazione della sentenza non si computano, con la conseguenza che il relativo calcolo deve essere effettuato secondo il calendario comune, eliminando dal computo i giorni in cui si sono tenute le udienze, così che il termine non viene a scadere con il decorso del periodo di tempo previsto dall'art. 303 cod. proc. pen., dovendosi a quest'ultimo aggiungere un numero di giorni pari a quello delle udienze tenute.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/07/2014, n. 9781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9781 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 15/07/2014
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - N. 1100
Dott. GUARDIANO A. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 17687/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI AV, nato ad [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa dal tribunale del riesame di Catania il 24.2.2014; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza emessa il 24.2.2014 il tribunale di Catania, in funzione di tribunale del riesame, decidendo ex art. 310 c.p.p., rigettava l'appello proposto nell'interesse di SI AV avverso l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Catania, in data 21.1.2014 aveva rigettato l'istanza di dichiarazione di inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere applicata al suddetto SI per decorso dei termini di durata massima.
Il SI, in particolare, sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, ha impugnato con appello il diniego della scarcerazione per decorrenza dei termini di fase.
Il tribunale del riesame, nel rigettare la proposta impugnazione, ha osservato che, nel valutare la durata della custodia cautelare sofferta, devono intendersi "congelati" i diciassette giorni durante i quali si sono tenute le udienze del processo celebrato con il rito abbreviato innanzi al giudice per le indagini preliminari, in quanto, ai sensi dell'art. 297 c.p.p., comma 4, i giorni durante i quali si è tenuta l'udienza sono computati nei termini della custodia cautelare solo ai fini della durata complessiva della custodia, a norma dell'art. 303 c.p.p., comma 4, e non anche per il termine di fase.
2. Avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il SI, a mezzo del suo difensore di fiducia, avv. Danilo Tipo, riproponendo, sotto il profilo del vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), la contraria interpretazione della norma innanzi indicata, secondo cui i giorni di udienza sono da computare nella durata dei termini di fase della custodia cautelare.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi che lo sostengono.
4. Ed invero correttamente il tribunale del riesame ha rilevato l'erronea interpretazione proposta dalla difesa del SI in relazione all'art. 297 c.p.p., comma 4, che impone di tenere conto dei giorni in cui si sono svolte le udienze, solo ai fini del computo dei termini di durata complessiva della custodia cautelare a norma dell'art. 303 c.p.p., comma 4, e non anche con riferimento ai termini di fase.
Tale assunto risulta del tutto conforme all'approdo interpretativo cui è giunta la giurisprudenza di legittimità, che da tempo ha affermato il consolidato e condivisibile principio secondo cui, in tema di durata massima dei termini di custodia cautelare, l'art. 297 c.p.p., comma 4, ha introdotto l'istituto del cosiddetto
"congelamento", in forza del quale, limitatamente ai termini di fase e indipendentemente da un provvedimento del giudice, i giorni in cui sono tenute le udienze e quelli necessari per la deliberazione della sentenza non si computano, con la conseguenza che il relativo calcolo va effettuato secondo il calendario comune, eliminando dal computo, i giorni in cui si sono tenute le udienze, così che il termine non viene a scadere quando è trascorso il periodo di tempo indicato dall'art. 303, c.p.p., dovendosi a tale periodo aggiungere un numero di giorni pari a quello delle udienze tenute (cfr., Cass., sez. 6^, 25.3.1998, n. 1072, rv. 210657; Cass., sez. 6^, 21.1.1998, n. 226, rv. 210274; Cass., sez. 6^, 26.9.2000, N. 3412, RV. 217438; Cass., sez. 6^, 8.3.2012, n. 11186, rv. 252176). Proprio uniformandosi a tali principi, il tribunale del riesame ha correttamente osservato che il termine di durata massima di fase della custodia cautelare non era scaduto, in quanto ai nove mesi previsti dall'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b bis), b, n. 3, per la definizione del giudizio abbreviato, andavano aggiunti automaticamente, i giorni (17) in cui si sono celebrate le udienze, per cui la scadenza del suddetto termine di fase è "slittata" ad epoca successiva alla sentenza di primo grado pronunciata il 7.1.2014.
Ne consegue la manifesta infondatezza e, quindi, l'inammissibilità dei rilievi difensivi al riguardo, che propongono una interpretazione della richiamata disposizione normativa, che, alla luce dell'orientamento da tempo dominante nella giurisprudenza di legittimità, appare destituita di fondamento.
5. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in premessa va, dunque, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento ed, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo fissare in 1000,00 Euro, tenuto conto dei profili di colpa relativi alla evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2015