Sentenza 16 dicembre 2004
Massime • 1
Il congelamento dei termini di custodia cautelare nei giorni destinati alle udienze e alla deliberazione della sentenza ex art. 297 comma quarto cod. proc. pen. non ha alcuna incidenza sul computo della durata massima della custodia stessa, ai sensi dell'art. 304 comma sesto cod. proc. pen., che in nessun caso può superare il doppio dei termini previsti in via ordinaria dall'art. 303 commi primo, secondo e terzo cod. proc. pen., in quanto il termine finale di fase deve essere considerato come limite estremo, superato il quale il permanere dello stato coercitivo non risulta più conforme al principio di proporzionalità espresso dall'art. 275 comma secondo cod. proc. pen. (Conforme a sez. VI, nn. 4170/05, 4171/05, 4172/05, 4173/05, 4174/05, non massimate).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/12/2004, n. 4169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4169 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 16/12/2004
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario Salvatore - Consigliere - N. 2032
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO VI - Consigliere - N. 19593/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro;
nel procedimento nei confronti di:
RO VI nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 15-27 marzo 2004 del Tribunale di Catanzaro;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Ilario S. MARTELLA;
udito il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Dott. GALATI G. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, adito ex art. 310 c.p.p., in accoglimento dell'appello proposto da ON VI, imputato del reato di cui all'art. 416-bis c.p. ed altro, annullava l'ordinanza in data 15 dicembre 2003 del Tribunale di Crotone, che aveva rigettato la richiesta dello stesso ON volta alla declaratoria della sopravvenuta inefficacia della misura cautelare applicatagli.
Riteneva il Tribunale che era decorso il termine finale di custodia cautelare, pari al doppio del termine di fase, di cui all'art. 304 comma 6 c.p.p., in relazione alla fase del giudizio di primo grado
(decorrente dal rinvio a giudizio in data 11 dicembre 2001), alla quale il procedimento era regredito a seguito di annullamento con rinvio disposto con sentenza in data 6 dicembre 2002 della Corte di Cassazione. Il tutto, contrariamente a quanto sostenuto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, in applicazione delle pronunce della Corte costituzionale (sent. n. 292 del 1998; ord. n. 529 del 2000; ord. n. 243 del 2003) che assegnano un valore di chiusura al termine finale di cui alla citata norma, rendendo computabili anche i periodi di custodia cautelare subiti medio tempore in fasi o gradi non omogenei a quelli in cui il procedimento regredisce.
2. Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro-Direzione distrettuale antimafia, che deduce la violazione del combinato disposto degli artt. 297 comma 4, 303 e 304 c.p.p., osservando che nel computo del doppio del termine di fase andavano aggiunti 61 giorni pari alle udienze tenute in primo grado e 4 giorni impiegati per la redazione della sentenza, sicché il termine in questione non scadeva, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, in data 11 dicembre 2003, ma in data 14 febbraio 2004. 3. Il ricorso è da ritenere infondato, posto che non può essere accolta la tesi del ricorrente, secondo cui nel computo del doppio del termine di fase di cui all'art. 304 comma 6 c.p.p. andavano aggiunti i giorni in cui aveva operato il ed. congelamento dei termini della fase dibattimentale, ex art. 297 comma 4 c.p.p.. Infatti, la natura del ed. termine finale di fase di cui all'art. 304 comma 6 c.p.p., come individuata sia dalle sentenze della Corte
costituzionale citate nell'ordinanza impugnata sia dalle Sezioni Unite di questa Corte (in particolare, c.c. 19 gennaio 2000, Musitano), implica che esso funga da meccanismo di chiusura della disciplina dei termini e vada quindi considerato come limite estremo, superato il quale il permanere dello stato coercitivo si presuppone essere non conforme al principio di proporzionalità espresso dall'art. 275 comma 2 c.p.p.; con la conseguenza che esso è insensibile sia ai fenomeni sospensione dei termini di custodia cautelare (art. 304 c.p.p.) sia a quelli di regressione del procedimento (art. 303 comma 2 c.p.p.) sia, per quello che qui più rileva, a quelli di "sterilizzazione" dei termini della fase del giudizio di cui all'art. 297 comma 4 c.p.p. (v., nello stesso senso, ancor prima delle citate pronunce, e con specifico riferimento all'art. 297 comma 4 c.p.p., Cass., Sez. 5^, c.c. 7 maggio 1997, Dessally).
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2005