Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/12/2004, n. 4169
CASS
Sentenza 16 dicembre 2004

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Il congelamento dei termini di custodia cautelare nei giorni destinati alle udienze e alla deliberazione della sentenza ex art. 297 comma quarto cod. proc. pen. non ha alcuna incidenza sul computo della durata massima della custodia stessa, ai sensi dell'art. 304 comma sesto cod. proc. pen., che in nessun caso può superare il doppio dei termini previsti in via ordinaria dall'art. 303 commi primo, secondo e terzo cod. proc. pen., in quanto il termine finale di fase deve essere considerato come limite estremo, superato il quale il permanere dello stato coercitivo non risulta più conforme al principio di proporzionalità espresso dall'art. 275 comma secondo cod. proc. pen. (Conforme a sez. VI, nn. 4170/05, 4171/05, 4172/05, 4173/05, 4174/05, non massimate).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/12/2004, n. 4169
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4169
    Data del deposito : 16 dicembre 2004

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